Il Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, noto come “Decreto anticrisi”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, contiene misure
che, nelle intenzioni del Legislatore, dovrebbero favorire la stabilità
dei conti pubblici ed a realizzare gli obiettivi di riduzione di spesa.
Si tratta una disposizione che segue la linea di tendenza della più recente
di legislazione in materia di finanza pubblica.
L’articolo 17 di quel decreto fissa un obiettivo specifico di risparmio
- 415 milioni di euro – in capo a gran part delle Amministrazioni pubbliche.
Il comma 3 dell’articolo 17 che indica questo obiettivo, comporta una
serie di coseguenti misure fra cui il divieto (comma 7) di procedere a nuove
assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, comprese quelle
già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale.
Secondo gli intenti della norma, prima vengono raggiunti gli obiettivi di risparmio
e prima il vincolo verrà rimosso. Quindi, teoricamente, le Amministrazioni
Pubbliche interessate dovrebbero agire più celermente e dare notizia
delle economie effettuate.
Una recente Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica (la numero 6
del 14 dicembre 2009), rammenta alle Amministrazioni interessate, il divieto
di assunzioni (anche quelle già autorizzate) a partire dal 1 luglio 2009.
Sono investiti dal blocco: i Ministeri, compresa la Presidenza del Consiglio
dei Ministri; gli Enti ed organismi pubblici statali; le Strutture pubbliche
statali, cioè la quasi totalità delle Pubbliche Amministrazioni.
La limitazione non riguarda invece, con varie modalità di esonero: il
personale diplomatico, i corpi di polizia, le amministrazioni preposte al controllo
delle frontiere, le forze armate, il corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
università; gli enti di ricerca, il personale di magistratura; il comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente (che sono ben noti), l’Agenzia
italiana del farmaco.
All’indomani della pubblicazione del Decreto Legge 78/2009 e ancor più
nei mesi successivi, si sono levate diffuse proteste – la più decisa
delle quali è giunta dalla FISH, Federazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap, sugli effetti che tale blocco avrebbero causato alle persone
con disabilità che tentano, già con notevoli difficoltà,
l’ingresso nel mondo del lavoro.
Grazie anche a queste pressioni ed alle successive interlocuzioni, la Circolare
6/2009 riserva una attenzione particolare ai lavoratori con disabilità,
precisando che rispetto ai divieti di nuove assunzioni “si ritiene
siano esclusi dal divieto le categorie protette, nel limite
del completamento della quota d’obbligo. Trattasi di una categoria meritevole
di tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione che rimane
normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l’esigenza
di assicurare in maniera permanente l’inclusione al lavoro dei soggetti
beneficiari della normativa di riferimento.”
Il Dipartimento si spinge oltre rammentando che “la mancata copertura
della quota d’obbligo riservata alle categorie protette è espressamente
sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto
dall’art. 15, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.”
Quindi, non solo il “blocco” non vige, ma si ricordano persino le
sanzioni previste dalla Legge 68/1999 che specificamente disciplina il collocamento
mirato delle persone con disabilità
Consulta
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
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