La Regione Lombardia, con la Delibera di Giunta Regionale n. 8/10884 del 23 dicembre 2009, ha approvato le linee guida relative all'organizzazione e al funzionamento degli Uffici di Pubblica Tutela (UPT) delle aziende sanitarie.
L'UPT è un ufficio autonomo e indipendente, istituito in tutte le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere pubbliche, a tutela dei diritti delle persone che accedono ai servizi e alle prestazioni sociali, sanitarie e sociosanitarie, che dovranno occuparsi non solo di questioni legale al mancato rispetto delle carte dei servizi da parte degli Enti gestori nei confronti del cittadino/utente, ma del processo di “presa in carico”, dei diritti della persona e della famiglia, dell'accesso alla rete dei servizi.
Esso opera al di fuori di ogni rapporto gerarchico con l'unico obiettivo di fornire agli utenti un supporto nella tutela dei loro diritti.
In questo contesto, l'accezione di utente non è limitata alla sola persona assistita, ma si estende alla sua famiglia e, nei casi previsti, anche al nascituro.
L'attività dell'UPT non è subordinata alla domanda degli utenti, ma può compiersi di propria iniziativa, sulla base di qualsiasi elemento informativo.
All'interno dell'ufficio, a cura del direttore generale e su proposta del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, è nominato un responsabile, il quale si avvale della collaborazione del personale dell'ASL e della Azienda Ospedaliera (AO).
L'UPT interviene mediante l'esame, lo studio e l'indagine di casi concreti, al fine di consentire agli utenti di tutelare i propri diritti inerenti alle prestazioni in materia sanitaria e sociosanitaria.
In particolare, l'UPT:
Nello svolgimento della sua attività, il rappresentante dell'UPT deve essere in stretto collegamento con gli Uffici di Piano e di Protezione giuridica della ASL, con i Tavoli del Terzo settore e con il Network Regionale per l'ascolto del cittadino e la qualità percepita.
Seguendo quanto indicato dalla Legge regionale n. 3/2008 art.9 comma 2, la Giunta Regionale ha previsto che, qualora "cui a seguito del coinvolgimento dell'UPT, la situazione oggetto del reclamo non sia risolta, anche per le prestazioni sociosanitarie, l'utente (persone che accedono alla rete ex art.9 c.2 l.r.3/2008) può rivolgersi al Difensore civico comunale per ottenere l'intervento" che prevalentemente si occupa dei casi in cui la segnalazione investa l'attività di unità di offerta sociali.
Allo stesso modo, il Cittadino può richiedere l'intervento del Difensore Civico Regionale, istituito dalla Legge Regionale n. 7/1980, con riferimento alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, qualora l'esposto sia ricevuto direttamente dal Difensore Civico Regionale o riguardi l'attività della Regione Lombardia, o qualora l'UPT ritenga di non poter intervenire, non risponda nei termini fissati o non fornisca una risposta adeguata.
Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2010
A cura di Ledha – Lega per i diritti delle persone con disabilità - Rappresentante Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) in Lombardia.
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