La Legge 18 giugno 2009, n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.”) contiene un brevissimo articolo – il 56 - che riguarda le domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità, comunque denominati, spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
L’articolo estende a queste domande le medesime regole che già
valgono per gli assegni e le pensioni per la cosiddetta “invalidità
pensionabile”. La norma di riferimento (Legge 222/1984, art. 11), infatti,
vieta la presentazione di nuove domande di accertamento dello stato invalidante
– per le stesse prestazioni – “fino a quando non sia esaurito
l’iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso
in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.”
La disposizione, già parzialmente ripresa negli anni ’80 dal Ministero
dell’Interno con proprie circolari, ora si applica (dal 4 luglio 2009),
per legge, anche ai procedimenti di accertamento dell’invalidità
civile, cecità civile e sordomutismo (sordità prelinguale).
Ciò significa che l’interessato non può presentare una nuova
domanda di accertamento, se ha presentato ricorso davanti al giudice o se non
ha ancora ricevuto ufficialmente il verbale di accertamento dall’ASL o
dall’INPS.
Per la precisione, rispetto ai ricorsi davanti al giudice, la norma si riferisce
a “sentenza passata in giudicato”. Cosa significa? La risposta è
nell’articolo 324 del Codice di Procedura Civile che recita: “Si
intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta né
al regolamento di competenza (cpc 42, 43), nè ad appello (c.p.c. 339),
nè a ricorso per cassazione (cpc 360), né a revocazione per i
motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 (cc 2909, 2953; disp. att. cpc
124).”
In sostanza non solo la sentenza deve essere depositata, ma non devono esserci
ricorsi in appello o in cassazione, e devono essere trascorsi i termini per
la loro presentazione.
Il primo risvolto riguarda i casi di aggravamento dello stato di salute o di
insorgenza di nuove patologie, in fase successiva alla presentazione del ricorso
giurisdizionale. Con la nuova norma non si potrà presentare domanda di
aggravamento fintanto la sentenza non sia passata in giudicato.
Tuttavia, indirettamente e forse inconsapevolmente, il Legislatore equiparando
il “trattamento” delle minorazioni civili a quello delle invalidità
pensionabili (art. 11 Legge 222/1984), ha reso applicativo anche per le prime,
l’articolo 149 delle Disposizioni attuative del Codice di Procedura Civile
(il Regio Decreto 18 dicembre 1941 n. 1368). Questo prevede espressamente che
il giudice debba valutare le nuove infermità e gli aggravamenti delle
malattie già esistenti, insorti nel corso del giudizio. Obbligo a carico
del Cittadino ricorrente, la presentazione della documentazione e delle certificazioni
attestanti l’aggravamento.
Va rammentato che l’articolo 11 della Legge 222/1994 è stato oggetto
di una vasta produzione giurisprudenziale, tante sono le controversie e i margini
interpretativi, il che prelude ad un ulteriore contenzioso anche sugli aspetti
formali e procedurali.
Visti anche i noti tempi della giustizia civile, l’intera disposizione ha un carattere fortemente dissuasivo rispetto al ricorso che attualmente, lo ricordiamo, è ammesso solo davanti al giudice e non per via amministrativa o di riesame.
Ma vi sono anche altri risvolti su cui la norma difetta di ragionevolezza e
motivazione. Spieghiamoli con un esempio: una persona viene riconosciuta invalida
al 100% con revisione dopo due anni. Le viene erogata solo la pensione ma non
l’indennità di accompagnamento: presenta ricorso al giudice. Trascorrono
due anni senza che il giudice si pronunci. La persona non può presentare
una nuova domanda per la valutazione della rivedibilità richiesta a suo
tempo dalla stessa Commissione.
Si rileva poi una “dimenticanza” nell’intervento legislativo:
la restrizione non riguarda l’accertamento dell’handicap (art. 3
Legge 104/1992), il che significa che per questo tipo di accertamento può
essere ammessa, oltre al ricorso giurisdizionale, anche la domanda di accertamento
dell’aggravamento senza attendere l’esito del processo.
Questa dimenticanza apre un secondo bizzarro paradosso che sarà competenza
delle ASL dirimere: nel corso della valutazione dell’handicap la Commissione
potrebbe rilevare un aggravamento anche della percentuale di invalidità
precedentemente accertata. Se vi è un ricorso giurisdizionale in corso
può la commissione pronunciarsi anche sull’invalidità?
Situazione simile in sede di accertamento della disabilità (Legge 68/1999)
in funzione del collocamento lavorativo: la Commissione può ridefinire
il grado di invalidità civile se è in atto un ricorso davanti
al giudice proprio sulla percentuale di invalidità precedentemente riconosciuta?
L’INPS, con Circolare 97 del 6 agosto 2009, sì è prontamente
pronunciata sulla novità, forte anche delle più recenti disposizioni
che attribuiscono all’Istituto l’onere di raccogliere, dal 1 gennaio
2010, tutte le domande di accertamento di invalidità, handicap e disabilità,
al posto delle Aziende Usl (articolo 20 comma 3 della Legge 3 agosto 2009, n.
102, di conversione del Decreto Legge 78/2009).
L’INPS, oltre a riportare le indicazioni della Legge 69/2009, propone
alle Regioni uno specifico modello di autocertificazione che gli interessati
dovrebbero compilare, congiuntamente alla domanda di accertamento dell’invalidità
civile, cecità civile, sordomutismo e che le ASL – fino al subentro
dell’INPS – dovrebbero acquisire unitamente alla documentazione
già richiesta.
Ultimo aggiornamento: 10 agosto 2009
Consulta
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
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