Con la Risoluzione 41 del 15 maggio 2009, il Ministero del Lavoro ha definitivamente chiarito che i permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 non possono essere concessi ai tutori e agli amministratori di sostegno delle persone con handicap grave.
A parere della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro quei benefici lavorativi non possono essere concessi nemmeno nel caso in cui l’amministratore di sostegno o il tutore assicurino l’assistenza con continuità ed esclusività o con sistematicità ed adeguatezza.
Ricorda il Ministero che la platea dei beneficiari è rigidamente disciplinata dal Legislatore e che le uniche variazioni sono state previste dalla Corte costituzionale (peraltro per i beneficiari dei congedi retribuiti biennali). La facoltà, quindi, di ammettere altri beneficiari ai permessi lavorativi rimane in capo solo al Legislatore.
Il tutore o l’amministratore di sostegno che assista con sistematicità
ed adeguatezza la persona con handicap grave può quindi – ad oggi
– ottenere i permessi lavorativi solo se è anche
un parente o un affine fino al terzo grado della persona con handicap grave..
Può, invece, ottenere la concessione dei congedi retribuiti solo
se è il coniuge, il figlio convivente o il fratello o la sorella, ugualmente
convivente, oppure è il genitore della persona in possesso del certificato
di handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992), fermo restando
il requisito della continuità ed esclusività dell’assistenza.
Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2009
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
utenti online: 13
2009 - 2011 HandyLex.org - Tutti i diritti riservati - Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione.
HandyLex.org è un servizio dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare | XHTML 1.0 | CSS 2.0

