Patente nautica e disabilità
Nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre scorso (Supplemento Ordinario n.
223 alla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, n. 222) è stato pubblicato
il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29
luglio 2008, n. 146. Si tratta del nuovo codice per la nautica
da diporto che entrerà in vigore dal 12 dicembre prossimo.
Il nuovo codice affronta anche la questione del rilascio della patente
nautica a persone con disabilità, opportunità finora
in larga misura preclusa. Prima di presentare le novità è opportuno
ricordare sinteticamente quale fosse la situazione precedente.
La situazione fino ad oggi
Il conseguimento della patente nautica era disciplinato dal Decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento
sulla disciplina delle patenti nautiche). La norma fissava anche i requisiti
per ottenere l’idoneità alla patente nautica definiti dall’articolo
5 e dall’allegata tabella A, indicazioni a tratti ambigue.
Da un lato l’articolo 5 consentiva un certo spazio discrezionale agli
organi accertatori cui è affidato l’incarico di accertare la possibilità
di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente nautica. Si precisava
inoltre che in presenza di “malattie fisiche o psichiche o deficienze
organiche o minorazioni anatomiche o funzionali, il sanitario può rilasciare
certificazione di idoneità, solo quando accerti e dichiari che le stesse
non pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la patente abilita
(...)”.
Dall’altro lato, tuttavia, la tabella A che elenca dettagliatamente le
patologie, le malattie e le affezioni di seguito indicate, esclude il rilascio
del certificato di idoneità al comando e alla condotta di unità
da diporto. La tabella inoltre dedica il secondo paragrafo all’efficienza
degli arti: “Non possono conseguire od ottenere la convalida della patente
nautica coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche
o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini del comando
e della condotta di unità da diporto, le alterazioni anatomiche o funzionali,
considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la
rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le
manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie (vela o motore)
di unità alle quali la patente abilita”.
Da più parti era stata richiesta una modifica sostanziale della disposizione
in modo da consentire, nel rispetto della sicurezza, a molti disabili di comandare
o condurre un’imbarcazione da diporto.
Il nuovo codice
Il nuovo Decreto ministeriale individua tre tipologie di patenti nautiche per
il diporto.
Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta
dei natanti e delle imbarcazioni da diporto entro dodici miglia dalla costa
oppure senza alcun limite dalla costa. La patente A può essere rilasciata
per le unità a motore oppure a vela oppure a propulsione mista.
Le patenti B abilitano al comando delle navi da diporto. I
titolari possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza
pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.
Infine, le patenti di categoria C (articolo 27) abilitano alla direzione nautica
di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri. È
in questo caso richiesta la presenza a bordo di un’altra persona in qualità
di ospite di età non inferiore ai 18 anni, “idonea a svolgere le
funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della
vita umana in mare”. Inoltre l’unità deve essere munita di
dispositivo elettronico in grado di consentire, “in caso di caduta in
mare, oltre all’individuazione della persona, la disattivazione del pilota
automatico e l’arresto dei motori.” Le patenti di categoria
C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie
indicate nell’allegato I al decreto, ma questo non significa che le persone
con disabilità non possano ottenere anche le patenti di categoria A oppure
B. Con la patente C, quindi, niente navigazioni “in solitaria”.
Le patenti vengono rilasciate dalle capitanerie di porto, oppure
dagli uffici circondariali marittimi o dalla motorizzazione civile a seconda
del limite della navigazione dalla costa.
Durata e ausili
Diverso il trattamento anche relativamente alla durata della validità.
Le patenti nautiche hanno validità di dieci anni dalla
data di rilascio o di convalida, durata ridotta a cinque anni per coloro che
al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno
di età. Le patenti C sono invece limitate ad un periodo
più breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato
dalla commissione medica locale.
Diversamente da quanto qualcuno si attendeva, non sono previsti dal
decreto ausili obbligatori in alcuni casi di disabilità.
Come abbiamo riportato è previsto l’obbligo, per le sole patenti
C, della presenza a bordo di un dispositivo elettronico che
si attivi in caso di caduta in mare e disattivi il pilota automatico e arresti
i motori.
La prescrizione non appare del tutto comprensibile. Ci si chiede perché
questa limitazione debba essere limitata alle patenti di categoria C, cioè
quale sia la differenza se il “capitano” caduto in mare sia un disabile
oppure no.
Inoltre non è chiaro se la disattivazione dei motori deve essere contestuale
alla caduta fuoribordo o se deve esservi un dispositivo fisso sull’imbarcazione
che qualunque componente dell’equipaggio può attivare. Per essere
contestuale la disattivazione dovrebbe necessariamente essere “radiocontrollata”.
Ancora, non si comprende se di questo dispositivo debba esserne dotata solo
la persona disabile responsabile della “direzione” o anche ogni
membro dell’equipaggio.
Requisiti fisici
I requisiti fisici per l’idoneità alla patente nautica sono indicati
dal primo allegato.
Nel primo paragrafo si elencano le patologie e le affezioni
che consentono il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche di qualsiasi
categoria, purché le condizioni presentate siano compatibili
a giudizio della commissione medica locale con la sicurezza della navigazione.
Sono quindi elencate le varie affezioni e indicati dei limiti (diabete, affezioni
respiratorie, malattie cardiovascolari ecc.). Queste persone possono ottenere
le patenti di categoria A e B.
Il secondo paragrafo elenca le patologie e le menomazioni per
le quali è ammesso solo il rilascio della patente nautica di categoria
C che abilita, come abbiamo detto, alla sola direzione nautica di natanti o
imbarcazioni da diporto.
Sono indicati due gruppi di menomazioni e patologie. Il primo gruppo riguarda
le minorazioni anatomiche o funzionali agli arti. Sono ritenute
invalidanti “le alterazioni che risultino tali da menomare la forza o
la rapidità dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre inerenti
al comando e alla condotta di quelle tipologie di unità (vela o motore)
alle quali la patente abilita”. In caso di amputazione parziale o minorazione
di un solo arto, superiore o inferiore, se la relativa funzione è assistita
da una protesi adeguata che assicuri, per l’arto superiore, una presa
sufficiente, oppure, per l’arto inferiore, un soddisfacente funzionamento,
l’interessato può conseguire o ottenere la convalida delle patenti
di categoria A o B.
Il secondo gruppo di patologie, per le quali previo accertamento
medico è ammesso il solo rilascio della patente C, sono più dettagliatamente
indicate: encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema
nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici; malattie
del sistema nervoso periferico; postumi invalidanti di traumatismi del sistema
nervoso centrale o periferico.
Anche in questo caso il primo allegato al Decreto precisa che se queste
patologie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia
buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, possono
essere rilasciate anche le patenti A o B con una limitata validità
a due anni. Il giudizio è rimesso alla commissione medica locale che
può avvalersi di visite specialistiche presso strutture pubbliche.
Il terzo paragrafo, infine, descrive i requisiti uditivi e visivi minimi per
il rilascio delle patenti nautiche.
Come si potrà notare, alle commissioni mediche locali è concesso un ampio margine di discrezionalità.
Il timore è che venga applicato pedissequamente, senza una lettura attenta
dell’allegato 1, il secondo comma dell’articolo 37 che afferma rigidamente:
“Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche o funzionali
indicate nell’allegato I, paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente
la patente di categoria C.”. Mentre, come abbiamo visto, vi possono essere
delle significative eccezioni.
Si ringrazia per il supporto Sergio Mistrorigo e il sito VelaBlog cui si manda per approfondimenti tecnici
Ultimo aggiornamento: 30 settembre 2008
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale