ATTENZIONE: si veda ora la scheda di aggiornamento su tale documento
In questi giorni sono state diffuse notizie relative alle agevolazioni sull’energia
elettrica, che hanno creato qualche confusione presso i potenziali interessati
a questo beneficio regolamentato, in via generale, dal Decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico, 28 dicembre 2007. Quella disposizione,
applicativa di norme precedenti, prevede agevolazioni tariffarie per i
nuclei disagiati economicamente e per quelli in cui siano presenti
persone che usino apparecchi elettromedicali salvavita.
Vanno subito precisati due elementi:
Dopo queste importanti precisazioni, aggiungiamo elementi ulteriori di informazione.
Chi ne ha diritto
La compensazione tariffaria è prevista per due categorie di utenti: per
i clienti domestici in condizioni di disagio economico e i clienti domestici
utilizzatori di apparecchiature medico terapeutiche. Le due agevolazioni
sono cumulabili.
Disagio economico
Il disagio economico fa riferimento all’ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) del nucleo, indicato in 7.500 euro annui, e parametrato
sulla composizione del nucleo familiare stesso tenuto conto del reddito e della
disponibilità reddituale, patrimoniale mobiliare e immobiliare. Per il
calcolo e la certificazione dell’ISEE è possibile rivolgersi ai
CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) operativi in tutta Italia, ad
esempio presso i patronati sindacali. Quella certificazione è uno dei
documenti da presentare al proprio Comune non appena il sistema informatico
sarà attivo.
L’ Autorità per l’energia elettrica e il gas, nella Deliberazione
6 agosto 2008 - ARG/elt 117/08, ha previsto una specifica formula di calcolo
del beneficio tariffario.
Per capirne l’entità: l’agevolazione consentirà un
risparmio del 20% circa sulle bollette dell’energia elettrica. Il valore
del bonus sarà differenziato a seconda della numerosità del nucleo
familiare (60 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone, 78 euro/anno
per 3-4 persone, 135 euro/anno per un numero di persone superiore a 4), fermo
restando il limite ISEE.
L’Autorità sta predisponendo facsimili di domanda,
aderenti al sistema informatico, da utilizzare per la presentazione della domanda
di agevolazione. I facsimili non sono ancora disponibili.
La procedura sarà la seguente: il cittadino presenta la domanda al proprio
Comune; questi la verifica e la immette nel sistema informatico e comunica all’azienda
fornitrice dell’energia elettrica gli estremi del cliente cui applicare
la tariffa agevolata.
Disagio fisico
Il termine “disagio fisico” è quello adottato, per brevità,
dalle Deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica
e il gas. Si intende – questo è chiarito ed esplicitato –
la persona che usa apparecchi elettromedicali attinenti le funzioni vitali.
Ci si riferisce alle sole apparecchiature necessarie all’esistenza in
vita di chi le usa. Sono certamente inclusi gli apparecchi attinenti alla funzione
respiratoria (ventilatori, concentratori di ossigeno, broncoaspiratori ecc.),
alla funzione urinaria (dialisi a domicilio) e alla funzione alimentare (pompe
enterali, infusori ecc.). Non sono inclusi servoscala, piattaforme elevatrici,
caricabatterie per carrozzine, ascensori, ed altri apparecchi utili all’autonomia
personale, ma non indispensabili alla “esistenza in vita”.
La limitazione non è una scelta dell’Autorità, ma un’indicazione
espressa del Legislatore.
La Deliberazione 6 agosto 2008 rimanda ad un successivo provvedimento la definizione
dell’ammontare dell’agevolazione tariffaria per i clienti con “disagio
fisico”. La stessa Deliberazione indica la documentazione “probatoria”
che i clienti con disagio fisico dovranno presentare al proprio Comune, quando
il sistema informatico sarà operativo.
I documenti accettabili, alternativamente, sono due.
Il Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico (attivo già dagli anni ’80), fra l’altro, prevede l’individuazione di quei clienti da “tutelare” nel caso di black out programmati (lavori sulle linee o sulle centraline) o di emergenze energetiche. Fra questi clienti ci sono quelli che usano apparecchi salvavita. Questo comporta che vengano attivate nei loro confronti comunicazioni o interventi prioritari. Solitamente chi è stato identificato dal Piano ha ricevuto, magari negli anni scorsi, una comunicazione. Nel dubbio può contattare l’azienda fornitrice di energia elettrica e chiedere se il suo nominativo sia già inserito nell’elenco previsto dal Piano.
Ritornando alla certificazione sanitaria che l’Azienda Usl potrebbe rilasciare,
non è previsto, al momento, alcun facsimile utile sia al personale sanitario
che al cittadino.
La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap sta
predisponendo un facsimile di certificazione che metterà
a disposizione delle Aziende Usl e della stessa Autorità per l’energia
elettrica e il gas con la quale è c’è una fattiva e costante
collaborazione nell’interesse dei cittadini.
Decorrenza dei benefici
La decorrenza dei benefici rimane comunque fissata a partire dal 1 gennaio
2008, anche se le procedure non sono ancora state perfezionate. Quindi
retroattiva.
Per ottenere quei benefici, relativi anche al 2008, la Deliberazione 6 agosto
2008 precisa che le domande debbono essere presentate entro il 28 febbraio
2009. Se però il termine previsto per l’avvio del sistema
informatico dovesse andare oltre il primo gennaio 2009, è verosimile
che anche quel termine possa subire una deroga.
Si rimanda a successivi aggiornamenti che saranno tempestivi non appena ci saranno novità.
Ultimo aggiornamento 22 ottobre 2008
Consulta:
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
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