Approda oggi all’aula della Camera, la discussione del disegno di legge
1441 ter (Collegato alla Finanziaria), già discusso nelle Commissioni
di Montecitorio, ed ampiamente emendato dallo stesso Governo.
Il testo contiene, come noto, anche una modifica all’articolo 33 della
Legge 104/1992 relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari con
handicap grave. Modifica, lo rimarchiamo, che riguarda sia i dipendenti
pubblici che i dipendenti privati.
Il testo che arriva in aula, è il risultato di una ripetuta azione del Governo che ha presentato – in fasi successive – diverse proposte di modifiche all’articolo 33. Dopo ripetute bocciature in Commissione lavoro, quello che riportiamo in calce è la versione accettata e che verrà votata dalla Camera. I margini di manovra per possibili emendamenti sono praticamente inesistenti: verosimilmente il Governo porrà la fiducia.
Vediamo, quindi, cosa comportano le modificazioni alla Legge 104/1992 proposte e, come detto, destinate con tutta probabilità a diventare formalmente legge. L’effetto, a tutta prima, appare piuttosto annacquato rispetto alle intenzioni iniziali del Governo. Tuttavia, non dimentichiamo che queste nuove disposizioni saranno poi oggetto di circolari applicative ministeriali e degli istituti previdenziali.
La prima sostanziale modificazione investe il terzo comma dell’articolo 33 – che viene sostituito - e riguarda proprio la definizione degli aventi diritti ai permessi.
In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno
godere dei tre giorni di permesso mensile retribuito:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l’affine entro il secondo grado.
I parenti ed affini di terzo grado possono fruire dei permessi
lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
a) quando i genitore o il coniuge della persona con handicap siano deceduti
o “mancanti”.
b) quando i genitore o il coniuge della persona con handicap abbia più
di 65 anni oppure sia affetto da patologie invalidanti.
Per i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni rimangono
invariate le disposizioni precedenti - due ore di permesso giornaliero o prolungamento
dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anni di
vita del bambino – e viene introdotta, con la formulazione diversa del
comma 3, anche la possibilità di fruire dei permessi articolati in tre
giorni. Si potrà scegliere fra i tre tipi diversi di beneficio.
Sempre a proposito di genitori, il nuovo testo precisa che entrambi possono
avvalersi, alternativamente, dei permessi. Non si tratta di una novità
sostanziale, visto che questa possibilità era già ampiamente applicata
operativamente.
Il comma 5 dell'articolo 33 prevedeva che il lavoratore che assiste un familiare
con handicap grave abbia diritto a scegliere, ove possibile la sede più
vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo
consenso. Il primo è un interesse legittimo (peraltro molto aleatorio),
ma il secondo è un vero e proprio diritto soggettivo.
Il testo proposto dal Governo, opportunamente, indica come riferimento il domicilio
della persona disabile da assistere, e non più quella dello
stesso lavoratore.
N el testo proposto si rileva un errore tecnico-giuridico: l’opportunità
non è formalmente estesa ai genitori con bambini di
età inferiore ai tre anni (comma 1 e 2), ma solo ai lavoratori contemplati
dal comma 3. Un “piccolo” pasticcio che ci auguriamo possa essere
corretto in sede di approvazione.
All'articolo 33 della Legge 104, viene aggiunto un comma che apre la possibilità
di effettuare controlli sulle condizioni richieste per la legittima
fruizione dei permessi lavorativi.
Non si tratta, ovviamente, di controlli preventivi alla concessione dei permessi,
poiché questi vengono già effettuati.
Dal comma si comprende già chiaramente quello che verrà poi normato
dal punto di vista amministrativo: il datore di lavoro può richiedere
l’effettuazione dei controlli, avvalendosi dei competenti organi
della pubblica amministrazione (cioè non può effettuarli
in proprio). I controlli saranno probabilmente volti ad appurare se l’assistenza
al familiare con handicap sia effettiva nei giorni in cui si sono richiesti
i permessi lavorativi.
Nel caso in cui venga accertata l’insussistenza delle condizioni (es.
si “scopre” che il lavoratore che fruisce dei permessi li usa per
svolgere un secondo lavoro e quindi non assiste il disabile) , il diritto
dei benefici decade e si verificano i presupposti per un’azione
disciplinare.
Ultimo aggiornamento 24 ottobre 2008
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
Testo non ufficiale dell’articolo 33 della Legge 104/1992, nel caso le
modifiche redatte in Commissione Lavoro, venissero approvate dal Parlamento.
(in corsivo le parti innovate)
Art. 33 (Agevolazioni)
1. [La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,
di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo
4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204 , a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati] (1)
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro
di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno,
il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap
in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo
grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque
anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti
o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile
retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore
dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di
gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione
di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori,
anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo
7 della citata legge n. 1204 del 1971 , si applicano le disposizioni di cui
all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971 , nonché
quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere
e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può
usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio
e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari
di persone handicappate in situazione di gravità.
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della
responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai
diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro, avvalendosi
dei competenti organi della pubblica amministrazione, accerti l'insussistenza
o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi
diritti.
(1) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni
del presente comma sono ora contenute nell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001.
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