L’approvazione del Decreto-Legge: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo” nel Consiglio dei Ministri, 27 gennaio 2012 [si veda il commento sul nostro sito, NdR] che reca uno specifico articolo in materia di semplificazione ammnistrativa per le persone con disabilità, riaccende le riflessioni intorno alla ridondanza di oneri amministrativi in questo àmbito.
La sintesi che segue ha l’obiettivo descrittivo di individuare e suddividere i processi amministrativi che maggiormente incidono sulla quotidianità delle persone con disabilità e dei loro familiari. È un tentativo che specularmente indica, in vista di un determinato obiettivo (beneficio, agevolazione, certificazione), le “azioni” a carico del Cittadino e quelle a carico della Pubblica Amministrazione.
Ciò che appare evidente, nonostante l’elenco proposto sia tutt’altro che esaustivo (mancando ad esempio i procedimenti per la concessione di un qualsiasi ausilio o prestazione sanitaria), appaiono evidenti alcuni elementi:
Per scelta metodologica non ci si è voluti addentrare, per ora, nell’individuazione di possibili soluzioni di semplificazione che comunque non hanno speranza di successo se non vengono eliminate le cause che hanno generato l’attuale situazione.
Per la medesima scelta, non sono stati inseriti quegli oneri amministrativi che le persone con disabilità e i loro familiari hanno in comune con gli altri Cittadini, Utenti, Contribuenti, Clienti, ben sapendo che alcune procedure (ad esempio la certificazione ISEE) assumono una maggiore frequenza presso i nuclei familiari in cui sia presente una persona anziana o con disabilità.
27 gennaio 2012
Carlo Giacobini
Direttore Responsabile di HandyLex.org
Procedimenti amministrativi:
Si tratta dell’attivazione del procedimento per il riconoscimento dello status di invalido civile, cieco civile o sordomuto (persona con sordità prelinguale) che rappresenta il prerequisito all’accesso a prestazioni, provvidenze economiche e agevolazioni di varia natura. Si tratta di un procedimento incentrato sulla valutazione medicolegale di Commissioni pubbliche preposte all’accertamento. Il verbale può comportare la concessione di provvidenze economiche e di accesso ad altre agevolazioni, ma non è ammesso per alcune agevolazioni (es. permessi e congedi lavorativi).
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Tempi medi di attesa nazionali
Convocazione a visita: 100 giorni dalla data di domanda.
Comunicazione del verbale: 210 giorni dalla data di domanda
(I tempi sono ulteriormente dilazionati nel caso di richiesta di visita a domicilio ammessa solo in caso di grave rischio per la salute).
Personale coinvolto
1. Primo accertamento: Tre medici ASL (dipendenti o convenzionati); un medico INPS; un medico; rappresentate delle Associazioni di categoria (a carico dello Stato). Totale: 5 medici
Il trattamento economico del personale sanitario preposto a questi accertamenti è diverso a seconda delle Regioni: in alcune realtà l’attività di valutazione rientra nelle normali mansioni, in altre (la maggioranza) comporta l’attribuzione di “gettoni”, incentivi,.maggiorazione.
2. Verifica: Commissione INPS, omogenea in quanto a composizione, a quella di prima istanza: Totale: 4 medici (3 INPS, 1 delle Associazioni di categoria).
3. Personale amministrativo INPS e ASL. Supporto di personale dei patronati e dei Caaf.
Riferimenti normativi
Note
Tutti i verbali possono prevedere la rivedibilità cioè essere considerati a scadenza. Alla scadenza del verbale tutti i benefici connessi decadono, anche nelle more di un accertamento di revisione.
Si tratta dell’attivazione del procedimento per il riconoscimento dello status di persona con handicap, come definita dall’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Rappresenta attualmente il prerequisito imprescindibile per l’accesso alle agevolazioni lavorative previste dall’articolo 21 e 33 della medesima norma.
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Tempi medi di attesa nazionali
Convocazione a visita: 100 giorni dalla data di domanda
Comunicazione del verbale: 210 giorni dalla data di domanda
(I tempi sono ulteriormente dilazionati nel caso di richiesta di visita a domicilio ammessa solo in caso di grave rischio per la salute).
Personale coinvolto
1. Tre medici ASL (dipendenti o convenzionati); un operatore sociale; un medico esperto nei casi da valutare; un medico INPS; un medico, rappresentate delle Associazioni di categoria (a carico dello Stato). Totale: 6 medici + un operatore sociale
Il trattamento economico del personale sanitario preposto a questi accertamenti è diverso a seconda delle Regioni: in alcune realtà l’attività di valutazione rientra nelle normali mansioni, in altre (la maggioranza) comporta l’attribuzione di “gettoni”, incentivi,.maggiorazione.
2. Verifica: Commissione INPS omogenea, in quanto a composizione, a quella di prima istanza: Totale: 5 medici (4 INPS, 1 delle Associazioni di categoria) + 1 operatore sociale.
3. Personale amministrativo INPS e ASL. Supporto di personale dei patronati e dei Caaf.
Riferimenti normativi
Note
La Legge 9 marzo 2006, n. 80, all’articolo 6 ha dato facoltà alle Regioni di unificare gli accertamenti per l’handicap e per le minorazioni civili; di fatto non sempre questo accade o per scarsa informazione fornita ai Cittadini o per interessi legittimi che sorgono in momenti successivi.
L’accertamento dell’handicap può essere richiesto anche da persone che non sono minorate civile (es. invalidi di guerra, lavoro o servizio).
Tutti i verbali possono prevedere la rivedibilità cioè essere considerati a scadenza. Alla scadenza del verbale tutti i benefici connessi decadono, anche nelle more di un accertamento di revisione.
Si tratta di un procedimento volto all’accertamento della disabilità ai fini lavorativi, del collocamento mirato e dell’iscrizione alle liste speciali di collocamento. Per iscriversi alle liste di collocamento non è sufficiente la certificazione di invalidità o di handicap, ma serve una ulteriore valutazione.
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Tempi medi di attesa nazionali
Convocazione a visita: 100 giorni dalla data di domanda
Comunicazione del verbale: 210 giorni dalla data di domanda
Personale coinvolto
1. Tre medici ASL (dipendenti o convenzionati); un operatore sociale; un medico esperto nei casi da valutare; un medico INPS; un medico, rappresentate delle Associazioni di categoria (a carico dello Stato). Totale: 6 medici + un operatore sociale
Il trattamento economico del personale sanitario preposto a questi accertamenti è diverso a seconda delle Regioni: in alcune realtà l’attività di valutazione rientra nelle normali mansioni, in altre (la maggioranza) comporta l’attribuzione di “gettoni”, incentivi,.maggiorazione.
2. Verifica: Commissione INPS, omogenea in quanto a composizione, a quella di prima istanza: Totale: 5 medici (4 INPS, 1 delle Associazioni di categoria) + 1 operatore sociale.
3. Personale amministrativo INPS e ASL. Supporto di personale dei patronati e dei Caaf.
Riferimenti normativi
Note
La Legge 9 marzo 2006, n. 80, all’articolo 6 ha dato facoltà alle Regioni di unificare gli accertamenti per l’handicap e per le minorazioni civili, ma non ha incluso in tale indicazione l’accertamento della disabilità.
La Commissione di accertamento della disabilità è formalmente diversa da quella di accertamento delle minorazioni civili.
Non è ammesso il rilascio di un certificato provvisorio al termine della visita.
Si tratta di un procedimento attivato dal Cittadino che intenda vedersi riconoscere l’avvenuto aggravamento dello stato di salute e quindi una minorazione superiore a quella riconosciuta precedentemente.
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Tempi medi di attesa nazionali
Convocazione a visita: 100 giorni dalla data di domanda
Comunicazione del verbale: 210 giorni dalla data di domanda
(I tempi sono ulteriormente dilazionati nel caso di richiesta di visita a domicilio ammessa solo in caso di grave rischio per la salute).
Personale coinvolto
1. Tre medici ASL (dipendenti o convenzionati); un operatore sociale; un medico esperto nei casi da valutare; un medico INPS; un medico, rappresentate delle Associazioni di categoria (a carico dello Stato). Totale: 6 medici + un operatore sociale
Il trattamento economico del personale sanitario preposto a questi accertamenti è diverso a seconda delle Regioni: in alcune realtà l’attività di valutazione rientra nelle normali mansioni, in altre (la maggioranza) comporta l’attribuzione di “gettoni”, incentivi,.maggiorazione.
2. Verifica: Commissione INPS, omogenea in quanto a composizione, a quella di prima istanza: Totale: 5 medici (4 INPS, 1 delle Associazioni di categoria) + 1 operatore sociale.
3. Personale amministrativo INPS e ASL. Supporto di personale dei patronati e dei Caaf.
Riferimenti normativi
Note
La verifica dell’aggravamento si configura come una visita di revisione e come tale può comportare anche una riduzione della percentuale dell’invalidità precedentemente riconosciuta.
Al compimento della maggiore età il Cittadino precedentemente accertato come invalido civile, deve essere sottoposto nuovamente a visita per la valutazione dell’inabilità lavorativa generica, che prevede una percentualizzazione dell’invalidità e la concessione, se del caso, delle relative provvidenze economiche non riconosciute prima dei 18 anni (pensione di inabilità – 100% - assegno mensile di assistenza 74-99%).
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Tempi medi di attesa nazionali
Convocazione a visita: 100 giorni dalla data di domanda
Comunicazione del verbale: 210 giorni dalla data di domanda
(I tempi sono ulteriormente dilazionati nel caso di richiesta di visita a domicilio ammessa solo in caso di grave rischio per la salute).
Personale coinvolto
1. Primo accertamento: Tre medici ASL (dipendenti o convenzionati); un medico INPS; un medico; rappresentate delle Associazioni di categoria (a carico dello Stato). Totale: 5 medici
Il trattamento economico del personale sanitario preposto a questi accertamenti è diverso a seconda delle Regioni: in alcune realtà l’attività di valutazione rientra nelle normali mansioni, in altre (la maggioranza) comporta l’attribuzione di “gettoni”, incentivi,.maggiorazione.
2. Verifica: Commissione INPS, omogenea in quanto a composizione, a quella di prima istanza: Totale: 4 medici (3 INPS, 1 delle Associazioni di categoria).
3. Personale amministrativo INPS e ASL. Supporto di personale dei patronati e dei Caaf.
Riferimenti normativi
Note
Esiste una difformità di comportamento su scala nazionale. In alcuni casi si convoca a visita la persona al compimento della maggiore età. In altre si attende la richiesta formale del Cittadino di convocazione a visita.
Dalla visita di revisione al compimento della maggiore età non sono esclusi nemmeno gli invalidi già titolari di indennità di accompagnamento (invalidità totale).
Tutti i verbali possono prevedere la rivedibilità cioè essere considerati a scadenza. Alla scadenza del verbale tutti i benefici connessi decadono, anche nelle more di un accertamento di revisione.
I verbali relativi alle minorazioni civili o dell’handicap possono prevedere la rivedibilità, cioè una successiva visita di revisione da parte della stessa Commissione ASL. Nella sostanza, in questi casi, il verbale è a scadenza. Entro quella data devono essere rivalutate le condizioni sanitarie e sociosanitarie del Cittadino.
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Tempi medi di attesa nazionali
Convocazione a visita: 100 giorni dalla data di domanda
Comunicazione del verbale: 210 giorni dalla data di domanda
(I tempi sono ulteriormente dilazionati nel caso di richiesta di visita a domicilio ammessa solo in caso di grave rischio per la salute).
Personale coinvolto
1. Tre medici ASL (dipendenti o convenzionati); un operatore sociale (nel caso dell’handicap); un medico esperto nei casi da valutare (nel caso dell’handicap); un medico INPS; un medico, rappresentate delle Associazioni di categoria (a carico dello Stato). Totale: 6 medici + un operatore sociale
Il trattamento economico del personale sanitario preposto a questi accertamenti è diverso a seconda delle Regioni: in alcune realtà l’attività di valutazione rientra nelle normali mansioni, in altre (la maggioranza) comporta l’attribuzione di “gettoni”, incentivi,.maggiorazione.
2. Verifica: Commissione INPS omogenea, in quanto a composizione, a quella di prima istanza: Totale: 5 medici (4 INPS, 1 delle Associazioni di categoria) + 1 operatore sociale.
3. Personale amministrativo INPS e ASL. Supporto di personale dei patronati e dei Caaf.
Riferimenti normativi
Note
La Legge 80/2007 e il DM 2 agosto 2007 sono applicati in modo disomogeneo e talvolta disattesi anche in sede di prima valutazione.
La documentazione richiamata dal DM 2 agosto 2007 richiede, in alcuni casi, un ulteriore onere a carico del Cittadino. Si tratta infatti di certificazioni sanitarie che possono essere rilasciati solo da medici specialisti. E’ necessaria la prenotazione di una visita perlopiù non esente da ticket. Il tutto entro i tempi previsti dalla revisione indicata nel verbale.
Negli ultimi anni sono stati attivati controlli a campione relativi alla permanenza della minorazione civile e dell’handicap. In particolare i piani di verifica straordinaria hanno affidato alle Commissioni di verifica dell’INPS la competenza di tali accertamenti. Si tratta di un procedimento che ha prerequisiti diversi dalla normale rivedibilità prevista in alcuni casi di invalidità progressiva o passibile di sostanziali modificazioni.
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Personale coinvolto
Un medico INPS; un dirigente medico INPS (con controlli ulteriori a livello centrale).
Personale amministrativo INPS.
Tempi medi di attesa nazionali
Molto variabili. Si segnalano frequenti casi di persone alle quali l’esito della visita di controllo perviene dopo oltre sei mesi.
Riferimenti normativi
Note
Vengono segnalati frequenti casi di persone convocate a visita per il controllo della permanenza degli stati invalidanti, nonostante rientrino nelle previsioni normative si cui alla Legge 80/2006 e al Decreto del 2 agosto 2007.
Va segnalato che l’articolo 6 della Legge 80/2006 riguarda i soli titolari di indennità di comunicazione o di accompagnamento che siano affetti da sindrome da talidomide o che rientrino nell’elenco definito dal Decreto citato. Le persone affette da patologie o menomazioni stabilizzate (es. amputazioni) possono comunque essere sottoposti a verifica e controllo.
In sede di verifica, INPS ha adottato la seguente prassi: valuta la permanenza dello stato invalidante che ha dato luogo al riconoscimento di provvidenze economiche. Se questa permanenza non sussiste, la provvidenza viene revocata o ridotta. Se, al contrario, vi è un aggravamento non viene riconosciuto: l’interessato deve presentare nuova domanda di accertamento perchè questo sia confermato.
Il procedimento viene attivato dai familiari nel caso in cui la persona sia deceduta dopo la domanda di accertamento dell’invalidità e prima della visita di accertamento. Il procedimento è strettamente necessario se gli eredi intendono poi richiedere l’erogazione delle provvidenze economiche dal momento della domanda (primo giorno del mese successivo) al momento del decesso.
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Riferimenti normativi
Decreto del Presidente della Repubblica 21/09/1994 n. 698 (art. 1 comma 8)
Note
La pratica di riconoscimento prelude ad una più complessa pratica di liquidazione, laddove ne sussista il diritto, delle provvidenze economiche, per la quale è necessario acquisire tutte le firme degli eredi.
Il Cittadino che abbia richiesto l’accertamento dello stato di handicap da almeno 90 giorni, senza che la Commissione ASL si sia pronunciata, può richiedere ad un medico specialista della ASL si residenza, una certificazione provvisoria di handicap grave.
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Riferimenti normativi
Personale coinvolto
1 medico specialista della Azienda USL.
Note
La certificazione provvisoria di handicap è accettata solo ai fini della concessione dei permessi lavorativi e non per altre prestazioni (es. congedi retribuiti, agevolazioni fiscali o tributarie).
Non è previsto da alcuna norma che al termine della visita di accertamento di handicap, venga rilasciato un certificato provvisorio in attesa della convalida della Commissione di verifica e dell’emanazione del certificato definitivo.
L’attività di concessione delle provvidenze economiche per le minorazioni civili è affidata dal Decreto Legislativo 112/1998 (art. 130) alle Regioni. La concessione deriva dall’accertamento dello stato invalidante e dalla verifica della sussistenza di altri requisiti (es. limiti reddituali, ricovero a titolo gratuito, frequenza) previsti per buona parte delle provvidenze economiche. Ulteriori verifiche reddituali sono attribuite all’ente concessorio per alcune maggiorazioni.
Azioni del Cittadino
Dopo la ricezione del verbale, al Cittadino viene richiesto di produrre ulteriore documentazione e/o dichiarazioni che sono diverse a seconda del tipo di provvidenza economica riconosciuta. Ad esempio:
- Indennità di accompagnamento: dichiarazione che l’interessato non è ricoverato in istituto con retta a carico dello Stato o degli enti locali.
- Indennità di frequenza: assenza di ricovero e frequenza a scuola (di ogni ordine e grado, compreso l’asilo nido) o a centri di riabilitazione, documentazione da reiterare ogni anno.
- Assegno mensile di assistenza: iscrizione alle liste speciali di collocamento, o frequenza all’università
Tutte le provvidenze, escluse le indennità di accompagnamento, prevedono il non superamento di determinati limiti reddituali, condizione che va puntualmente dichiarata.
Azioni della Pubblica Amministrazione
Tempi di attesa medi
280 giorni dalla data della domanda di accertamento.
Riferimenti normativi
Note
Formalmente la potestà concessoria è attribuita alle Regioni, ma queste hanno adottato scelte organizzative diverse, delegando questa prerogativa ora alle ASL, ora ai Comuni.
Nell’attività istruttoria per la concessione delle provvidenze economiche, la valutazione finale, oggi, di fatto viene attuata dall’INPS che è l’ente erogatore.
L’articolo 20 del Decreto Legge 78/2009, se convertito, impone di fatto alle Regioni di concordare il passaggio delle attività concessorie all’INPS, stipulando apposite convenzioni e regolamenti.
Norme recenti prevedono la possibilità per le regioni di affidare anche la funzione concessoria all’INPS
Annualmente gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento e i titolari di assegno mensile di assistenza devono presentare una autocertificazione relativa alla permanenza di requisiti soggettivi per l’erogazione delle rispettive provvidenze.
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Riferimenti normativi
Le provvidenze economiche per le minorazioni civili (ad eccezione delle indennità) cessano di essere erogate al compimento del 65esimo anno di età. Gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti hanno diritto alla concessione dell’assegno sociale, e delle eventuali maggiorazioni, se il loro reddito non supera determinati limiti rivalutati ogni anno.
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Riferimenti normativi
L’accertamento della condizione di alunno con handicap è strettamente necessaria alla definizione di altri strumenti di valutazione e descrizione (diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale), alla programmazione (Piano educativo individualizzato PEI) del sostegno scolastico e alla sua attivazione (insegnante di sostegno, assistenza alla comunicazione, assistenza personale ed igienica, trasporto, ausili didattici ecc.).
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Personale coinvolto
Per la fase di accertamento, la commissione ASL (5 medici + operatore sociale).
Per la fase si definizione della definizione della diagnosi funzionale e del profilo: équipe multidisciplinare e insegnanti.
Riferimenti normativi
Note
L’accertamento della condizione di alunno con handicap, pur richiamando le definizioni dell’articolo 3 commi 1 e 3 della Legge 104/1992, viene considerata una procedura diversa dall’accertamento della persona con handicap.
L’accertamento della condizione di alunno con handicap può essere rivedibile.
La definizione della diagnosi funzionale è formalmente successiva all’accertamento dell’handicap.
Diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale e soprattutto piano educativo individualizzato possono (devono) essere rivisti annualmente.
Senza l’attivazione della procedura di accertamento non possono essere attivati gli interventi di supporto al diritto allo studio e all’inclusione scolastica.
Alcune Regioni e Province autonome prevedono l’erogazione di contributi per l’assistenza alla persona, aggiuntivi o integrativi alle provvidenze nazionali per le minorazioni civili, che assumono diverse denominazioni e che vengono concessi con requisiti e iter molto diversi fra loro.
Gli assegni di cura, normalmente, sono volti a favorire il mantenimento presso il proprio domicilio e il supporto al carico assistenziale solitamente in capo alla famiglia. In altri casi, i contributi sono volti al mantenimento di una vita autonoma, favorendo la progettualità dei singoli. Questi contributi sono disciplinati da normativa regionale che fissa anche i requisiti di accesso e il loro ammontare.
Solitamente vengono verificati dagli enti erogatori (Comuni o ASL), la disabilità e i suoi risvolti assistenziali (carico assistenziale) e la disponibilità economica del richiedente e, in alcune realtà, della famiglia. In taluni casi viene richiesto ed effettuato un accertamento sociale e sanitario ulteriore a quelli di invalidità o di handicap.
Gli oneri che il Cittadino deve comunemente sostenere sono: comprendere se nella propria Regione sono previsti contributi specifici per l’assistenza personale e se rientra potenzialmente fra i beneficiari; individuare l’ente cui rivolgersi (Comune? ASL? Distretto); presentare una formale domanda; sottoporsi ad eventuali valutazioni sociali e sanitarie; presentare documentazione relativa alla situazione reddituale.
Gli oneri a carico della Pubblica Amministrazione sono di carattere organizzativo di gestione delle domande e di selezione di queste; di carattere sociale e sanitario costituendo un’équipe che effettui le valutazioni; di carattere strettamente amministrativo per la liquidazione dei contributi.
Il ricovero in RSA o in istituto è un passaggio che molte persone anziane o con grave disabilità devono compiere quando la rete assistenziale (familiare, del servizio pubblico, del volontariato) non riesce a garantire una permanenza dignitosa e sicura presso il domicilio.
La prima difficoltà, dovuta spesso ad una limitata efficacia informativa, è l’individuazione dell’interlocutore istituzionale: Comune, Azienda USL, Distretto?
Ogni Regione disciplina in particolare due aspetti: il primo è la valutazione della non autosufficienza volta ad individuare poi la residenza o l’istituto più congrui all’accoglienza della persona. Di norma non viene ritenuta sufficiente la certificazione di invalidità o di handicap, scarsamente descrittive delle necessità assistenziali della persona.
Il secondo elemento importante è quello della partecipazione alla spesa di ricovero da parte del Cittadino e dei civilmente obbligati (elemento quest’ultimo oggetto di numerosi contenziosi amministrativi).
A carico del Cittadino e dei suoi familiari rimane, quindi (solitamente), l’obbligo della presentazione di una formale istanza; l’obbligo di sottoporsi a visita di valutazione della non autosufficienza; l’obbligo di produrre documentazione relativa alla situazione economica e patrimoniale.
A carico della Pubblica Amministrazione rimane la valutazione della non autosufficienza, solitamente attribuita ad una specifica commissione di valutazione multidisciplinare; l’accertamento della situazione economica; la disciplina e la tenuta delle liste di attesa; la liquidazione della partecipazione alla spesa dell’ente pubblico; la stipula di convenzioni (o accreditamenti) con istituti e RSA, previa l’individuazione degli standard che questi devono garantire.
Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e delle persone non vedenti, il sindaco rilascia apposita “autorizzazione in deroga” definita come contrassegno invalidi. Consente la sosta negli appositi spazi, distinti da apposita segnaletica e la circolazione, a particolari condizioni, nelle aree in cui il traffico è limitato.
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Riferimenti normativi
Note
Ai fini della concessione del “contrassegno invalidi” viene richiesta espressamente la valutazione specifica dell’ufficio di medicina legale della ASL. Non viene accettata la certificazione di invalidità civile, rilasciata dalla Commissione ASL che indica la titolarità dell’indennità di accompagnamento per impossibilità alla deambulazione autonoma o con l’aiuto di un accompagnatore.
Alcune Commissioni ASL al momento del rilascio del certificato di invalidità annotano, in calce al verbale, il richiamo espresso all’articolo 381 del DPR 495/1992 evitando al Cittadino di dover richiedere una ulteriore visita di accertamento.
Il “contrassegno invalidi” di norma ha una validità massima di cinque anni. Alla scadenza il Cittadino può richiederne il rinnovo, presentando nuovamente domanda.
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Riferimenti normativi
Note
L’articolo 381 del DPR 495/1992 si riferisce genericamente al “medico curante” e non espressamente al medico di famiglia (medico di medicina generale). Il certificato, quindi, può essere rilasciato da qualunque medico abbia in cura (anche specialistica) il Cittadino.
Alcuni Comuni, senza che vi sia alcuna base normativa in tal senso, richiedono al Cittadino che abbia trasferito il nuovo domicilio nell’ambito territoriale di loro competenza, di ripetere la visita presso l’ufficio di medicina legale ASL per il rinnovo del contrassegno.
In alcuni casi, ai Cittadini titolari di contrassegno invalidi può essere concesso un parcheggio “ad personam” nella vicinanze dell’abitazione. Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico e nel caso di particolari condizioni di invalidità della persona interessata.
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Riferimenti normativi
Note
L’articolo 381, comma 5 del DPR 495/1992 concede un’ampia discrezionalità al Comune, di fronte alla quale è possibile solo il ricorso al Difensore civico o al Giudice.
Lo stesso comma presenta un’ambiguità laddove precisa che per beneficiare della concessione si deve, “di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo”. Quel “di norma” si presta a diverse interpretazioni.
Alcuni Comuni hanno previsto l’istallazione di strumenti di rilevazione elettronica all’ingresso delle Zone a Traffico Limitato (ZTL). In forza della normativa vigente e della giurisprudenza, alle persone titolari di “contrassegno invalidi” non può essere interdetto l’accesso alle ZTL. Tuttavia il sistema informatico impone che i numeri di targa dei veicoli autorizzati all’ingresso in ZTL siano inseriti in un’apposita lista, onde evitare che vengano elevate contravvenzioni improprie.
Le modalità di comunicazione dei numeri di targa dei veicoli in servizio alle persone con disabilità, sono - purtroppo - ampiamente disomogenee e sono solitamente diversificate fra persone residenti nel comune e quelle che invece entrano occasionalmente in città.
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Riferimenti normativi
Note
L’elevata disomogeneità delle soluzioni adottate dalle diverse amministrazioni comunali impedisce un’azione informativa adeguata al Cittadino in particolare se non residente nel Comune che ha attivato la vigilanza elettronica delle ZTL.
L’attività di controllo e, al contempo, di semplificazione amministrativa sono limitate a causa dell’assenza di un unico “casellario” dei numeri di “contrassegno invalidi”.
Il mantenimento e l’aggiornamento delle liste di veicoli autorizzati rappresenta un costo spesso inefficiente per i Comuni dato l’elevato numero di contravvenzioni contestate e annullate a persone titolari di contrassegno invalidi.
Il contenzioso, anche se vede i Comuni irrimediabilmente soccombenti, non viene limitato – salvo rare eccezioni – dallo strumento dell’istanza di riesame per autotutela.
Un numero significativo di persone regolarmente in possesso di “contrassegno invalidi”, si vedono notificare contravvenzioni per l’ingresso in ZTL, in particolare se sottoposte a vigilanza elettronica. Possono, quindi, agire ricorrendo contro la contravvenzione, essendo la normativa vigente piuttosto esplicita a loro favore.
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Note
I costi di contenzioso per Cittadino e Pubblica amministrazione sono sproporzionati all’entità delle contravvenzioni.
Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore. In questi casi va attivata una particolare procedura per la valutazione dell’idoneità alla guida volta a verificare i limiti alla concessione della patente di guida e gli eventuali adattamenti obbligatori con i quali allestire il veicolo.
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Riferimenti normativi
Tempi di attesa
200 giorni circa dalla presentazione della domanda di accertamento sanitario (i tempi si sono dilatati dopo l’introduzione dell’obbligo di accertamento degli ultra80enni presso le Commissioni Mediche Locali).
Note
Le patenti speciali hanno una validità massima di 5 anni anche nel caso di menomazioni non passibili di modificazioni cioè ampiamente stabilizzate. Per alcune patologie il limite è ancora inferiore.
Le Commissioni mediche locali sono solitamente allocate presso i servizi (o dipartimenti) di medicina legale delle ASL. Ne fanno parte, oltre ai medici, anche l’ingegnere della motorizzazione civile.
Entro la data della scadenza della patente speciale di guida il Cittadino deve presentare domanda di rinnovo.
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Tempi di attesa
200 giorni circa dalla presentazione della domanda di accertamento sanitario (i tempi si sono dilatati dopo l’introduzione dell’obbligo di accertamento degli ultra80enni presso
Le Commissioni Locali). Nel caso di rinnovo, se il titolare presenta la domanda di revisione prima della scadenza della patente, può richiedere un permesso provvisorio agli uffici competenti.
Riferimenti normativi
Note
Le patenti speciali hanno una validità massima di 5 anni anche nel caso di menomazioni non passibili di modificazioni. Per alcune patologie il limite è ancora inferiore.
La Legge 104/1992 prevede, all’articolo 27, l’erogazione di un contributo diretto pari al 20% della spesa sostenuta per l’adattamento dei dispositivi di guida dei titolari di patente speciale (A, B e C). Il Cittadino deve presentare una specifica domanda.
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Riferimenti normativi
Note
La norma non prevede contributi di uguale natura per gli adattamenti al trasporto, lacuna colmata in alcuni casi da altre agevolazioni di carattere regionale.
Alcune Aziende USL richiedono illegittimamente l’originale della fattura che invece il Cittadino deve conservare per la detrazione fiscale della rimanente quota di spesa rimasta a suo carico.
Correttamente altre Aziende ULS, richiedono una fotocopia e appongono un timbro sulla fattura originale, in cui si dichiara che, su quelle spese, si è erogato un contributo (che viene precisato). In tal modo si possono evitare elusioni fiscali.
La procedura è volta ad ottenere i benefici lavorativi previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 e diversificati, in quando a modalità di fruizione e di condizioni, a seconda dei beneficiari (estensione del periodo di astensione facoltativa di maternità, permessi per l’assistenza di parenti ed affini fino al terzo grado, permessi fruiti dal disabile lavoratore).
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Riferimenti normativi
Oltre ai permessi lavorativi mensili o giornalieri, la normativa prevede la concessione di un periodo massimo – anche frazionabile - di due anni di congedo retribuito in caso di assistenza ad un familiare con handicap grave accertato. I beneficiari di questa agevolazione e le condizioni per accedervi sono diverse rispetto alla concessione dei permessi lavorativi. Ne possono fruire i genitori della persona disabile. Se conviventi con la persona disabile ne possono fruire – a diverse condizioni – i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli. INPS ed INPDAP hanno disciplinato – in modo non sovrapponibile – la concreta fruizione dei congedi.
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Riferimenti normativi
Note
Le procedure e le condizioni sono disciplinate in modo diverso a seconda degli enti previdenziali. L’INPS ha emesso negli anni numerose circolari e ha reso disponibili moduli informatizzati per la presentazione delle domande. INPDAP e Funzione Pubblica hanno prodotto un limitatissimo numero di circolari e non hanno mai reso disponibili facsimili di domanda e relative istruzioni.
Secondo la normativa vigente sono “elettori fisicamente impediti”, “i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità”. Le persone con queste disabilità, possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore volontariamente scelto come accompagnatore e che può entrare nella cabina elettorale. In taluni casi viene richiesta una specifica certificazione rilasciata dall’ASL.
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Riferimenti normativi
Note
L’eccesso di discrezionalità concesso ai presidenti di seggio è talvolta causa di equivoci e disguidi.
La normativa vigente prevede la possibilità di esercitare il diritto di voto presso il proprio domicilio per alcune categorie di persone affette da grave disabilità. Più precisamente: gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile e per gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. In entrambi i casi per attivare la procedura del voto a domicilio è necessaria una specifica certificazione e, quindi, una visita di accertamento.
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Azioni della Pubblica Amministrazione
Riferimenti normativi
Note
La certificazione per l’esercizio del diritto di voto a domicilio deve essere richiesta in occasione di ciascuna consultazione elettorale.
La normativa non prevede la possibilità per l’Azienda USL di rilasciare la certificazione basandosi su documentazione sanitaria già agli atti.
Le persone con disabilità hanno diritto ad alcune agevolazioni fiscali sull’acquisto e l’adattamento dei veicoli destinati alla loro mobilità. Le agevolazioni sono concesse solo in presenza della certificazione sanitaria prevista dalla normativa vigente e dalle circolari dell’Agenzia delle entrate. Le condizioni per l’accesso alle agevolazioni variano a seconda del tipo di certificazione sanitaria di cui il Contribuente dispone che incidono, in particolare sull’obbligo di adattare o meno il veicolo al trasporto o alla guida.
Azioni del Cittadino
Per l’IVA agevolata: il disabile motorio titolare di patente speciale con obbligo di adattamenti che acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all’ufficio doganale la seguente documentazione:
Per la detrazione IRPEF: è necessario disporre della seguente documentazione:
Per l’IVA agevolata: chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all’ufficio doganale:
Per la detrazione IRPEF: è necessario disporre della seguente documentazione:
Per l’IVA agevolata: chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all’ufficio doganale:
Per la detrazione IRPEF: è necessario disporre della seguente documentazione:
Disabilità intellettive (non è obbligatorio adattare il veicolo al trasporto)
Per l’IVA agevolata: chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all’ufficio doganale:
Per la detrazione IRPEF: è necessario disporre della seguente documentazione:
Persone non vedenti (non è obbligatorio adattare il veicolo al trasporto)
Per l’IVA agevolata: chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all’ufficio doganale:
Per la detrazione IRPEF: è necessario disporre della seguente documentazione:
Per l’IVA agevolata: chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all’ufficio doganale:
Per la detrazione IRPEF: è necessario disporre della seguente documentazione:
Azioni del sostituto d’imposta (chi vende)
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Riferimenti normativi
Note
Il problema maggiormente rilevante da un punto di vista operativo è la scarsa aderenza dei verbali di handicap (e di invalidità) alle previsioni espresse dal Legislatore e dall’Agenzia delle entrante. Diciture come “persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione” nella maggioranza dei casi non compaiono espressamente nei verbali di handicap. Questo comporta per il Cittadino un ulteriore passaggio alla Commissione di accertamento per l’aggiornamento del verbale di handicap. Per contro, alcune Commissioni prevedono l’emissione dei verbali con le “voci fiscali” agevolando così l’individuazione degli aventi diritto. In taluni casi le “voci fiscali” sono incomplete o errate. Gli stessi verbali emessi da INPS presentano “voci fiscali” non corrispondenti alla previsione normativa.
La sovrapposizione di definizioni e le eccessivamente diversificate condizioni comportano una difficoltà interpretativa da parte dei sostituti d’imposta, implicando una diffusa elusione delle condizioni poste dal Legislatore.
Le Agenzie delle entrate territoriali forniscono spesso pareri opposti su casi identici.
I sussidi tecnici e informatici sono prodotti, anche di comune reperibilità, volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità per i quali il Legislatore ha previsto specifiche agevolazioni fiscali (IVA agevolata e detrazione IRPEF). Fondamentale, per accedere a queste agevolazioni, è la prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico specialista della ASL di residenza.
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Azioni del sostituto d’imposta (chi vende)
Riferimenti normativi
Note
Le persone sorde prelinguali hanno diritto ad accedere a tariffe di favore che comprendano almeno 50 SMS gratuiti (brevi messaggi di testo) al giorno.
Azioni del Cittadino
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Operatori telefonici
Riferimenti normativi
Note
Il Legislatore ha previsto una specifica esenzione dal pagamento della relativa tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile per alcuni tipologia di disabilità. Sono ammessi all’agevolazione solo gli invalidi in seguito a perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori, i non vedenti e i sordi.
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Riferimenti normativi
Note
Il Legislatore ha previsto che alle persone sorde prelinguali venga riconosciuta l’esenzione dal pagamento del canone mensile sulla telefonia fissa.
Azioni del Cittadino
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Azioni dell’operatore di telefonia fissa
Riferimenti normativi
Note
Gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa devono riconoscere agli utenti ciechi totali, nonché agli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale, la fruizione di almeno novanta ore mensili gratuite di navigazione Internet.
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sanzionare gli operatori telefonici che non attuano la deliberazione.
Azioni dell’operatore telefonico
Gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa, in collaborazione con almeno un'associazione rappresentativa della categoria dei minorati visivi, pubblicizzano le disposizioni con le modalità più idonee ad assicurare la piena conoscenza da parte dei potenziali beneficiari.
Riferimenti normativi
Note
La normativa vigente dispone che ad anziani, persone disabili e utenti “con esigenze sociali speciali” venga riconosciuta una riduzione del 50% sul canone mensile di abbonamento. Al beneficio vengono ammessi i nuclei familiari al cui interno vi sia un invalido civile o un percettore di pensione sociale o un anziano sopra i 75 anni o un capofamiglia disoccupato. Vengono richiesti determinati requisiti economici.
Azioni del Cittadino
Azioni della Pubblica Amministrazione
Riferimenti normativi
Note
Il Cittadino può richiedere al proprio Comune la concessione di contributi a fondo perduto per l’eliminazione di barriere architettoniche nella propria abitazione o nelle parti comuni del condominio.
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Azioni della Pubblica Amministrazione
Riferimenti normativi
Note
Nel caso in cui gli interventi siano da eseguirsi nelle parti comuni del condominio è necessario disporre della delibera di consenso dell’assemblea condominiale.
Qualora l'immobile sia soggetto ai vincoli storico-artistici o ambientali l'interessato deve richiedere l’autorizzazione all'intervento.
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