All'interno del decreto-legge “anticrisi” approvato dal Consiglio dei Ministri (decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78), è contenuto un articolo che, nelle intenzioni del Governo dichiarate in conferenza stampa, dovrebbe consentire tempi più rapidi e modalità di più chiare per il riconoscimento dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità, attribuendo all'INPS nuove competenze. Ma vediamo in concreto di cosa si tratta.
L'articolo in questione porta il titolo: “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile” e rivede profondamente le modalità di presentazione delle domande di accertamento, della valutazione, della concessione, e del ricorso giurisprudenziale. L'articolo non fa cenno ad una diversa fissazione dei tempi massimi di accertamento e di concessione, anche se – nelle dichiarazioni governativa viene ventilata una riduzione dei tempi medi – fra la domanda e la definitiva concessione – dagli attuali 11 mesi a 4 mesi.
L'articolo riguarda sia le domande di accertamento delle minorazioni civili
(invalidità, cecità, sordomutismo) che le domande di accertamento
dell'handicap (Legge 104/1992) che quelle per la disabilità (Legge 68/1999).
Com'è ora: le domande si presentano alla segreteria della Commissione
di accertamento presso l'Azienda Usl di residenza che provvede, entro 90 giorni
a fissare la data di accertamento.
Come sarà: se il decreto legge verrà convertito in legge
nell'attuale testo, dal primo gennaio 2010 le domande verranno presentate esclusivamente
all'INPS che provvederà all'invio, per via telematica, all'Azienda Usl
di competenza che provvederà alla convocazione. La disposizione presuppone
che esista una rete e una modalità d comunicazione uniforme, su tutto
il territorio nazionale, che consenta il passaggio dei dati in tempo reale.
Com'è ora: attualmente l'accertamento degli stati invalidanti
viene effettuato da una specifica Commissione presente in ogni Azienda Usl.
Una volta redatto il verbale viene trasmesso alla Commissione di verifica dell'INPS
che ha tempo 60 giorni per confermare l'esito, oppure per sospendere il procedimento
richiedendo chiarimenti alla Commissione Usl, oppure per convocare a visita
l'interessato per approfondimenti.
Come sarà: La Commissione dell'Azienda Usl sarà integrata
con un medico INPS. Questo lascia supporre che il passaggio di verifica –
che ora comporta almeno 60 giorni – dovrebbe essere soppresso. L'articolo,
tuttavia, sembra contraddittorio quando precisa: “In ogni caso, l'accertamento
definitivo è effettuato dall'INPS”. Tuttavia, è verosimile
che questa sottolineatura stia ad indicare la “facoltà di veto”
del medico INPS all'interno della Commissione Usl cui è chiamato a partecipare.
In tal caso, andrà ridefinito il ruolo dei Presidenti delle Commissioni
e della "collegialità" delle decisioni assunte dalle stesse.
L'articolo non modifica la composizione delle Commissioni Usl che rimangono
uguali, inclusi i medici rappresentanti delle associazioni “storiche”,
ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS.
La successiva permanenza dei requisiti sanitari è affidata all'INPS.
Non è chiaro se questa indicazione riguarderà solo le verifiche
a campione oppure ogni procedimento di revisione o di rivedibilità anche
se stabilito dalla Commissione Usl.
Com'è ora: le Commissioni di accertamento e le Commissioni di
verifica INPS, per valutare le minorazioni civili, applicano le modalità
e le tabelle riportate nel Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio
1992.
La Legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali) aveva delegato il Governo alla revisione dei
criteri di accertamento dell'invalidità “tenuto conto di quanto
previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei
disturbi, disabilità ed handicap - International classification of impairments,
disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della
sanità.” Nel frattempo l'OMS ha approvato l'ICF (Classificazione
Internazionale del Fuzionamento, della Disabilità e della Salute) che
l'Italia ha provveduto a recepire.
Come sarà: entro 30 giorni dall'entrata in vigore del nuovo
decreto, il Ministero della Salute nomina una Commissione con il compito di
“aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità
già approvate con Decreto del 5 febbraio 1992 (...).” con la precisazione
che tali aggiornamenti non devono comportare oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica.
Nessuna modifica in vista, quindi, quanto alla logica attuale della valutazione
delle minorazioni.
Com'è ora: se il verbale di invalidità civili, cecità
civile e sordomutismo contiene i presupposti sanitari per l'erogazione di provvidenze
economiche (pensioni, indennità, assegni), inizia l'iter per la concessione
che prevede un'istruttoria sugli altri requisiti (reddito personale, ricovero).
Una volta concluso, il decreto di concessione viene trasmesso all'INPS per l'erogazione
delle provvidenze stesse.
La concessione delle provvidenze economiche è espressamente attribuito
alle Regioni dall'articolo 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Come sarà: Con un accordo quadro fra Ministero della Salute
e Conferenza Stato – Regioni, le competenze concessorie saranno trasferite
all'INPS. L'accordo dovrà essere sottoscritto entro 180 giorni dall'entrata
in vigore del decreto legge.
Com'è ora: il ricorso contro i verbali e contro la mancata concessione
delle provvidenze è possibile solo davanti al giudice (e con l'assistenza
di un legale). Dal 2005 le comunicazioni relative ai ricorsi devono essere comunicati
anche all'INPS.
Non è possibile il ricorso amministrativo né è prevista
l'istanza di riesame per autotutela.
Come sarà: l'INPS diventa unica “controparte”. Inoltre
nel caso in cui un giudice nomini un consulente tecnico (cioè un medico
che valuti per conto del tribunale l'effettiva condizione sanitaria di chi ricorre),
questi dovrà obbligatoriamente essere affiancato nelle indagini da un
medico INPS.
Il decreto non prevede l'introduzione del ricorso amministrativo o altre formule
di contenimento del contenzione in giudizio.
Ora il decreto passa all'esame delle Camere per la conversione in legge, entro 60 giorni, con modificazioni o senza.
Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2009
Aggiornamento: Il Decreto-Legge 1 luglio 2009, n. 78 è stato convertito in legge con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102. Per gli aspetti relativi alla presente nota, si conferma il testo originale del Decreto 78/2009
Testo dell'articolo 20 del Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 "Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali." (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2009 )
Art. 20
Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di
invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap
e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono
integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo. In ogni caso
l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS. Ai fini
dell’attuazione del presente articolo l’INPS medesimo si avvale
delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una
razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del DPCM del 30 marzo
2007 concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell’economia
e delle finanze all’INPS.
2. L’INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari
nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile,
sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza
dei prescritti requisiti sanitari, si applica l’articolo 5, comma 5 del
Regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici
in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità
civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante
la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo modalità stabilite
dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via
telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate
le modalità attraverso le quali sono affidate all’INPS le attività
relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di
invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap
e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con
l’INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico- procedurali
dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l’erogazione
dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.
5. All’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo è soppressa la parola “anche”;
b) nel secondo periodo sono soppresse le parole “sia presso gli uffici
dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 11 del R.D.
30 ottobre 1933, n. 1611, sia”;
c) nel terzo periodo sono soppresse le parole “è litisconsorte
necessario ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile e”;
d) è aggiunto, infine il seguente comma: “6-bis: Nei procedimenti
giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali,
nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, alle
indagini assiste un medico legale dell’ ente, su richiesta, formulata,
a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede
ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell’INPS
competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel
secondo comma dell’art. 194 del codice di procedura civile Nell’ipotesi
di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1 aprile
2007 a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze o del medesimo
in solido con l’INPS, all’onere delle spese legali, di consulenza
tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l’INPS.”.
6. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni,
è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze una Commissione
con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità
civile, già approvate con decreto del Ministro della Sanità del
5 febbraio 1992, e successive modificazioni. Dalla attuazione del presente comma
non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
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