Il 18 novembre 2009 il Senato ha approvato, in via definitiva, il cosiddetto
decreto “salva precari”.
«Garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo»
è l’eufemismo normativo riportato nello stesso titolo della
Legge (24 novembre 2009, n. 167). In realtà questa norma consente la
reimmissione in graduatoria di qualche migliaio di precari, tamponando, per
questo anno scolastico, una situazione che era diventata ormai esplosiva.
Nel testo licenziato dalla Camera, la Lega Nord è riuscita – con
l’appoggio della Maggioranza – a far inserire anche un emendamento
di quattro commi, poi approvati integralmente dal Senato. Ed è di questi
quattro commi che diamo conto. Riguardano, infatti, i benefici che i lavoratori
della scuola – personale docente, ausiliario e amministrativo –
possono richiedere in virtù della Legge 104/1992 e della Legge 68/1999
(collocamento dei lavoratori disabili).
L’assunto di base di chi ha promosso quegli emendamenti risiede nella
convinzione di una furberia diffusa nell’ambito scolastico. Va riportata
con la stessa “brutalità” usata da chi ha avanzato quella
proposta: molti insegnanti delle regioni del Sud si iscrivono alle graduatorie
delle province settentrionali ed ottengono trattamenti di maggior favore usando
certificazioni di handicap o disabilità rilasciate in modo “disinvolto”
dalle Aziende USL di origine. Grazie a queste certificazioni superano, nelle
graduatorie, i lavoratori residenti.
Vediamo, quindi, a fronte di questo fenomeno, vero o presunto che sia, quali
sono gli strumenti normativi ideati e quale sia la loro potenziale efficacia.
La votazione di quegli emendamenti giunge contestuale alla presentazione, da
parte del Ministero per la Pubblica Amministrazione, del monitoraggio sull’uso
dei permessi e dei congedi lavorativi presso i dipendenti pubblici, analisi
in cui il comparto scuola risulta essere quello in cui maggiormente si fa ricorso
a quei benefici.
Si tratta di quattro semplici commi (4 octies, novies, decies, undecies del
primo articolo), l’ultimo dei quali rimanda ad un successivo regolamento
applicativo da approvarsi con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
La norma poi prevede che i docenti e il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla
Legge 104/1992, o dalla Legge 68/1999, all’atto della richiesta di inserimento
nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, devono presentare
alle autorità scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono
di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni
personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici medesimi.
I dirigenti scolastici che conseguono la nomina in regione diversa da quella
di residenza trasmettono la documentazione all’ufficio scolastico regionale
competente.
È da ritenere – preferiamo non immaginare qualcosa di diverso –
che per “certificazione medica originale” si intenda il certificato
di handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992) proprio o del parente
da assistere nel caso in cui si chiedano permessi, congedi o titoli di preferenza
in graduatoria. Per la Legge 68/1999 (lavoratori invalidi), verosimilmente si
richiederà la relativa specifica certificazione rilasciata dalla Azienda
USL di origine.
Sin qui nulla di sorprendente né – tantomeno – foriero di
una nuova efficacia nel contenimento delle furberie. La disposizione vige dall’entrata
in vigore della norma e comunque dopo l’approvazione del regolamento.
Se invece per “certificazione medica originale” si intenda documentazione
sanitaria, certificati medici, cartelle cliniche, attestazioni diagnostiche
e specialistiche, si aprono profili di illegittimità costituzionale che
sono di peso inferiore solo alle difficoltà di gestione del conseguente
impatto organizzativo.
Sulla base della certificazione presentata, le autorità scolastiche
«qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione,
richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali
o familiari che danno diritto a fruire dei benefici previsti (…)».
Gli accertamenti saranno svolti presso una Azienda USL diversa da quella che
ha esaminato la documentazione. Per comprendere meglio: potrà essere
richiesto un controllo dello stato di handicap del genitore di un docente che
ha chiesto di fruire dei benefici della Legge 104/1992 e questa nuova verifica
dovrà essere effettuata in una Azienda USL diversa da quella che lo assiste.
Attenzione: il Legislatore non distingue fra regioni, ma fra province. Pertanto
l’indicazione si applica anche – supponiamo – ad un milanese
residente da sempre a Milano che chieda l’iscrizione alle graduatorie
di Lodi.
Il Legislatore sembra ignorare l’aspetto fondante dell’articolo
33 della Legge 104/1992 che prevede l’accesso ai benefici (tutti) solo
nel caso in cui il lavoratore assista con continuità il parente con handicap
grave. Lo stesso Dipartimento Funzione Pubblica, con un proprio Parere del 18
febbraio 2008, n. 13, ha affermato che la continuità sussiste soltanto
quando l’assistenza è prestata non in maniera saltuaria od occasionale
ma con assiduità e costanza, in modo tale «da prestare un servizio
adeguato e sistematico ossia regolare alla persona handicappata». La continuità
dell’assistenza non costituisce la finalità del permesso, e tale
non potrebbe essere data l’esigua consistenza degli stessi, pari a tre
giorni al mese, ma ne costituisce, al contrario, il presupposto di fatto legittimante.
Nella sostanza, se non sussiste la continuità dell’assistenza,
sistematica e costante al di fuori dell’orario di lavoro, i permessi non
vanno concessi.
Quindi, i dirigenti scolastici, gli uffici provinciali e regionali, possono
già escludere la concessione di qualsiasi beneficio (inclusa la prevalenza
nelle graduatorie) nel caso di lavoratori che lavorano a 500 chilometri di distanza
dalla persona che affermano di assistere. Molto spesso – e questo va detto
– non lo fanno per impreparazione o per timore di contenziosi.
Era sufficiente dare forza di legge a tale indicazione per renderla molto più
efficace evitando interventi vessatori, inutili e di dubbia legittimità
costituzionale.
La norma approvata appare poi in evidente contraddizione con la Legge
9 marzo 2006, n. 80 che, all’articolo 6, prevede che «i soggetti
portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i
soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati
da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della
minorazione civile o dell’handicap». Il decreto che elenca le patologie
esenti da revisione e controlli è stato approvato il 2
agosto 2007.
Nel caso in cui la persona disabile rientri in quelle condizioni, gli uffici
preposti come dovranno comportarsi? Ce lo dirà il regolamento, di cui
dicevamo sopra, approvato dai due Ministeri, ma in ogni caso si potranno aprire
numerosi motivati contenziosi.
Certo è che questo dubbio se l’è posto persino l’INPS
nel momento in cui gli sono stati affidati i controlli a campione sulle invalidità
civili ed ha tentato, per quanto reso possibile da un sistema di archiviazione
farraginoso, di evitare la convocazione di persone che rientrassero nelle previsioni
della Legge 80/2006.
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
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