Come si ricorderà la Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009 Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001 nella parte in cui non prevede per il figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, il diritto a fruire del congedo retribuito di due anni, in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.
L’INPS, l’istituto previdenziale che assicura gran parte dei dipendenti
privati, ha provveduto a diramare una Circolare
(la numero 41 del 16 marzo 2009) che riepiloga, alla luce delle novità
introdotte dalla Sentenza 19/2009, le condizioni per accedere
al congedo retribuito di due anni (anche frazionabile) e dei soggetti che ne
possono beneficiare.
L’interpretazione dell’INPS e le relative indicazioni operative,
riservano alcune novità positive.
I beneficiari dei due anni di congedo retribuito sono, al momento attuale:
il coniuge, il genitore, i fratelli e le sorelle, il figlio della persona con
handicap grave.
A parte l’eccezione dell’assistenza prestata dai genitori ai figli,
in tutti gli altri casi è richiesta la convivenza fra
il lavoratore e la persona disabile da assistere.
L’INPS fissa anche un ordine di priorità nella concessione dei
congedi: coniuge, genitore, fratelli e sorelle, figli. Tale “priorità”
è tuttavia svuotata di significato in quanto è possibile la rinuncia
da parte di chi “viene prima” in ordine priorità.
Vediamo, quindi, le condizioni fissate dall’INPS nei diversi casi.
Ha diritto ai congedi retribuiti il coniuge della persona gravemente disabile
qualora convivente con la stessa.
Questo significa che non ne ha diritto il coniuge separato non convivente, mentre
ne ha diritto il coniuge separato convivente.
Hanno diritto al congedo retribuito di due anni i genitori della persona con
handicap grave, al di là della convivenza con quest’ultimo.
Secondo la Circolare dell’INPS, il genitore ha diritto al beneficio anche
nel caso in cui, l’eventuale coniuge del figlio con handicap grave, abbia
espressamente rinunciato alla fruizione del congedo.
Altra novità assai rilevante: il congedo viene concesso al genitore anche
nel caso in cui l’eventuale coniuge del disabile non abbia possibilità
di fruire del congedo in quanto non lavoratore o lavoratore autonomo.
Hanno diritto al congedo retribuito di due anni i fratelli o sorelle –
alternativamente - conviventi con la persona disabile.
Vengono però fissate alcune limitazioni. La prima è dettata dalla
normativa vigente, alla luce delle Sentenze della Corte Costituzionale: entrambi
i genitori devono essere deceduti o totalmente inabili.
La seconda condizione è di nuova introduzione da parte dell’INPS:
se il fratello è coniugato e convive con il coniuge, il fratello o la
sorella possono fruire dei permessi solo nel caso in cui il coniuge non presti
attività lavorativa o sia lavoratore autonomo (quindi non abbia diritto
ai congedi) o abbia espressamente rinunciato a godere del congedo globalmente
o per il periodo il cui ne fruisce il fratello (o sorella) del disabile.
I congedi retribuiti sono concessi anche ai figli che assistano il genitore
con handicap grave. La prima condizione, lo ricordiamo, è la convivenza.
Ma l’INPS indica anche altre condizioni e tutte devono essere rispettate.
Se il genitore è sposato e convive con il coniuge, questi deve rinunciare
espressamente alla fruizione del congedo a meno che, in quanto non lavoratore
o lavoratore autonomo, non ne abbia diritto.
Se il genitore da assistere ha altri figli conviventi, il congedo viene concesso
sono se questi hanno rinunciato espressamente alla fruizione del congedo a meno
che, in quanto non lavoratori o lavoratori autonomi, non ne abbiano diritto.
Se il genitore da assistere ha fratelli conviventi, il congedo viene concesso
sono se questi hanno rinunciato espressamente alla fruizione del congedo a meno
che, in quanto non lavoratori o lavoratori autonomi, non ne abbiano diritto.
Inoltre, il congedo viene concesso nel caso entrambi i genitori della persona con handicap grave - quindi i nonni del richiedente - siano deceduti o totalmente inabili.
L’INPS, nella Circolare citata, annuncia l’imminente revisione della
modulistica relativa alla richiesta dei congedi retribuiti di due anni, e consente
alle sedi periferiche di riesaminare, alla luce delle nuove disposizioni, le
pratiche eventualmente rigettate.
Superfluo sottolineare che le disposizioni dell’INPS non sono cogenti
per i lavoratori assicurati con altri Istituti (esempio: buona parte dei dipendenti
pubblici).
Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2009
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
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