Congedi ai figli di persone con grave handicap: Sentenza della Consulta
Per la terza volta la Consulta entra nel merito della legittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, quello che prevedeva la concessione dei congedi lavorativi retribuiti biennali, inizialmente, ai soli genitori che assistano figli con handicap grave o, dopo la loro scomparsa, ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona disabile.
Le precedenti Sentenze
La Corte Costituzionale, rispondendo a dubbi di legittimità sollevati
da altrettanti Tribunali, ha dapprima stabilito che i congedi spettano ai
fratelli o alle sorelle conviventi anche nel caso in cui i genitori
siano essi stessi inabili e, quindi, non in grado di assistere il figlio con
handicap (Sentenza 8 giugno 2005, n. 233).
Successivamente (Sentenza 18 aprile 2007, n.
158) ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede la
concessione del congedo biennale al lavoratore che assista il coniuge con handicap
grave. Quindi i congedi spettano anche il coniuge.
L’ultima sentenza
Ora, con la Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009,
la Corte si pronuncia sul dubbio di legittimità costituzionale sollevato
dal Tribunale di Tivoli (Ordinanza 26 marzo 2008) rispetto all’esclusione
dalla concessione dei congedi lavorativi biennali retribuiti ai figli che assistano
il genitore con handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).
Nella Sentenza, la Corte rileva che «La disposizione censurata, omettendo
di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio
convivente, anche qualora questi sia l'unico soggetto in grado di provvedere
all'assistenza della persona affetta da handicap grave, viola gli artt. 2, 3
e 32 Cost., ponendosi in contrasto con la ratio dell'istituto. Questa, infatti,
come sopra evidenziato, consiste essenzialmente nel favorire l'assistenza al
disabile grave in ambito familiare e nell'assicurare continuità nelle
cure e nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute
psico-fisica dello stesso, e ciò a prescindere dall'età e dalla
condizione di figlio di quest'ultimo».
Certezze e dubbi applicativi
La Corte dichiara quindi l’illegittimità costituzionale dell’articolo
42, comma 5, del Decreto Legislativo 26
marzo 2001, n. 151 «nella parte in cui non include nel novero
dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente,
in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione
di disabilità grave.»
Pertanto, dopo la Sentenza citata anche i lavoratori che assistono il
genitore con handicap grave, finora esclusi dal beneficio, hanno
diritto a richiedere la concessione dei due anni di congedo retribuito.
Dalla Sentenza emergono chiare due condizioni per questa concessione. La prima:
l’effettiva convivenza con il genitore da assistere. La seconda: l’assenza
di altre persone «idonee» a prendersi cure del genitore disabile
grave.
La Consulta non precisa cosa significhi «idonee», il che lascia
aperti dubbi interpretativi che potrebbero essere interpretati in modo restrittivo
dagli Istituti previdenziali o dalle aziende e, quindi, ingenerare contenziosi.
Rimangono esclusi dal beneficio i lavoratori che, pur assitendo
un familiare con handicap grave e convivano con questi, non siano genitori,
coniugi, fratelli o sorelle, o figli. Ad esempio, nipoti, cugini, generi non
possono richiedere la concessione dei due anni di permesso retribuito.
Che fare?
Il lavoratore che si trovi nelle situazioni descritte dalla Sentenza 19/2009,
ha già da ora diritto al congedo biennale (anche frazionabile) retribuito.
Può richiedere la concessione di questo congedo seguendo lo stesso iter
già previsto per gli altri titolari del beneficio (genitori, coniuge,
fratelli e sorelle). Verosimilmente nell’immediato riceverà un
diniego dall’Istituto previdenziale di riferimento o dall’azienda
(sopratutto se pubblica), motivato dall’assenza di disposizioni applicative.
Il lavoratore, in questo caso, può avviare, supportato da un patronato
sindacale, un contenzioso con l’azienda, valutando l’ipotesi di
una diffida o di una denuncia che avrebbe esiti senza dubbio favorevoli al ricorrente.
In alternativa può scegliere di attendere (ci potrebbe volere qualche
mese) l’emanazione di disposizioni applicative da parte degli Istituti
previdenziali ed altre autorità ministeriali.
Ultimo aggiornamento 30 gennaio 2009
Consulta:
- Sentenza della Corte Costituzionale 26 gennaio 2009, n. 19
- Scheda: I congedi retribuiti di due anni
- Aggiornamento: Congedi retribuiti ai figli: Circolare INPS
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale