“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.”
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n.263)
Nota: Il Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 è stato convertito in legge con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale
situazione di crisi internazionale favorendo l'incremento del potere di acquisto
delle famiglie attraverso misure straordinarie rivolte in favore di famiglie,
lavoratori, pensionati e non autosufficienti, nonchè per garantire l'accollo
da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso
variabile ed eccedenti il saggio BCE;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività
del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario
in grado di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema
economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi eccessivi a
carico delle imprese;
Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di misure in
grado di riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento
ed occupazione nonchè per interventi infrastrutturali, anche di messa
in sicurezza delle scuole, provvedendo alla introduzione altresì di disposizioni
straordinarie e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure;
Considerate, infine, le particolari ragioni di urgenza, connesse con la contingente
situazione economico- finanziaria del Paese e con la necessità di sostenere
e assistere la spesa per investimenti, ivi compresa quella per promuovere e
favorire la ricerca ed il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;
Rilevata, altresì, l'esigenza di potenziare le misure fiscali e finanziarie
occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal programma di
stabilità e crescita approvato in sede europea, anche in considerazione
dei termini vigenti degli adempimenti tributari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 novembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia
e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
Sostegno alle famiglie
Art. 1.
Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza
1. È attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti
residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono,
nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2 ;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1,
lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati
nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai
redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge
non a carico;
e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi
indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento
euro.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il
richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non
a carico nonchè i figli e gli altri familiari di cui all'articolo 12
del citato testo unico alle condizioni ivi previste;
b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo
di cui all'articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a ciascun componente
del nucleo familiare.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito per gli importi di seguito
indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli
eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare
riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui
al comma 1, salvo, in alternativa, la facoltà prevista al comma 12:
a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione
ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non
sia superiore ad euro quindicimila;
b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito
complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora
il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il
reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito
complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il
reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila;
g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per
i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato
testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
trentacinquemila.
4. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito ad un solo componente
del nucleo familiare e non costituisce reddito nè ai fini fiscali nè
ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi
inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 è erogato dai sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma
1 lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari
di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti
da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente
autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:
a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali
nonchè la relazione di parentela;
c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 3 in relazione
al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera b), con indicazione
del relativo periodo d'imposta.
6. La richiesta è presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando l'apposito
modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La
richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo
3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.
7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata
la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di
febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma
5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione
delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel
mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano
il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite
del monte delle ritenute disponibile.
9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 è recuperato dai sostituti
d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione,
deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite
di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo. L'utilizzo del sistema
del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è limitato ai soli importi da compensare;
le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica
di cui alla legge 29 settembre 1984, n. 720 recuperano l'importo erogato dal
monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato l'ammontare complessivo dei benefici corrisposti.
10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate,
entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione
dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
11. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta
di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6, può essere presentata
telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante
i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non
spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione
dell'importo.
12. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto, in dipendenza
del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare
riferiti al periodo d'imposta 2008.
13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 è erogato dai sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere
a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento
pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta prodotta dai
soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31 marzo 2009, con le modalità
di cui al comma 6.
14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata
presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro
il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi
del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione
delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel
mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano
il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite
del monte delle ritenute disponibile.
16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate,
entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione
dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo
le modalità di cui al comma 10.
17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non è erogato
dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta può essere
presentata:
a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla
presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate,
anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali
non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione
dell'importo;
b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.
18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi
11 e 17 lettera a) con le modalità previste dal decreto ministeriale
29 dicembre 2000.
19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in
parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione
della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti
esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano
la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento
con il modello F24 entro i medesimi termini.
20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:
a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti
spontaneamente;
b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9, eseguendo
il recupero degli importi indebitamente compensati.
21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti
ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito
un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni
di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio
degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicando
i risultati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 2.
Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare
il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza;
per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito
dal saggio BCE.
1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso
da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato con riferimento al maggiore
tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e
il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio
di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano
una rata di importo inferiore.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto la costruzione
e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di
categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008.
Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo
3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24
luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero,
a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo
pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati
secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali
dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con decreto del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalità tecniche per garantire alle
banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma
2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale
adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 9, del presente decreto.
4. Gli oneri derivanti dal comma 3 sono coperti con le maggiori entrate derivanti
dal presente decreto.
5. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui
garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare
ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso
variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale
della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti
è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione
offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta
di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca
d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni
statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei
mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma
e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del
D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni
di cui all'articolo 145 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Art. 3.
Blocco e riduzione delle tariffe
1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle
imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino
al 31 dicembre 2009, è sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano
o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento
di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche
in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta
eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente
sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico. Sono fatte salve, per
il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas le
disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i
contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione
della disposizione di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione
dei competenti organi di governo.
2. Ferma restando la piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie
contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli
incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono
applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio
2009, sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare
la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito
dalle vigenti convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 è altresì sospesa la riscossione
dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente
dal 1° gennaio 2009, così come stabilito dall'articolo 1, comma 1021,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto- legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole
«alla data di entrata in vigore del presente decreto» è aggiunto
il seguente periodo:
«Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono
concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento
annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l'intera
durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti
effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti
di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonchè dei nuovi
investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE
15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto
2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della
direttiva medesima.».
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
c) il comma 89 è sostituito dal seguente: «All'articolo 21 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge
27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il concessionario provvede
a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni
tariffarie che intende applicare nonchè la componente investimenti del
parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente,
nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonchè una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i quali,
di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento
motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Il provvedimento motivato può riguardare esclusivamente le verifiche
relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei
relativi conteggi, nonchè alla sussistenza di gravi inadempienze delle
disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate
dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato
dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni,
la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) mantenere adeguati
requisiti di solidità patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;».
8. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas effettua un particolare
monitoraggio sull'andamento dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura
dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alla diminuzione
del prezzo dei prodotti petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure
e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare, in particolare,
che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla predetta diminuzione.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di
energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la
fornitura di gas naturale. Hanno accesso alla compensazione anche le famiglie
con almeno 4 figli a carico con isee non superiore a 20.000 euro. La compensazione
della spesa è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche,
nonchè in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia,
in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte
dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto
beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un'apposita
istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe
agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli oneri
derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate
le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 448 del 2001.
Nella eventualità che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente
periodo, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita
componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad
alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce
le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei
suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire
minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia
elettrica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
il Ministero per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'Energia
elettrica ed il Gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico ai
seguenti principi:
a) il prezzo dell'energia è determinato in base ai diversi prezzi di
vendita offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal gestore
del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi piu'
bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) l'Autorità può effettuare interventi di regolazione asimmetrici,
di carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano anomalie nell'offerta
o non ci sia un sufficiente livello di concorrenza;
c) è adottata ogni altra misura idonea a favorire una maggiore concorrenza
nella produzione e nell'offerta di energia.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità
per l'energia elettrica ed il gas, adegua le proprie deliberazioni ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) i servizi di dispacciamento vanno assicurati attraverso l'acquisto di energia
dagli impianti essenziali, individuati dal gestore della rete di trasmissione
nazionale, che saranno remunerati con il prezzo offerto dagli stessi impianti
il giorno prima; nei casi in cui tale misura risulti economicamente inefficace,
ovvero gli impianti continuino a non operare in piena concorrenza, la remunerazione
del mercato dei servizi di dispacciamento è determinata dall'Autorità,
in modo da assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema ed un'equa
copertura dei costi dei produttori;
b) è adottata ogni altra misura idonea a favorire, nell'ambito dei servizi
di dispacciamento, una maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta
di energia.
12. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità
per l'energia elettrica ed il gas, su proposta del gestore della rete di trasmissione
nazionale, suddivide la rete rilevante in non piu' di tre macro-zone.
13. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la
relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente
Consiglio dei Ministri.
Art. 4. Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari
del servizio civile nazionale
1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire
l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno
di riferimento è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato:
«Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di
garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse
del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di
funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie.
2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e
successive modificazioni è sostituito dai seguenti: «4. Per i soggetti
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi
al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato,
e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità
di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni
ed integrazioni, e semprechè gli stessi non siano già coperti
da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali
di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione
di interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio
Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo
di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009.».
3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della
specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del
comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore,
nell'anno 2008, a 35.000 euro, è riconosciuta, in via sperimentale, sul
trattamento economico accessorio dei fondi della produttività, una riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali
e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della
stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro della pubblica
amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la parola «definite»
è sostituita dalle seguenti: «definiti i requisiti, i criteri e».
5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo
2000, n. 53, è emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto-legge.
TITOLO II
Sostegno all'economia
Art. 5.
Detassazione contratti di produttività
1. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate
le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro,
previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali
misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000
euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di
reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al
lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo
2 del citato decreto-legge. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta
sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione
unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo
del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.
Art. 6.
Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli
interessi
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è
ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle
attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6,
7 e 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita
all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati
al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per
il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto.
2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre
2008, per i quali è stata comunque presentata, entro il termine di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente
alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero
alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto,
con le modalità e nei limiti stabiliti al comma 4, al rimborso per una
somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza,
riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale, come
determinata ai sensi del comma 1.
3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non
hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza
all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora
pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Il rimborso di cui al comma 2 è eseguito secondo l'ordine cronologico
di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti
di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per
il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento
dei rimborsi, si provvederà all'integrazione delle risorse con successivi
provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze ed
ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.
Art. 7.
Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo
1. Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale, le disposizioni
dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni
ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti
che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene,
comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione
dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario
o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato
a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del presente comma non
si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi
speciali di applicazione dell'imposta, nonchè a quelle fatte nei confronti
di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione
dell'inversione contabile. Per le operazioni di cui al presente comma la fattura
reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità
differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione,
si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e subordinata alla preventiva
autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio,
del 28 novembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse
derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui
confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonchè ogni
altra disposizione di attuazione del presente articolo.
Art. 8.
Revisione congiunturale speciale degli studi di settore
1. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati,
con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, in deroga
all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31
maggio 1999, n. 195, gli studi di settore possono essere integrati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione
di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. L'integrazione
tiene anche conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi
acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonchè
delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti
con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 8 ottobre
2007.
Art. 9.
Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie
della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto - legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse
disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei
crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007,
il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale,
tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle
risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del
5 febbraio 2008, nonchè per essere trasferite alla contabilità
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» per
i rimborsi richiesti da piu' di dieci anni, individuati dall'articolo 1, comma
139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la successiva erogazione ai contribuenti.
2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, il comma 140-bis dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione
e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la
riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti
delle amministrazioni pubbliche.
Art. 10.
Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP
1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta
regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti di
cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ridotta
di 3 punti percentuali.
2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno
già provveduto per intero al pagamento dell'acconto compete un credito
di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti le modalità
ed il termine del versamento dell'importo non corrisposto in applicazione del
comma 1, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti
della finanza pubblica.
Art. 11.
Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato
1. Nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo
1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse derivanti dall'attuazione
dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate
al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge
7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di euro, subordinatamente
alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza
delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun
anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo
2.
2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle imprese artigiane.
L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie di
cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è integrato
con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale
delle imprese artigiane.
3. Il 30 per cento per cento della somma di cui al comma 1 è riservato
agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo
13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24
novembre 2003, n. 326.
4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello
Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità
da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a
legislazione vigente sul bilancio dello Stato.
5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementata
mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni ed di
altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a.,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Art. 12.
Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni
bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali.
1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e
un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero
dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009,
anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere,
su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi
dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio
di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati
regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni
delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.
2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere strumenti convertibili
in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Può essere inoltre prevista,
a favore dell'emittente, la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione
che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni
finanziarie o di solvibilità della banca nè del gruppo bancario
di appartenenza.
3. La remunerazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 può
dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili
ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal caso la delibera con la
quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al
rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive gli strumenti finanziari
di cui al comma 1 a condizione che l'operazione risulti economica nel suo complesso,
tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento delle
finalità indicate al comma 1.
5. La sottoscrizione è, altresì, condizionata:
a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito
protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine
al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie
imprese e alle famiglie, e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza
di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione;
b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra
l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali.
Il codice etico è trasmesso al Parlamento.
6. Sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati disaggregati per regione
e categoria economica; a tale fine presso le Prefetture è istituito uno
speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati. Dall'istituzione
degli osservatori di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato; al funzionamento degli stessi si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste,
a legislazione vigente, per le Prefetture.
7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è effettuata sulla base
di una valutazione da parte della Banca d'Italia delle condizioni economiche
dell'operazione e della computabilità degli strumenti finanziari nel
patrimonio di vigilanza.
8. L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate delibera
anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente
articolo. L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente
condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare
le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa
di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;
alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate,
comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore
degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle
università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate
al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche;
nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti
da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità
esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria
intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione
di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonchè di quelli
riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi
cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni
di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione di bilancio
sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
11. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo e all'articolo 1 del
decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, le deliberazioni previste dall'articolo
2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono
assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di
capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini stabiliti per
le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della metà.
12. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni
e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente
articolo.
Art. 13.
Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA
1. L'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è
sostituito dal seguente:
«1. Gli statuti delle società italiane quotate possono prevedere
che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente
a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai commi
1-bis e 1-ter.
1-bis. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria
per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli
sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono
contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione
si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla
chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera
ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con
gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori,
dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali
per gli atti e le operazioni compiuti.
1-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis è richiesta anche per
l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato
nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che
non rientri nel corso normale delle attività della società e la
cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee di cui al
comma 1-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di
legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.».
2. L'articolo 104-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è
modificato come segue:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Fermo quanto previsto
dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle società italiane quotate,
diverse dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia
promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli
da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3».
b) al comma 7 dopo le parole «in materia di limiti di possesso azionario»
sono aggiunte le seguenti parole: «e al diritto di voto».
3. L'articolo 104-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è
modificato come segue:
a) al comma 1 le parole: «Le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis,
commi 2 e 3,» sono sostituite dalle parole: «Qualora previste dagli
statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis,
commi 2 e 3»;
b) il comma 2 è soppresso;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi
dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto
disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in
vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione
della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1.
Fermo quanto disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal presente
comma è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità
previste ai sensi del medesimo articolo 114.
Art. 14.
Attuazione della Direttiva europea sulla partecipazione dell'industria nelle
banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi
comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund).
1. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Ai soggetti che, anche attraverso società controllate,
svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari
nè finanziari l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del medesimo
decreto legislativo è rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le
condizioni previste dallo stesso articolo e, in quanto compatibili, dalle relative
disposizioni di attuazione. Con riferimento a tali soggetti deve essere inoltre
accertata la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni
ovvero, considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire
consente di esercitare, la competenza professionale specifica nel settore finanziario.
La Banca d'Italia può chiedere ai medesimi soggetti ogni informazione
utile per condurre tale valutazione.
2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12, del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109, è sostituito dal seguente: «Fatta eccezione
per quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo e salvo che il Comitato,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non individui modalità
operative alternative per attuare il congelamento delle risorse economiche in
applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, l'Agenzia
del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle
risorse economiche oggetto di congelamento.».
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma
18 è aggiunto il seguente comma: «18-bis. Nel caso in cui i soggetti
designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si applicano,
sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98
e 100 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o nell'articolo 56 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza può
essere composto da un numero di componenti inferiore a tre. L'amministrazione
straordinaria dura per il periodo del congelamento e il tempo necessario al
compimento degli adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello
stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,
ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la possibilità di adottare
in ogni momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si
applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del presente articolo,
intendendosi comunque esclusa ogni competenza dell'Agenzia del demanio: comma
2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera
a). Quanto precede si applica anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza
di altre Autorità, secondo la rispettiva disciplina di settore.».
4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
le parole «fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio
ai sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti parole: «fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 12».
5. All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il terzo
comma è aggiunto il seguente comma:
«4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo
27, comma secondo lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni
del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o
di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 c.c.».
6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parità di trattamento dei
partecipanti, il regolamento dei fondi comuni di investimento speculativi può
prevedere che, sino al 31 dicembre 2009:
a) nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in un dato giorno
o periodo al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo, la SGR può
sospendere il rimborso delle quote eccedente tale ammontare in misura proporzionale
alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le
quote non rimborsate sono trattate come una nuova domanda di rimborso presentata
il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi parziali.
b) nei casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del
fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, può pregiudicare
l'interesse dei partecipanti, la SGR può deliberare la scissione parziale
del fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo
chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale
a quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non può emettere
nuove quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attività
dello stesso sono liquidate.
7. Le modifiche al regolamento dei fondi per l'inserzione delle clausole di
cui al comma 6 entrano in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte
della Banca d'Italia e sono applicabili anche alle domande di rimborso già
presentate ma non ancora regolate.
8. Sono abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti a un fondo speculativo
previsti da norme di legge o dai relativi regolamenti di attuazione.
9. La Banca d'Italia definisce con proprio regolamento le norme attuative dei
commi 6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione
di attività illiquide, alle caratteristiche dei fondi chiusi di cui al
comma 6, lettera b), alle procedure per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti
di gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione delle
misure di cui al comma 6, siano detenute quote di valore inferiore al minimo
previsto per l'investimento in quote di fondi speculativi.
Art. 15.
Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili
1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES dei soggetti
che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui
al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 luglio 2002, esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo
periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali
rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina
fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale
esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente
qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali
rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali
risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni
dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base
imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo 1, comma 50, della citata
legge n. 244 del 2007.
2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali
addizionali, secondo le disposizioni dei successivi commi, le divergenze di
cui al comma 1, esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio.
3. Il riallineamento può essere richiesto distintamente per le divergenze
che derivano:
a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le modifiche
apportate agli articoli 83 e seguenti del citato testo unico, dall'articolo
1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal
bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali.
Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi
contabili internazionali, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nonchè quelli che sono derivati
dalle deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa disposizione
della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico e quelli
che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione delle
disposizioni dello stesso testo unico, così come modificate dall'articolo
1, comma 58, della legge n. 244 del 2007;
b) dall'applicazione dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo
n. 38 del 2005, nonchè dall'applicazione della soppressa disposizione
della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico.
4. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può
essere attuato sulla totalità delle differenze positive e negative e,
a tal fine, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso,
la somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione
con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRES
e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo. L'imposta è versata
in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Se il saldo
è negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla
formazione dell'imponibile del secondo esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi.
5. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può
essere attuato, tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, anche con riguardo
a singole fattispecie. Per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali
e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni
di bilancio e dei relativi rapporti di copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento
è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali
addizionali, con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo
non è comunque deducibile. L'imposta sostitutiva è versata in
unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 sono intervenute
aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del citato
testo unico, come modificati dalla legge n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono
il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il soggetto beneficiario
di tali operazioni può applicare le disposizioni dei commi 4 o 5, in
modo autonomo con riferimento ai disallineamenti riferibili a ciascuno dei soggetti
interessati all'aggregazione.
7. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera b), può
essere attuato tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso
si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del
2007. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine
di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al riallineamento delle divergenze
derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo
n. 38 del 2005, si applicano le disposizioni dell'articolo 81, commi 23 e 24,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili,
anche in caso di:
a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto
ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza
fiscale;
b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili
effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
9. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione,
contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell'articolo 176
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti
possono assoggettare i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento,
ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva
di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in
unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle
imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti
fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale
è versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103
del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può
essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione
al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel
corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo
periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore
delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto
economico e, comunque, in misura non superiore ad un nono del valore stesso.
11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per riallineare i valori
fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse
da quelle indicate nel medesimo comma 10. In questo caso tali maggiori valori
sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni,
rispettivamente dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo,
versando in unica soluzione l'importo dovuto. L'opzione può essere esercitata
anche con riguardo a singole fattispecie, come definite dal comma 5.
12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate
a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, nonchè a quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2007. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto,
per tali operazioni sia stata già esercitata l'opzione prevista dall'articolo
1, comma 47, della legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a riliquidare
l'imposta sostitutiva dovuta versando la differenza entro il termine di versamento
a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007.
13. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari,
i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare
i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base
al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio
o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati
anzichè al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato,
fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione
all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può
essere estesa all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze.
14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui
al comma 13 sono stabilite dall'ISVAP con regolamento, che disciplina altresì
le modalità applicative degli istituti prudenziali in materia di attivi
a copertura delle riserve tecniche e margine di solvibilità di cui ai
Capi III e IV del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica
della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio
portafoglio assicurativo.
15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facoltà di
cui al comma 13 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente
alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di
cui ai comma 13 e 14 ed i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio,
al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo
inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando
riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè le società in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi
contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga
all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente
in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili
e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.
17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di
approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea
e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal
fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili
e quelli non ammortizzabili.
18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato
al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento
alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini
fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.
19. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione
in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta
regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma
23.
20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può
essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo
a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita,
con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale
sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del
10 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 7 per cento relativamente
agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo
della rivalutazione.
21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione
a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale
o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella
di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione
è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze
si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 20 e 21 devono essere versate, a
scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale
la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la
medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi
d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla
prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da
versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare
possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
23. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11,
13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro
delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell'Economia
e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
Art. 16.
Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: "La mancata
comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni
e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente
equivale a silenzio assenso.";
b) il comma 10 è soppresso.
2. All'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono
abrogati.
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32 sono
abrogati.
4. All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363 a 366 sono
abrogati.
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle
seguenti: "un dodicesimo";
b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono sostituite dalle
seguenti: "un decimo";
c) al comma 1, lettera c), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle
seguenti: "un dodicesimo".
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro
delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima
data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo
di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni
sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato
comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica
i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica
certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano
provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una
casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione
al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede
alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse
disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni
tra i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo, che abbiano provveduto
agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica
certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità
ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica
certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti al
sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione
di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni
per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
11. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, sono abrogati.
12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", sono sostituiti
dai seguenti:
«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti
analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto
non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui
sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da
chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto
delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate
particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione
dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva,
la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio
o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da
questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».
Art. 17.
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero.
Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche in caso
di incarico da parte di committente estero.
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori,
che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente
residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca
o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università
per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente
decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro
attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti
nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini
delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione
netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'incentivo di
cui al presente comma si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore
diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di
imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, si interpretano nel senso che
il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti
che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti
di commissione stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati o territori
che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
TITOLO III
Ridisegno in funzione anticrisi del quadro strategico nazionale: protezione
del capitale umano e domanda pubblica accelerata per grandi e piccole infrastrutture,
con priorità per l'edilizia scolastica
Art. 18.
Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione
ed occupazione e per interventi infrastrutturali.
1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse
disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali,
nonchè quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008,
n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè con il Ministro
per le infrastrutture ed i trasporti per quanto attiene alla lettera b), in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali
disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonchè le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori
sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la
messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per
l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, e le
infrastrutture strategiche per la mobilità.
2. Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate
per attività di apprendistato, prioritariamente svolte in base a libere
convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole
pubbliche, nonchè di sostegno al reddito.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo
il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse
ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo
possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 20.
Art. 19.
Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di
sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la
concessione degli ammortizzatori in deroga.
1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per
l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di
54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali è
riconosciuto l'accesso, secondo le modalità e i criteri di priorità
stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del
reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento
della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonchè
all'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:
a) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272,
e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali
e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo
comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura
del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione
collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento
non può superare novanta giornate di indennità nell'anno solare.
Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti
da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonchè
nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni
lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione
dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro
tra domanda e offerta di lavoro;
b) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ai dipendenti
da imprese del settore artigianato ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione
di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi
aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto
articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno
alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata
massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità.
Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti
da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonchè
nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni
lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione
dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro
tra domanda e offerta di lavoro;
c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento
integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti
bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso
di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento,
pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali
per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata
in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda
interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero
periodo di vigenza del contratto di apprendista; Con riferimento ai lavoratori
di cui alle lettere da a) a c) del presente comma il datore di lavoro è
tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato
e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale territorialmente competente, la sospensione
della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonchè i
nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego. Il
centro per l'impiego comunica tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni,
ai soggetti autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 i nominativi dei lavoratori disponibili
al lavoro o a un percorso formativo finalizzato alla ricollocazione nel mercato
del lavoro ai sensi della normativa vigente. Con riferimento ai lavoratori di
cui alle lettere a) e b) del presente comma, l'eventuale ricorso nell'anno 2009
all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di
mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato
all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettera a) e b) del
presente comma.
2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di
cui al comma 1, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione
pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori
coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva
alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2 , comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo
1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via
congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e
pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
un numero di mensilità non inferiore a tre;
c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;
d) svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in
stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi;
e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la
predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite
le modalità di applicazione del presente articolo, nonchè le procedure
di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte
del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto può altresì
effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente
articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento di
cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo.
4. L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici
di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti
dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti
di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone
le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo
13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80.
6. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede per 35 milioni
di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime
finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per
l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di
54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:
a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS
di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo
di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione
delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali
per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità
di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con
conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni
relative agli interventi a valere sulla predetta quota;
b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 5, primo
periodo, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010
e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.
7. Il sistema degli enti bilaterali eroga la quota integrativa di cui al comma
1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti collettivi stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere
sul territorio nazionale. I fondi interprofessionali per la formazione continua
di cui all'articolo 118 della legge n. 388/2000 possono destinare interventi,
anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali
volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto,
a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del Regolamento CE 2204/2002.
8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla
vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo
18, possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo
indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati.
9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione
in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità,
di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità
e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione
di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale
entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15
giugno 2009, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di
gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno
del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre
2008. La misura dei trattamenti di cui al presente comma è ridotta del
10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di
sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono
essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di
reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla
regione.
10. L'erogazione dei trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga alla vigente
normativa sia nel caso di prima concessione sia nel caso di proroghe è
subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito
patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono definite le
modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario
dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al presente comma, in caso di
rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi
erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro,
fatti salvi i diritti già maturati.
11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre
il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti
attività commerciali con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie
di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta
dipendenti, delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel
limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per
l'occupazione.
12. Nell'ambito delle risorse finanziarie indicate al comma 9, l'importo di
12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione è destinato alla
concessione, per l'anno 2009, di un'indennità pari al trattamento massimo
di integrazione salariale straordinaria, nonchè alla relativa contribuzione
figurativa e agli assegni per il nucleo familiare, ai lavoratori portuali che
prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.
84. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate
di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.
13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati
per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti,
all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni
di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini dell'attuazione del presente
comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 5 milioni di euro
a valere sul Fondo per l'occupazione.
15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione
guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati
30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.
16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali assegna alla società Italia Lavoro Spa 14 milioni di euro quale
contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale
onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.
17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro per l'anno 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009».
18. Per l'anno 2009, al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici
necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva, è autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.
Art. 20.
Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti
facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo
regime di contenzioso amministrativo.
1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente
situazione economico finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere
la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza
delle scuole, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale,
ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli
interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione
nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonchè
per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto
degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al presente
comma è emanato di concerto anche con il Ministro per lo sviluppo economico
quando riguardi interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale
programmazione nazionale. Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale
si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di tutte le fasi
di realizzazione dell'investimento e il quadro finanziario dello stesso. Sul
rispetto dei suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati, nominati
con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione degli atti
e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento
delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti
e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando
le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso,
attraverso il piu' ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti,
per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Può
chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri
compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti
dal cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le circostanze del
ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione. Qualora
sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale
dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone al Ministro
competente ovvero al Presidente della regione la revoca dell'assegnazione delle
risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin
dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad
ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, previsti
dall'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, comunque applicabile per gli interventi ivi contemplati.
Resta fermo il rispetto delle disposizioni comunitarie.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il commissario
può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto
competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non possono
comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione dell'articolo
81 della Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza
pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilità
con l'Unione Europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la vigilanza
sui commissari al Ministro competente per materia che esplica le attività
delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori
oneri. Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta
Regionale individua la competente struttura regionale. Le strutture di cui al
presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella
realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione
di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.
8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati agli
interessati a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato.
L'accesso agli atti del procedimento è consentito entro dieci giorni
dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il termine per la notificazione
del ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti
emanati ai sensi del presente articolo è di trenta giorni dalla comunicazione.
Il ricorso principale va depositato presso il Tar entro cinque giorni dalla
scadenza del termine di notificazione del ricorso; in luogo della prova della
notifica può essere depositata attestazione dell'ufficiale giudiziario
che il ricorso è stato consegnato per le notifiche; la prova delle eseguite
notifiche va depositata entro cinque giorni da quando è disponibile.
Le altre parti si costituiscono entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso
principale e entro lo stesso termine possono proporre ricorso incidentale; il
ricorso incidentale va depositato con le modalità e termini previsti
per il ricorso principale. I motivi aggiunti possono essere proposti entro dieci
giorni dall'accesso agli atti e vanno notificati e depositati con le modalità
previste per il ricorso principale. Il processo viene definito ad una udienza
da fissarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle
parti diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza è pubblicato
in udienza; la sentenza è redatta in forma semplificata, con i criteri
di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Le misure
cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non comportano, in alcun
caso, la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già
stipulato, e il Giudice che sospende o annulla detti provvedimenti dispone il
risarcimento degli eventuali danni solo per equivalente. Il risarcimento per
equivalente del danno comprovato non può comunque eccedere la misura
di utile effettivo che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario,
desumibile dall'offerta economica presentata in gara. Per quanto non espressamente
disposto dal presente articolo, si applica l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034 e l'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per
la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati
di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si farà fronte nell'ambito
delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Con esclusione
dei casi di cui al comma 3, secondo e terzo periodo, il compenso non è
erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento.
Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente
della Giunta Regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionali si applica quanto specificamente previsto
dal Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 21.
Finanziamento legge obiettivo
1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche
di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di due contributi
quindicennale di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
2. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate di cui al presente decreto.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica
conseguenti all'attualizzazione del contributo pluriennale autorizzato dal precedente
comma 1, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, si provvede mediante corrispondente utilizzo per 350 milioni di
euro per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, come incrementato dall'articolo
1, comma 11 e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n.
162, e per la restante quota mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dal presente decreto.
Art. 22.
Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti
1. All'articolo 5 comma 7 lett. a) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito
in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n.
326, dopo le parole «dalla garanzia dello Stato.» sono aggiunte
le seguenti «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico
prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi
soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto
della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette
operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal
comma 11, lettera b).»
2. All'articolo 5 comma 11, del DL 30 settembre 2003 n. 269, come convertito
in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n.
326, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera e): «i
criteri generali per la individuazione delle operazioni promosse dai soggetti
di cui al comma 7, lettera a), ammissibili a finanziamento».
3. Ai fini della costituzione della Società di Gestione di cui al Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2008, emanato ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento del Tesoro è autorizzato a compiere qualsiasi
atto necessario per la costituzione della società, ivi compresa la sottoscrizione
della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della stessa
Società, pari a euro 48 mila. Al relativo onere, per l'anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Al conferimento delle somme della
quota di capitale della predetta società da effettuarsi all'atto della
costituzione provvede la società Fintecna S.p.A., con successivo rimborso
da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse
autorizzate dal presente comma.
Art. 23.
Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati
dalla società civile nello spirito della sussidiarietà.
1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati
possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative
di pronta realizzabilità, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento,
senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con
il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati,
fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito
regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente
comma.
2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, senza che l'ente locale
abbia provveduto, la stessa è, ad ogni effetto e nei confronti di ogni
autorità pubblica e soggetto privato, approvata e autorizzata, senza
necessità di emissione di alcun provvedimento. In tal caso, la realizzazione
delle relative opere, a cura e sotto la responsabilità del gruppo proponente,
deve iniziare entro 6 mesi ed essere completata entro 24 mesi dall'inizio dei
lavori. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è
subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti
dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile
dell'ente competente.
4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non può in ogni caso
dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore,
fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. I contributi versati per
la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla
attuazione del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta sul reddito
dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36 per cento, nel rispetto
dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per
il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo
1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri
dell'ente competente.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a
statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano già
conformi a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Resta fermo
che le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo
delle disposizioni di cui al periodo precedente. È fatta in ogni caso
salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
TITOLO IV
Servizi pubblici
Art. 24.
Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi
1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione,
del 5 giugno 2002, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte
e dei relativi interessi conseguente all'applicazione del regime di esenzione
fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società
per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici
locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, è effettuato
dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, con la legge 6 aprile
2007, n. 46, secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione
previste per le imposte sui redditi. Per il recupero dell'aiuto non assume rilevanza
l'intervenuta definizione in base agli istituti di cui alla legge 27 dicembre
2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi
interessi di cui al comma 1, calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma,
della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione
a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito, deve essere
effettuato tenuto conto di quanto già liquidato dall'Agenzia ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito
con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli avvisi di accertamento
di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, contenente l'invito al pagamento delle intere somme dovute,
con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla
data di notifica, anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalità delle somme
non versate, nonchè degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo,
in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria
e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti
disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti
e della sospensione in sede amministrativa e giudiziale.
4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in base alle disposizioni
di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21
aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea
in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo
24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare è
il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento
di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta
interessato dal recupero dell'aiuto.
5. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge
8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo
1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101.
Art. 25.
Ferrovie e trasporto pubblico locale
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze è istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie
dello Stato s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo
e sono definiti tempi e modalità di erogazione delle relative risorse.
2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine
della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a
statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., è autorizzata la spesa di 480
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle
risorse è subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che
devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire
che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di
bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori
risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza,
nonchè per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari
nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, viene individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni
di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa
al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione
di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al Ministro dell'economia
e delle finanze una relazione sui risultati della attuazione del presente articolo,
dando evidenza in particolare del rispetto del criterio di ripartizione, in
misura pari rispettivamente al 15% e all'85%, delle quote di investimento riservate
al nord e al sud del Paese.
5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti all'applicazione delle norme
dell'articolo 24 sono riassegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici
territoriali per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sulla base
di criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli enti che destinano le
risorse al miglioramento della sicurezza, all'ammodernamento dei mezzi ed alla
riduzione delle tariffe.
Art. 26.
Privatizzazione della società Tirrenia
1. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di privatizzazione della
Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle società da questa
controllate, e la stipula delle convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma
998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di
65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Le risorse sono
erogate previa verifica da parte della Commissione Europea della compatibilità
della convenzione con il regime comunitario ai sensi dell'articolo 1, comma
999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 65 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa
al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione
di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo, al fine
di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 195 milioni
di euro per l'anno 2009, a 130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno
2011.
3. All'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
TITOLO V
Disposizioni finanziarie
Art. 27.
Accertamenti
1. All'articolo 5, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti
in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte,
ritenute e contributi di cui alla lettera c)»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito
di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento
delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata
per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in
caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve
essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata.
In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo
2, comma 5, è ridotta alla metà.
1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma
1 deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 8, senza
prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale
calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis
il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo
a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente
articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione
definibili ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata
prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative
alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione
degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati.
2. La comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi del comma 1, lettera b),
del presente articolo, deve essere effettuata con le modalità previste
dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in attuazione
dell'articolo 83, comma 18-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano con
riferimento agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere
dal 1° gennaio 2009.
4. Dopo l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto
il seguente: «Art. 10-ter (Limiti alla possibilità per l'Amministrazione
finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti
a comparire ai fini degli studi di settore). - 1. In caso di adesione ai sensi
dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo 10, relativi ai
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti
basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera
d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere
effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un
massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 % dei ricavi o compensi definiti.
Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività,
ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo
10.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a condizione
che non siano irrogabili, per l'annualità oggetto dell'invito di cui
al comma precedente, le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente
degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonchè
al comma 2-bis, dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.».
5. L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applica
anche in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli
enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base ai processi verbali di
constatazione.
6. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da parte dell'ufficio
o ente, del provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, si
applicano, per tutti gli importi dovuti, le disposizioni di cui ai commi da
1 a 6, dell'articolo 22, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Le misure cautelari adottate in relazione ai provvedimenti indicati al comma
6 del presente articolo, perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza
del termine di pagamento della cartella di cui all'articolo 25, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli importi
iscritti a ruolo.
8. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine l'ufficio
dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32,
primo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.».
9. Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni
IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l'Agenzia delle entrate
attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione.
10. Si considerano imprese di piu' rilevante dimensione quelle che conseguono
un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo
è gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre
2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto delle esigenze organizzative
connesse all'attuazione del comma 9.
11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 è realizzato in modo
selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore
produttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio
della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate,
desunto anche dai precedenti fiscali.
12. Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 27
luglio 2000, n. 212, all'articolo 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
e all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
del 29 settembre 1973, n. 600, proposte dalle imprese indicate nel precedente
comma 10 sono presentate secondo le modalità di cui al D.M. 13 giugno
1997, n. 195, ed il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta
viene verificato nell'ambito del controllo di cui al precedente comma 9.
13. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 9 a 12, a decorrere dal
1° gennaio 2009, per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi
non inferiore a cento milioni di euro, le attribuzioni ed i poteri previsti
dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, nonchè quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono demandati
alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia
delle entrate di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.
14. Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attività:
a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai periodi d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;
b) di controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa ai periodi d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;
c) di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data del 1 gennaio
2009, siano ancora in corso i termini previsti dall'articolo 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati anche in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, disciplinata
dalle vigenti disposizioni di legge;
e) di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle
strutture stesse.
15. L'Agenzia delle entrate svolge i compiti previsti dal presente articolo
e procede alla riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le risorse umane e
finanziarie assegnate a legislazione vigente.
16. Salvi i piu' ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che
comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura
penale per il reato previsto dall'articolo 10-quater, del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito
indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti
utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla data di
presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti
inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla
data di entrata in vigore della presente legge siano ancora pendenti i termini
di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
18. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle
somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento
della misura dei crediti stessi.
19. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque
non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero
di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi
dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano
dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e del comma 16 del presente articolo, si applica
il termine previsto dall'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, le dotazioni
finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e
di bilancio» sono ridotte di 110 milioni di euro per l'anno 2009, di 165
milioni di euro per l'anno 2010 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno
2011.
Art. 28.
Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escutono le fideiussioni e le polizze fideiussorie
a prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di importo superiore
a duecentocinquanta milioni di euro entro trenta giorni dal verificarsi dei
presupposti dell'escussione; a tal fine, esse notificano al garante un invito,
contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di
diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro trenta giorni o nel
diverso termine eventualmente stabilito nell'atto di garanzia. In caso di inadempimento
del garante, i predetti crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti
del debitore principale e dello stesso garante, entro trenta giorni dall'inutile
scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito.
2. I dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni previste dal comma
1 del presente articolo sono soggetti al giudizio di responsabilità dinanzi
alla Corte dei conti.
Art. 29.
Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura
delle agevolazioni fiscali
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto legge
n. 138 del 2002, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche
con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in
relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al
presente comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca
di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici,
di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento,
i diritti quesiti, nonchè l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento
nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 375,2 milioni di euro per
l'anno 2008, di 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 654 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, il credito di imposta
di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, è regolato come segue:
a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi
data certa, risultano già avviate prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla
Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura
di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario
approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale
come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;
b) per le attività di ricerca avviate a partire dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei
soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle
entrate vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta
successiva a quello di cui alla lettera a).
3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti,
esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica
telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente
un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito
di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento
delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie,
negli esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b), la certificazione
dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione,
nonchè nei successivi trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera
a).
4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera b), i soggetti interessati
espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle
spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno
successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non
oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009.
L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta
è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro
il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso,
nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno
di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.
5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2 a 4 del presente
articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata
la procedura per la trasmissione del formulario.
6. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre
2007, n. 244, sono confermate, fermi restando i requisiti e le condizioni previste
nelle norme sopra richiamate nonchè nel decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio
2007, secondo le disposizioni del presente articolo.
7. Per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso
al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano alla Agenzia delle entrate, esclusivamente
in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e
la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari a 82,7 milioni
di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010, e 314,8 milioni
di euro per l'anno 2011. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo
l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via
telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della verifica
stessa agli interessati. La fruizione della detrazione è subordinata
alla ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si intende
non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita
comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle entrate.
8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare
sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello da
utilizzare per presentare l'istanza di cui al comma 7, contenente tutti i dati
necessari alla verifica dello stanziamento di cui al medesimo comma 7, ivi inclusa
l'indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire
la detrazione spettante.
9. Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007, l'istanza di cui al comma 7 è presentata a decorrere
dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due
periodi d'imposta successivi, l'istanza è presentata a decorrere dal
1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
10. I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nell'anno 2008
per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della citata legge
n. 296 del 2006, non presentano l'istanza di cui al comma 7 o ricevono la comunicazione
di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate in ordine alla spettanza delle
detrazioni di cui al comma 6, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda,
fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino
ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile,
da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare
sul sito Internet della medesima Agenzia è comunicato l'esaurimento degli
stanziamenti di cui al comma 6.
Art. 30.
Controlli sui circoli privati
1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che
gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla
normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle
entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello
da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.
2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al
comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonchè le modalità di
comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'esclusione dai benefici
fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.
3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 è assolto anche dalle
società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
4. L'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge
27 luglio 2004, n. 186, è soppresso.
5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività
commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale
25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali
ai sensi del comma 1.
Art. 31.
IVA servizi televisivi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte terza,
allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è soppresso.
2. L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, è
sostituito dal. seguente: «Art. 2. (Periodo di applicazione) 1. Le disposizioni
di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo
di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi
di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite
mezzi elettronici.
3. L'addizionale di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, anche al reddito proporzionalmente corrispondente
all'ammontare dei ricavi e dei compensi alla quota di ricavi derivanti dalla
trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto. Nel citato comma
il terzo periodo è così sostituito: «Ai fini del presente
comma, per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici,
con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica,
audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico
o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali
espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni
e le attività culturali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.».
Art. 32.
Riscossione
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'attività
degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al dieci
per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di
mora e che è a carico del debitore:
a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la
restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le percentuali di
cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare
del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due punti percentuali
di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico
dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.»;
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'agente della riscossione
trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme
riscosse»;
e) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Limitatamente
alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione
nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
3. All'articolo 3, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito
con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera a) le parole «di pari importo» sono eliminate;
b) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso
come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali
decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di
0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni
di inesigibilità presentate prima della data in vigore del presente decreto
la restituzione dell'anticipazione è effettuata con una riduzione del
10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da assumere
come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera a).»
«d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono rimborsati
rispettivamente in dieci e venti annualità di pari entità i crediti
risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle società agenti
della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione
è eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità delle
quote, secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla
base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti
eventualmente non spettanti è effettuato mediante riversamento all'entrata
del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del discarico
o del rimborso da parte dei soggetti di cui al comma 10, fatti salvi gli effetti
della sanatoria prevista dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione in data
successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate,
in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.».
4. A fronte della complessità dei processi societari, organizzativi ed
informatici connessi con l'ampliamento delle competenze assegnate ad Equitalia
spa, nell'anno 2009 è riconosciuto alla stessa società un importo
pari a 50 milioni di euro.
5. All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Con il piano di cui
all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche
dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori,
nonchè dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota
di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione
dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta
sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione
del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da
privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non
possono essere inferiori a quelli offerti dai creditori che hanno un grado di
privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi
economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura
chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a
quello degli altri creditori chirografari.»;
b) al secondo comma sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: «Ai
fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale,».
6. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, sono definite le modalità di applicazione nonchè
i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali
degli accordi sui crediti contributivi.
7. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo l'articolo 16, è inserito
il seguente: «16-bis (Potenziamento delle procedure di riscossione coattiva
in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni
agevolate) 1. Con riferimento ai debitori iscritti a ruolo ai sensi degli articoli
7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente
legge:
a) il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è ridotto a cinquemila euro;
b) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 2, dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
c) l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine di sessanta
giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, procede ai sensi dell'articolo
35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».
Art. 33.
Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale
1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in
regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, è disposta
l'erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennità
di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09
ove non corrisposta durante l'anno 2008.
2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono
anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede
contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del
disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati per l'anno
2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a
carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3,
comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione dell'importo
di cui al comma 1 al proprio personale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale
in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento economico è direttamente disciplinato
da disposizioni di legge.
Art. 34.
LSU Scuola
1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2009.
Art. 35.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con esclusione
di quelli per i quali le rispettive norme autorizzative indicano direttamente
la copertura finanziaria, pari complessivamente a 6.342 milioni di euro per
l'anno 2009, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 2.670 milioni di euro
per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.
Art. 36.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 novembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano
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