ATTENZIONE: il presente documento è stato aggiornato alla luce delle modifiche apportate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2009.
Nei giorni scorsi, in un’audizione alla Camera, su interrogazione parlamentare, il Governo ha rassicurato circa la soluzione imminente di alcune sperequazioni relative all’erogazione del bonus per le famiglie, con riferimento alle persone con disabilità.
Avevamo segnalato tali disequità in una nota precedente. Fra tutte,
quella più rilevante, riguardava la mancata concessione del bonus, nel
caso ad essere disabile fosse il richiedente stesso.
Il Ministro Tremonti aveva annunciato una specifica e risolutiva Circolare dell’Agenzia
delle entrate che, in effetti, è stata pubblicata ieri. Circolare 3 febbraio
2009, n. 2/E . La Circolare è tutt’altro che risolutiva e lascia
esclusi molti Cittadini, pur disabili e pur in stato di bisogno.
Presentiamo, quindi, di seguito condizioni, modalità ed esclusioni relative
al bonus, alla luce delle novità contenute nella nuova Circolare.
Il “Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non
autosufficienza” è stato introdotto dal Decreto-legge 185/2008,
convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L’Agenzia nella Circolare n. 2/2009 chiarisce, implicitamente ed esplicitamente,
alcuni dubbi interpretativi sorti dalla lettura della norma e corregge le istruzioni
impartite nel precedente Provvedimento del 5 dicembre 2008.
L’aspetto più rilevante riguarda i nuclei familiari in cui sia presente un “componente portatore di handicap”. Come noto il Decreto-legge 185/2008 prevede che, in questi casi, il bonus straordinario sia pari a 1000 euro e che il limite reddituale complessivo del nucleo sia elevato a 35.000 euro.
La Circolare precisa cosa significhi “componente portare con handicap”.
Precedentemente si faceva riferimento al solo figlio con handicap,
ora “Il riferimento generico ai “componenti” del nucleo
familiare porta a ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i
casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro
familiare del richiedente, portatori di handicap ai sensi dell’articolo
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali ricorre la condizione di
persona fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12 del Tuir.”
Quindi, il bonus – in presenza di un reddito massimo di 35.000 euro, è
concesso anche nel caso il “componente con handicap”
sia un familiare a carico fiscale diverso dal figlio.
La nuova definizione non comprende comunque il richiedente.
Se il richiedente è persona con handicap – secondo l’Agenzia
delle entrate – non va considerato ai fini del calcolo dei limiti di reddito.
Altro aspetto: quale grado di handicap va considerato? La Circolare 2/2009 si riferisce genericamente all’articolo 3 della Legge 104/1992, quindi senza precisare se debba esservi la connotazione di gravità. Tuttavia nelle istruzioni alla compilazione dei moduli di richiesta, l’Agenzia precisa che ci si riferisce all’art. 3 comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè all’handicap con connotazione di gravità. Con Provvedimento del 12 febbraio 2009, l'Agenzia ha corretto le istruzioni alla compilazione dei modelli di richiesta, eliminando la condizione della "gravità". Ora è sufficiente disporre del certificato di handicap (articolo 3, Legge 104/1992) per accedere al bonus.
Le istruzioni precisano che il bonus può essere richiesto, restando al
di sotto di una certa soglia, da chi ha percepito redditi che rientrano nelle
seguenti tipologie:
a) redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR, Testo Unico delle
Imposte sui Redditi, DPR 917/1986);
b) redditi di pensione (art. 49, comma 2 del TUIR);
c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente tra i quali, ad esempio:
• compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione
e lavoro;
• redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
• compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
d) redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1 lettere i) e l) del TUIR,
qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge
non a carico, ossia:
• redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
• redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato
abitualmente;
e) redditi fondiari di cui all’art. 25 del TUIR, per un ammontare non
superiore ad euro 2.500,00, solo se considerati cumulativamente con il reddito
di lavoro dipendente e/o di pensione.
Le persone titolari di sole provvidenze assistenziali per invalidità civili (pensione, assegno, indennità di accompagnamento o di frequenza) o di solo assegno sociale, senza alteri redditi, non possano richiedere il bonus. Queste provvidenze, infatti, non rientrano in nessuno dei redditi elencati e non sono imponibili ai fini IRPEF
Rimangono sicuramente esclusi dalla concessione del bonus:
Rimangono, inoltre, esclusi dalla concessione del bonus maggiorato a 1000 euro:
Dopo queste importanti precisazioni, riepiloghiamo, in parte riprendendo e in parte aggiornando quanto già esposto nella nostra nota precedente.
Il bonus è una misura straordinaria, quindi verrà erogato una
volta sola. Inoltre è previsto un solo bonus per nucleo familiare. Inoltre
non è concesso ai “single” a meno che non siano pensionati
e con reddito da pensione.
Il valore del bonus una tantum è variabile a seconda dei redditi dell’intero
nucleo e della composizione dello stesso.
Non è necessario che nel certificato di handicap (art. 3 della Legge
104/299) sia indicata la connotazione di gravità.
Il bonus straordinario non sarà computato né ai fini fiscali né
a quelli previdenziali e assistenziali. Nella sostanza non occorre riportarlo
nella denuncia dei redditi.
La Legge n. 2/2009 e la Circolare 2/2009 precisano quali sono i redditi da tenere
in considerazione per individuare il diritto al bonus e il suo ammontare.
Diversamente dalla Social Card, in questo caso non si fa riferimento all’ISEE
(indicatore di situazione economica equivalente), ma alla mera somma dei redditi
di tutto il nucleo familiare, cioè del richiedente e degli altri familiari.
Più precisamente vanno sommati esclusivamente i seguenti redditi:
L’Agenzia delle entrare, ampliando quanto espresso dal Legislatore, precisa però che i redditi sopra elencati vanno sommati al reddito derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Dalla concessione del bonus sono esclusi i lavoratori autonomi, indipendentemente
dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un familiare
a carico con handicap.
Non vengono, ovviamente, computate le provvidenze economiche per invalidità
civile, cecità civile e sordomutismo che, come noto, sono escluse da
imposizione IRPEF.
Il nucleo familiare cui far riferimento è lo stesso previsto dall’articolo 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e cioè, oltre al richiedente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi. Di tutte queste persone, vanno sommati tutti i relativi redditi complessivi e nel modulo va indicato il grado di parentela con il richiedente.
I richiedenti il bonus possono scegliere se riferirsi al reddito e alla composizione
del nucleo familiare del 2007 o a quella del 2008.
Può essere un vantaggio nel caso in cui nell’anno precedente il
nucleo fosse più numeroso e i redditi inferiori.
A seconda dell’anno prescelto, variano anche le scadenze di presentazione.
La domanda va redatta sui moduli predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
I tempi sono stati prorogati di un mese rispetto alle indicazioni precedenti.
I moduli sono due:
In entrambi i casi si può (è consigliabile) appoggiarsi ad un CAAF (Centro Autorizzato di assistenza fiscale).
La Legge e la circolare dell’Agenzia delle entrate non sono chiari sulle procedure che debbono seguire i titolari di sole provvidenze economiche assistenziali (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e titolari di assegno sociale), visto che di fatto non esiste un sostituto d’imposta, ma un ente erogatore (INPS), oltre ai dubbi espressi più sopra.
Il pagamento del bonus è a cura del sostituto d’imposta (datore
di lavoro, amministrazione pubblica, ente pensionistico).
Il sostituto d’imposta per pagare il bonus usa le ritenute e i contributi
che abitualmente trattiene sugli stipendi o sulle pensioni e che nel mese successivo
versa agli enti previdenziali.
Il decreto legge stabilisce che il sostituto d’imposta effettua i versamenti
nei limiti della disponibilità di ritenute e contributi. Se finisce i
fondi, non effettua il pagamento dei bonus. Paga in ordine di presentazione
delle domande.
Comunica poi all’Agenzia delle Entrate i dati sui bonus versati e su quelli
inevasi.
I pagamenti avvengono entro il 31 marzo 2009 per i lavoratori dipendenti ed
entro il mese di marzo per i pensionati.
Chi rimane escluso può presentare una nuova domanda all’Agenzia
delle Entrate, appoggiandosi eventualmente ad un CAAF (Centro autorizzato di
assistenza fiscale), entro il 30 aprile, oppure far valere il beneficio
in occasione della denuncia dei redditi del 2008.
Se il bonus non viene erogato attraverso il sostituto, la domanda va presentata
all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno a meno che non si tratti
di contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi,
nel qual caso la domanda va anticipata alla presentazione della denuncia stessa.
Anche in questo caso il Legislatore non ha precisato i tempi e le modalità
di richiesta e di pagamento del bonus nel caso di invalidi o pensionati sociali
titolari di sole prestazioni pensionistiche assistenziali, sempre che ne abbiano
diritto.
L'Agenzia delle entrate ha messo a disposisione uno specifico Test per verificare il diritto al bonus e l'eventuale diritto allo stesso. Per usare il Test clicca qui.
Nota bene: i modelli riportati sono quelli rettificati dal Provvedimento del 12 febbraio 2009.
Ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2009
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
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