È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio, la Legge
7 maggio 2009, n. 46 che dispone un’estensione del diritto di
voto a domicilio agli elettori impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla
propria dimora.
Come si ricorderà Legge 27 gennaio 2006, n. 22, assicurava
già l’esercizio di voto a domicilio. ma limitatamente ed esclusivamente
agli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali
e dietro specifica presentazione di documentazione sanitaria.
Fino ad oggi rimanevano escluse da questa opportunità le persone, pur
con gravi infermità che non facciano uso, in modo continuativo e vitale,
di apparecchi elettromedicali.
Rimanevano escluse anche se non erano in grado, comunque, di recarsi al seggio
elettorale né in modo autonomo, né con l'aiuto dei supporti messi
a disposizione dai Comunii (i sensi dell’articolo 29, Legge 5 febbraio
1992, n. 104) e cioè servizi di accompagnamento e trasporto.
Modificando la Legge 22/2006, la nuova norma sana questa sperequazione, garantendo
il diritto di voto anche alle persone affette
da infermità che le rendano intrasportabili.
La norma, per espressa indicazione dell’articolo 3, entra in vigore il
giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi, l'8 maggio 2009).
Non ci sono, quindi, i tempi tecnici per per garantire, se non in via sperimentale,
questo diritto già in occasione delle prossime consultazioni elettorali
del 6/7 giugno 2009.
Possono, quindi, ora votare al proprio domicilio:
1. gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento
dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei
servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè
siano “intrasportabili”; il Legislatore sembra, quindi sottolineare,
che il voto a domicilio non possa essere richiesto solo perchè non c’è
alcun servizio di accompagnamento al seggio;
2. gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni
di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali
da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano; in
questo caso la sottolineatura è sulla dipendenza continuativa e quindi
sul rischio per l’incolumità personale del Cittadino.
Da sottolineare che, in nessun passaggio, il Legislatore richiede il possesso di certificati di handicap (art. 3, Legge 104/1992) o di invalidità. Ci si riferisce strettamente a infermità gravi e, quindi, a situazioni sanitarie anche non definitive.
Il primo passaggio che l’elettore deve fare, nell’imminenza di qualsiasi
consultazione elettorale, è la richiesta della certificazione sanitaria
che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o “intrasportabilità”).
La certificazione la rilascia esclusivamente l’Azienda Usl
solo attraverso propri medici incaricati.
La certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45
giorni dalla data delle consultazioni elettorali. La domanda per la
visita, ovviamente, può essere presentata anche prima dei 45 giorni.
La certificazione, per i soli “intrasportabili”, deve avere una
prognosi non inferiore ai 60 giorni.
Come si può immaginare, le visite, in questi casi, non possono che essere
domiciliari e questo comporterà un impegno ed un’organizzazione
adeguata a carico delle Aziende Usl. Per questo motivo è difficilmente
ipotizzabile che, anche sperimentalmente, questa opportunità sia garantita
entro le prossime consultazioni elettorali di giugno.
Il secondo passaggio è di presentare la richiesta di
votazione presso la propria dimora, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali
si è iscritti.
Alla richiesta va allegata una dichiarazione in carta libera, attestante la
volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante
l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; oltre alla certificazione rilasciata
dal medico incaricato dell’Azienda Usl.
La domanda al sindaco va presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo
e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.
La norma non entra nel merito delle probabili situazioni in cui la persona disabile
grave non sia in grado di firmare e quindi di quale sia la procedura di raccolta
della sua volontà.
Di norma, in questi casi la volontà è raccolta da un pubblico
ufficiale (DPR 445/2000, art. 4) che annota le cause dell’impedimento
fisico alla firma; la nuova norma non lo rammenta, ma soprattutto non obbliga
i Comuni a svolgere anche queste pratiche a domicilio.
A questo punto iniziano le competenze del sindaco che una volta ricevuta e verificata
la completezza della documentazione deve includere i nomi degli elettori ammessi
al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni e consegnarli in
occasione delle elezioni al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto
della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale
della sezione.
Il sindaco nel frattempo rilascia ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta
inclusione negli elenchi e pianifica il supporto tecnico e operativo a disposizione
degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
Nel caso in cui gli elettori si trovino presso una dimora ubicata in un comune
diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del
comune d’iscrizione, oltre agli adempimenti già visti, comunica
i relativi nominativi ai sindaci dei comuni dove dimorano i disabili e dove
quindi avverrà la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono
a predisporre gli elenchi e a consegnarli ai presidenti degli uffici elettorali
di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori.
Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile. Sono presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario. Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto.
In forza della Legge 22/2006, pur modificata dalla nuova norma, l’opportunità del voto a domicilio è ammessa in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2009
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Direzione Nazionale
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