Manovra finanziaria 2005

Testo non ufficiale approvato in Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 settembre 2004

Nota bene: il presente testo è stato modificato prima della presentazione alla Camera dei Deputati. Si consulti il documento più recente.

 

(omissis)

Art. 20

(Trasferimenti all’INPS)

1- Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall’assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti l’anno 2004, per un importo pari a 7.581,8 milioni di euro, sono utilizzate:

a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all’Inps ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge 448 del 1998, per un ammontare complessivi non superiore a 5.700 milioni di euro;
b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’anno 2003, trasferite alla predetta gestione dell’INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto legge 14 marzo 2003, n. 73, convertito in legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammnontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;
c) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2003 del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:
- finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all’articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;
- finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all’articolo 8 della legge 19 luglio.1994, n. 451 e all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;
- finanziamento degli oneri per l’assistenza ai portatori di handicap grave di cui all’articolo 80, comma 2, della legge n. 388 del 2000, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;
- finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97 milioni di euro.

2. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 1 sulle gestioni dell’INPS interessate è definito con la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 19.98 n. 112, valutati in 1326 milioni di euro per l’esercizio, 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:

a) per l’esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da:
- i minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
- i minori oneri. accertati nell’attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la. tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;
- i minori oneri accertati nell’attuazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti ed invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni di euro;
- i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415 e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell’attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.

b) a decorrere dall’anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:
- i minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
- i minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277 milioni di euro;
- i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell’attuazione delle norme in, materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.

Art. 21
(Invalidità civile e asili nido aziendali)

1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell’INPS delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.
3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale trasferito dovrà confluire. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche, del Ministero dell’economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all’INPS.
4. Sino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto stabilito dall’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di effettivo esercizio da parte dell’INPS delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell’ economia e delle finanze è assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti dall’INPS.
6. Il Fondo di rotazione per gli asili nido aziendali, di cui all’articolo 91, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato per l’ anno 2005, di 10 milioni di euro.

(omissis)