Attenzione: Si legga ora la nuova nota pubblicata dopo l'emanazione della Circolare n.2/2009 dall'Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate ha dunque provveduto ad elaborare i moduli e le
istruzioni per la richiesta del “Bonus straordinario per famiglie, lavoratori
pensionati e non autosufficienza” previsto dal decreto-legge
185/2008.
L’Agenzia chiarisce, implicitamente ed esplicitamente, alcuni dubbi interpretativi
sorti dalla lettura del decreto-legge citato ed evidenziati dalla nostra nostra
precedente nota.
L’aspetto più rilevante e negativo riguarda i nuclei familiari in cui sia presente un “componente portatore di handicap”. Come noto il decreto-legge 185/2008 prevede che, in questi casi, il bonus straordinario sia pari a 1000 euro e che il limite reddituale complessivo del nucleo sia elevato a 35.000 euro.
Le istruzioni alla compilazione dei moduli precisano che per “componente
portatore di handicap” si intende esclusivamente il figlio
con handicap a carico del richiedente, restringendo in tal modo la
platea dei potenziali interessati.
Inoltre le istruzioni precisano che per “portatore di handicap”
ci si riferisce all’art. 3 comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, cioè all’handicap con connotazione
di gravità.
Rimangono, quindi, esclusi dalla concessione del bonus:
- i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi
reddito da lavoro o assimilato;
- i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che siano titolati
di pensione (non da invalidità civile) superiore ai 15.000 euro l’anno;
- i contribuenti che abbiano a carico un coniuge o altri parenti (diversi dai
figli) pur con handicap ed un reddito complessivo superiore ai 20 mila euro
annui;
- i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del
nucleo e dalla presenza di un figlio a carico con handicap grave.
Rimangono, inoltre, esclusi dalla concessione del bonus maggiorato
a 1000 euro:
- i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi
reddito da pensione (non da invalidità civile) inferiore ai 15.000 euro
l’anno (spettano loro 200 euro);
- i contribuenti che abbiano a carico un coniuge o altri parenti (diversi dai
figli) pur con handicap ed un reddito complessivo inferiore ai 20 mila euro
annui (spettano loro bonus fra i 300 e i 600 euro) in un nucleo fino a 5 persone;
- i contribuenti il cui figlio con handicap grave abbia percepito redditi superiori
ai 2.840,51 euro (escluse pensioni e indennità per minorazioni civili);
- i contribuenti con reddito inferiore ai 20.000 euro l’anno e con un
figlio a carico un figlio disabile, con handicap ma senza connotazione di gravità.
Dopo queste importanti precisazioni, riepiloghiamo, in parte riprendendo e in parte aggiornando quanto già esposto nella nostra nota precedente.
Il bonus è una misura straordinaria, quindi verrà erogato una
volta sola. Inoltre è previsto un solo bonus per nucleo familiare. Inoltre
non è concesso ai “single” a meno che non siano pensionati
e con reddito da pensione.
Il valore del bonus una tantum è variabile a seconda dei redditi dell’intero
nucleo e della composizione dello stesso.
200 euro, per il nucleo con unico componente e reddito da pensione
non superiore a 15 mila euro.
300 euro, per il nucleo familiare di due persone e reddito
non superiore a 17 mila euro.
450 euro, per il nucleo familiare di tre persone e reddito
non superiore a 17 mila euro.
500 euro, per il nucleo familiare di quattro persone e reddito
non superiore a 20 mila euro.
600 euro , per il nucleo familiare di cinque persone e reddito
non superiore a 20 mila euro.
1.000 euro, per il nucleo familiare di oltre cinque persone
e reddito non superiore a 22 mila euro.
1.000 euro, per il nucleo familiare in cui “vi siano
figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell’art.
3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora
il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.”
Come già detto la circolare dell’Agenzia delle entrate restringe
di molto il concetto dell’handicap ai fini della concessione dei bonus,
introducendo l’elemento della gravità ed escludendo dal computo
gli altri familiari, pur con handicap, che non siano strettamente i figli a
carico.
Il decreto-legge 185/2008, in realtà, riprende il comma 1 dell’articolo
12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986). Il comma 1
disciplina la concessione delle detrazioni
per carichi di famiglia e non si limita ai figli, ma elenca anche una serie
di altri familiari a carico. Inoltre, la maggiorazione ivi prevista per i figli
con handicap, cita semplicemente l’articolo 3 della Legge 104/1992, senza
riferimento alcuno alla gravità (articolo 3, comma 3), limitazione assente
anche nelle istruzioni alla redazione della dichiarazione annuale dei redditi,
approvate dalla stessa Agenzia delle entrate.
L’interpretazione proposta dall’Agenzia delle entrate lascia quindi
il margine a contestazioni che certamente non mancheranno.
Il bonus straordinario non sarà computato né ai fini fiscali né a quelli previdenziali e assistenziali. Nella sostanza non occorre riportarlo nella denuncia dei redditi.
Il decreto-legge precisa quali sono i redditi da tenere in considerazione per
individuare il diritto al bonus e il suo ammontare.
Diversamente dalla Social Card, in questo caso non si fa riferimento all’ISEE
(indicatore di situazione economica equivalente), ma alla mera somma
dei redditi di tutto il nucleo familiare, cioè del richiedente
e degli altri familiari. Più precisamente vanno sommati esclusivamente
i seguenti redditi:
- da lavoro dipendente
- redditi assimilati a lavoro dipendente (es. contratti a progetto, lavori socialmente
utili ecc.)
- lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi richiede il
bonus o del coniuge non a carico (l’importo da indicare può essere
desunto dalla relativa certificazione);
- redditi fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi
e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro.
L’Agenzia delle entrare, ampliando quanto espresso (pur in modo confuso) dal Legislatore, precisa però che i redditi sopra elencati vanno sommati al reddito derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Dalla concessione del bonus sono esclusi i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un figlio a carico con handicap grave.
Non vengono, ovviamente, computate le provvidenze economiche per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che, come noto, sono escluse da imposizione IRPEF.
Il nucleo familiare cui far riferimento è lo stesso previsto dall’articolo 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e cioè, oltre al richiedente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi. Di tutte queste persone, vanno sommati tutti i relativi redditi complessivi e nel modulo va indicato il grado di parentela con il richiedente.
I richiedenti il bonus possono scegliere se riferirsi al reddito e alla composizione
del nucleo familiare del 2007 o a quella del 2008.
Può essere un vantaggio nel caso in cui nell’anno precedente il
nucleo fosse più numeroso e i redditi inferiori.
A seconda dell’anno prescelto, variano anche le scadenze di presentazione.
La domanda va redatta sui moduli predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
I moduli sono due:
- il primo modulo
è quello da usare se si presenta la domanda al sostituto d’imposta,
cioè il datore di lavoro o l’ente pensionistico. Se si sceglie
come anno di riferimento il 2007, il termine ultimo è il 31 gennaio
2009. È il 31 marzo 2009, se l’anno prescelto
è il 2008.
- il secondo modulo è quello da usare se si presenta la domanda direttamente all’Agenzia delle entrate. In questo caso la scadenza è il 31 marzo 2009, qualora ci si riferisca al reddito e alla composizione del nucleo nel 2007, e il 30 giugno nel caso si assuma a riferimento il 2008.
In entrambi i casi si può (è consigliabile) appoggiarsi ad un CAAF (Centro autorizzato di assistenza fiscale).
Il decreto-legge e l’Agenzia delle entrate non sono chiari sulle procedure che debbono seguire i titolari di sole provvidenze economiche assistenziali (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e titolari di assegno sociale), visto che di fatto non esiste un sostituto d’imposta, ma un ente erogatore (INPS).
Il pagamento del bonus è a cura del sostituto d’imposta (datore
di lavoro, amministrazione pubblica, ente pensionistico).
Il sostituto d’imposta per pagare il bonus usa le ritenute e i contributi
che abitualmente trattiene sugli stipendi o sulle pensioni e che nel mese successivo
versa agli enti previdenziali.
Il decreto legge stabilisce che il sostituto d’imposta effettua i versamenti
nei limiti della disponibilità di ritenute e contributi. Se finisce i
fondi, non effettua il pagamento dei bonus. Paga in ordine di presentazione
delle domande.
Comunica poi all’Agenzia delle Entrate i dati sui bonus versati e su quelli
inevasi.
I pagamenti avvengono entro il mese di febbraio 2009 per i lavoratori dipendenti
ed entro il mese di marzo per i pensionati.
Chi rimane escluso può presentare una nuova domanda all’Agenzia
delle Entrate, appoggiandosi eventualmente ad un CAAF (Centro autorizzato di
assistenza fiscale), entro il 31 marzo, oppure far valere il beneficio in occasione
della denuncia dei redditi del 2008.
Se il bonus non viene erogato attraverso il sostituto, la domanda va presentata
all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno a meno che non si tratti
di contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi,
nel qual caso la domanda va anticipata alla presentazione della denuncia stessa.
Anche in questo caso il Legislatore non ha precisato i tempi e le modalità
di richiesta e di pagamento del bonus nel caso di invalidi o pensionati sociali
titolari di sole prestazioni pensionistiche assistenziali.
Consulta anche:
Ultimo aggiornamento: 6 dicembre 2008
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
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