Da più parti in questi anni, si è invocata una modificazione legislativa che consenta l’estensione della concessione dei permessi lavorativi (Legge 104/1992) e dei congedi retribuiti di due anni, anche per le coppie di fatto, cioè per chi vive more uxorio senza aver formalizzato la propria unione stabile.
Nell’aprile del 2008 il Tribunale di Savona (giudice del lavoro) ha finalmente sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui non prevede il convivente more uxorio fra i soggetti beneficiari del permesso mensile retribuito, riservandolo in via esclusiva ai parenti ed affini entro il terzo grado del disabile.
La Corte Costituzionale si è espressa sul caso specifico, rigettando
il dubbio di legittimità costituzionale con
Ordinanza n. 35 del 26 gennaio 2009.
Al di là della delusione, vanno lette con attenzione le premesse utili
ad una eventuale successiva azione. La Consulta infatti annota alcuni rilievi
interessanti: il Tribunale di Savona ha omesso di fornire ulteriori precisazioni
circa la consistenza del nucleo familiare del disabile e di riferire se questi
abbia parenti o affini entro il terzo grado conviventi ed idonei a provvedere
alla sua assistenza ed a garantirgli il diritto alla salute. Inoltre non ha
adeguatamente motivato in merito all'asserita violazione degli articoli 2 e
32 della Corte Costituzionale. Infine, la carente descrizione del caso rappresenta
un difetto di motivazione e preclude l'esame nel merito della presente questione
di legittimità costituzionale.
Nella sostanza: se il Tribunale avesse motivato ed argomentato più approfonditamente
il caso e il dubbio di legittimità costituzionale, l’esito sarebbe
stato diverso, vista anche la dimostrata sensibilità ed attenzione della
Corte su tali aspetti.
Annotiamo a margine che nel dibattimento è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale
fosse dichiarata infondata.
Segnaliamo anche che secondo l’INPS, pure intervenuta in giudizio, l'esclusione
dei conviventi more uxorio dall'elenco dei soggetti beneficiari dei permessi
retribuiti troverebbe una ragionevole giustificazione nel fatto che detto beneficio
deve essere riconosciuto «a categorie di persone legate da solidi
e certi legami familiari che non possono essere che quelli derivanti
dall'appartenere alla cerchia dei familiari legittimi».
Ultimo aggiornamento: 27 febbraio 2009
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
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