Legge Regionale - Regione Veneto - 3 Febbraio 1996, n. 5
"Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996/1998."
(Pubblicata in B.U.R. dell'8 febbraio 1996, n. 14)
SOMMARIO
CAPO I Processo di programmazione socio-sanitaria
Art. 1 Oggetto.
Art. 2 Finalità.
Art. 3 Obiettivi strategici.
CAPO II Integrazione socio-sanitaria e modifiche della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
Art. 4 Strumenti dell'integrazione.
Art. 5 Organizzazione dell'integrazione.
Art. 6 Abrogazione degli articoli 7 ed 8 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55.
Art. 7 Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55.
Art. 8 Comunità terapeutiche per tossicodipendenti.
Art. 9 Disposizioni per i Servizi pubblici per le tossicodipendenze.
Art. 10 Procedure di verifica.
Art. 11 Determinazione delle quote sanitarie e di rilievo sanitario.
CAPO III Contenuti della programmazione territoriale
Art. 12 Prevenzione collettiva.
Art. 13 Assistenza territoriale.
CAPO IV Contenuti della programmazione ospedaliera
Art. 14 Dimensionamento della rete ospedaliera regionale.
Art. 15 Organizzazione del dipartimento ospedaliero.
Art. 16 Valutazione dell'attività ospedaliera.
Art. 17 Assistenza specialistica ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale.
CAPO V Progetti obiettivi ed azioni programmate
Art. 18 Progetti obiettivi ed azioni programmate.
Art. 19 Formazione del personale.
CAPO VI Azioni strumentali
Art. 20 Organizzazione regionale.
Art. 21 Sistema informativo socio-sanitario.
Art. 22 Osservatorio epidemiologico.
Art. 23 Controllo di qualità.
Art. 24 Accreditamento.
Art. 25 Sperimentazioni organizzative.
CAPO VII Risorse
Art. 26 Criteri e procedure per l'impiego di risorse sanitarie.
Art. 27 Criteri e procedure per la ripartizione del Fondo sociale regionale.
Art. 28 Indirizzi e prescrizioni in materia di personale sanitario e sociale.
CAPO VIII Disposizioni transitorie e finali
Art. 29 Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55.
Art. 30 Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.
Art. 31 Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.
Art. 32 Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.
Art. 33 Presidi multizonali di prevenzione.
Art. 34 Nucleo tecnico.
Art. 35 Disposizioni transitorie e finali.
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1996/1998
Documento di indirizzo del consiglio regionale per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Veneto 1996-1998
Premessa
1. Le Idee Guida
2. Impostazione e caratteristiche generali del Piano
3. Finalità ed obiettivi del Piano
4. Il sistema delle responsabilita
5. La strategia dell'integrazione
6. Articolazione del processo pianificazione
7. Il Dipartimento di prevenzione
8. L'assistenza territoriale (Area Materno Infantile, Anziani, Tossicodipendenze, Salute Mentale, Disabilità)
9. L'assistenza ospedaliera e specialistica
10. L'assistenza farmaceutica
11. I Progetti Obiettivo e le azioni programmate
12. Le azioni strumentali
13. Risorse e politica della spesa
Art. 1 Oggetto.
1. La presente legge regionale in conformità dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dell'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55, e 14 settembre 1994, n. 56, in coerenza con il programma regionale di sviluppo e con il Piano sanitario nazionale di cui al DPR 1 marzo 1994, definisce obiettivi, individua criteri, parametri e standard di riferimento per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sanitarie e sociali, individuando altresì le modalità della loro integrazione e precisando i rapporti istituzionali con gli enti locali nonché le risorse necessarie per garantire sul territorio regionale livelli uniformi di assistenza.
2. Il piano socio-sanitario regionale 1996-1998 è costituito:
a) dall'allegato documento di indirizzi generali per l'attività di programmazione socio-sanitaria del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
b) dai provvedimenti di specificazione e di attuazione:
1) approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non compresi nell'elenco dei provvedimenti citati di cui al numero n. 2 della presente lettera;
2) approvati dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge di cui all'articolo 4, comma 1, articolo 25, comma 2.
3. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si rinvia alle disposizioni della legislazione nazionale e regionale in materia socio-sanitaria.
4. Il piano ha durata e validità per il triennio 1996/1998, salvo il suo adeguamento alle disposizioni del Piano sanitario nazionale. Fino all'entrata in vigore del successivo piano socio-sanitario regionale mantengono piena validità le norme e disposizioni del piano stesso.
Art. 2 Finalità.
1. Il piano persegue le seguenti finalità:
a) la promozione e tutela della salute individuale e collettiva fisica, psichica e sociale dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità, mediante interventi finalizzati alla rimozione delle cause di nocività, di disagio e malattia, potenziando in particolare le attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e garantendo altresì la continuità terapeutica ed assistenziale;
b) l'erogazione di livelli uniformi di assistenza che superino gli squilibri fra domanda ed offerta di servizi socio-sanitari nelle diverse aree del territorio regionale perseguendo in maniera diffusa livelli qualitativi elevati di assistenza nonché la garanzia per i cittadini di uguali opportunità di accesso alle attività ed alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche, private e del privato sociale accreditate;
c) il raggiungimento di una più elevata efficacia e produttività del sistema di servizi socio-sanitari regionali, migliorando la qualità dei servizi resi e razionalizzando l'uso delle risorse;
d) l'umanizzazione dei servizi con particolare riguardo all'assistenza ospedaliera ed ai servizi residenziali per non autosufficienti;
e) la realizzazione della piena integrazione programmatica ed operativa tra servizi sanitari e socio-assistenziali e tra le loro rispettive articolazioni interne entro ambiti territoriali omogenei;
f) la promozione della partecipazione e sviluppo delle diverse forme di collaborazione ed accordo tra le istituzioni pubbliche e non, tra queste e l'università e il comparto privato e del privato sociale;
g) la qualificazione tecnico-scientifica del servizio socio-sanitario attraverso l'applicazione di conoscenze e metodiche innovative, sviluppate mediante la collaborazione con l'università;
h) la valorizzazione della solidarietà organizzata e della famiglia, come condizioni qualitative per una maggiore tutela della persona;
i) il contrasto e la riduzione delle condizioni di rischio e di emarginazione psicosociale nella popolazione;
l) la tutela psico-fisica ed il reinserimento sociale dei soggetti ristretti negli istituti di prevenzione e pena del Veneto attraverso la collaborazione tra la Regione ed i soggetti istituzionali competenti;
m) la qualificazione dell'assistenza farmaceutica.
Art. 3 Obiettivi strategici.
1. Obiettivi strategici del piano sulla domanda sono:
a) la garanzia per tutti i cittadini e per coloro che dimorano nel Veneto di uguali opportunità di accesso alle attività ed alle prestazioni sanitarie erogate dai servizi riconosciuti dal presente piano socio-sanitario;
b) la riduzione della mortalità e della morbilità dovuta a malattie dell'apparato circolatorio e a neoplasie maligne;
c) la riduzione della mortalità e della invalidità per incidenti sul lavoro;
d) la riduzione della mortalità e della morbilità dovute a malattie infettive prevedibili;
e) la riduzione e la tendenziale eliminazione delle morti e delle condizioni invalidanti conseguenti ad inadeguatezze del sistema di soccorso e a intempestiva o inadeguata organizzazione sanitaria;
f) la riduzione della mortalità e della morbilità ed invalidità susseguenti a cause sociali e a condizioni di disagio ed emarginazione;
g) la prevenzione ed il contrasto dell'uso di sostanze psicotrope e alcool e il reinserimento socio-lavorativo dei dipendenti da tali sostanze;
h) la riduzione del danno connesso all'uso di sostanze psicotrope, tabacco e alcool;
i) la riduzione del tasso di ospedalizzazione al centosessanta per mille;
l) l'estensione in ogni zona del territorio regionale, dei valori più bassi dei tassi di nati-mortalità, di mortalità perinatale, di mortalità infantile e invalidità conseguenti anche a intempestivi o inadeguati interventi sanitari;
m) il contrasto all'istituzionalizzazione impropria o precoce di anziani e persone non autosufficienti;
n) la tutela dell'attività sportiva;
o) il controllo integrato delle zoonosi e il raggiungimento della qualifica di regione ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica.
2. Obiettivi strategici del piano sull'offerta sono:
a) la piena attuazione della Carta dei servizi;
b) la responsabilizzazione nella gestione dei servizi sanitari e sociali, nell'impiego delle risorse e nel raggiungimento dei risultati;
c) il perseguimento di livelli uniformi di assistenza sul territorio regionale e della qualità dei servizi anche attraverso la formazione mirata e permanente degli operatori, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali e direttive;
d) la redistribuzione della suddivisione della quota capitaria a favore della medicina preventiva e territoriale di cui ai successivi articoli;
e) la valorizzazione del distretto socio-sanitario come ambito privilegiato di integrazione operativa e di coordinamento con i soggetti attuativi del piano di zona di cui all'articolo 8, comma 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56;
f) la costruzione di un sistema di valutazione della qualità e dell'efficacia degli interventi;
g) l'applicazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
h) l'adeguamento alla normativa comunitaria della produzione, trasformazione, deposito e commercializzazione degli alimenti.
Art. 4 Strumenti dell'integrazione.
1. La realizzazione di un sistema integrato di erogazione dei servizi sociali e ad elevata integrazione socio-sanitaria si attua attraverso la gestione unitaria di tali servizi sociali in ambiti territoriali omogenei e la delega da parte dei Comuni della gestione dei servizi stessi all'Unità locale socio-sanitaria o, alternativamente, la stipula di accordi di programma tra gli enti interessati. L'ambito territoriale per la gestione unitaria di tali servizi è coincidente con i distretti di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56. I Comuni stipulano convenzioni relativamente a tale ambito, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. La Giunta regionale emana lo schema tipo di convenzione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La durata della convenzione è coincidente con la durata del piano socio-sanitario regionale e comunque il suo termine di validità è prorogato fino all'approvazione del successivo piano socio-sanitario regionale.
3. Il piano di zona, di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è promosso dal sindaco qualora l'ambito territoriale dell'unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune, o dalla rappresentanza della conferenza dei sindaci ed è approvato dal sindaco o dalla conferenza stessa, sentiti tutti gli enti pubblici interessati ed i soggetti privati operanti nel sistema dei servizi sociali.
4. I contenuti del piano di zona costituiscono la base fondamentale sulla quale vengono stipulati gli accordi di programma tra gli enti interessati e decise le deleghe da parte dei comuni della gestione dei servizi sociali all'Unità locale socio-sanitaria in relazione alle convenzioni già adottate in ambito distrettuale tra i comuni.
5. L'Unità locale socio-sanitaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, recepisce i contenuti del piano di zona, all'interno del piano generale triennale di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale medesima, precisando, anche ai fini dell'individuazione degli oneri finanziari e, all'interno dei rispettivi livelli di assistenza, gli interventi di propria competenza nei servizi ad elevata integrazione socio-sanitaria, con particolare riferimento all'area degli anziani non autosufficienti e all'area materno-infantile.
Art. 5 Organizzazione dell'integrazione.
1. L'integrazione viene attuata dal direttore generale attraverso il direttore dei servizi sociali che fornisce il supporto per l'elaborazione del piano di zona e che ne segue l'attuazione, avvalendosi altresì dei referenti di programma di area specifica di cui all'articolo 17 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.
2. Il distretto socio-sanitario è la sede in cui avviene l'integrazione operativa sulla base dei contenuti e delle modalità previste dall'articolo di programma o dall'atto di delega. Il distretto, pertanto, costituisce centro di riferimento dei cittadini per le attività dei servizi sanitari e socio-assistenziali sul territorio, sia specifiche che tra loro integrate. Nel suo ambito operano in modo coordinato le strutture pubbliche, private e del privato-sociale accreditate, che erogano servizi sanitari e socio-assistenziali per la realizzazione del piano di zona.
3. La Giunta regionale approva, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, uno schema-tipo di piano di zona.
Art. 6 Abrogazione degli articoli 7 ed 8 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55.
1. Gli articoli 7 ed 8 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 sono abrogati.
Art. 7 Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55.
1. L'articolo 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 è così costituito:
"Art. 20 - Libertà dell'assistenza privata.
1. In conformità all'articolo 38, ultimo comma, della Costituzione è garantita la libertà di costituzione e di attività delle associazioni, fondazioni ed altre istituzioni, dotate o meno di personalità giuridica, che perseguono finalità di assistenza e di servizio sociale.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono, su richiesta e nel rispetto della loro configurazione ed autonomia giuridica ed amministrativa, collaborare nell'attuazione di servizi sociali d'assistenza, a livello regionale o locale, purché offrano le necessarie garanzie per qualità delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa.
3. I soggetti privati, aventi o non aventi finalità di lucro, di cui al comma 1 del presente articolo, nonché gli enti pubblici, per la gestione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, debbono offrire le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale e statale.
4. L'accertamento di tale idoneità e la sua verifica sono demandate all'Unità locale socio-sanitaria in cui ha sede il soggetto interessato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ridefinisce criteri, standard dei servizi e modalità di accertamento dell'idoneità.
5. In particolare dovranno essere accertati i seguenti requisiti:
a) idonei livelli delle prestazioni e di qualificazione del personale;
b) rispetto degli indici ed indicatori di qualità globale, regionali;
c) osservanza delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché dei contratti collettivi di lavoro di categoria;
d) corrispondenza ai principi stabiliti dalla normativa regionale in materia.".
Art. 8 Comunità terapeutiche per tossicodipendenti.
1. La Regione, anche in armonia a quanto previsto dalla legge regionale 22 ottobre 1982, n. 49, svolge funzioni di programmazione nei confronti degli enti di cui all'articolo 115 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309.
2. E' istituito, ai sensi dell'articolo 116 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, l'albo regionale delle comunità terapeutiche private per tossicodipendenti, articolato in categorie in relazione agli standard. L'iscrizione all'albo è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica della conformità agli standard relativi ai requisiti igienico-sanitari, al personale ed al progetto terapeutico.
3. Fino a quando non è approvata la nuova disciplina regionale sostitutiva della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 49 e successive modificazioni, in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcool, gli standard di cui al comma 2 sono determinati con provvedimento della Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare sulla base del Documento di indirizzi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e si applicano anche alle comunità terapeutiche pubbliche.
4. Sono iscritte di diritto nell'albo di cui al comma 2 le Comunità terapeutiche per tossicodipendenti individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base di provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, finanzia progetti sperimentali per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte o già sottoposte a regime di detenzione e per tossicodipendenti, mediante cooperative sociali ed altri enti, nell'ambito di programmi integrati, promossi dai soggetti sociali ed istituzionali che operano nel settore.
6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio regionale sui problemi della popolazione carceraria alla diretta dipendenza della Presidenza della Giunta regionale. Funzioni dell'Osservatorio sono la promozione ed il coordinamento della politica regionale di settore con particolare riferimento alle competenze in materia di istituzione, lavoro, sanità, assistenza.
Art. 9 Disposizioni per i Servizi pubblici per le tossicodipendenze.
1. I servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT) possono avvalersi, per l'attuazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato di cui all'articolo 122 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, di strutture terapeutiche-riabilitative pubbliche, nonché della collaborazione degli Enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale di tossicodipendenti, iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del medesimo decreto.
2. I SERT, fatte salve le disposizioni di legge e tenuto conto del programma terapeutico e socio-riabilitativo, fanno riferimento agli Enti ausiliari iscritti all'Albo della Regione Veneto per la cura e riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti residenti nella Regione del Veneto. I rapporti sono disciplinati dalle convenzioni di cui all'articolo 117 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309.
Art. 12 Prevenzione collettiva.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva, secondo quanto esplicitato nel documento d'indirizzi, il programma settoriale di prevenzione collettiva.
2. Costituiscono azioni strategiche di questo comparto:
a) il consolidamento ed il potenziamento dell'attività di prevenzione, promuovendo opportune sperimentazioni del Dipartimento di cui all'articolo 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56;
b) l'individuazione delle Unità locali socio-sanitarie che svolgono attività multizonali, tenendo conto che il dimensionamento delle Unità locali socio-sanitarie non può essere assunto come vincolante per alcuni servizi che richiedono ambiti territoriali più ampi;
c) la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse dell'azienda Unità locale socio-sanitaria e degli enti locali definendo le funzioni in materia di vigilanza igienico-sanitaria di specifica competenza, in particolare attribuendo al comune quelle di primo livello attinenti al regolamento comunale di igiene e quelle di secondo livello al Dipartimento di prevenzione, in un ambito di collaborazione continuativa;
d) la definizione delle modalità di raccordo con l'Istituto zooprofilattico delle Tre Venezie.
3. Le attività di prevenzione collettiva e di tutela della salute della popolazione, nonché di salvaguardia del patrimonio zootecnico, sono svolte dal Dipartimento di prevenzione attraverso azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di rischio che originano dall'uomo, dall'animale e dall'ambiente.
4. Ferme restando le azioni e gli interventi di prevenzione di consolidata e comprovata efficacia, costituiscono aree emergenti e prioritarie di intervento:
a) la rilevazione epidemiologica e la prevenzione delle malattie cronico-degenerative;
b) l'individuazione e la riduzione di incidenti, infortuni e morti evitabili;
c) la profilassi veterinaria sia ai fini della tutela del patrimonio zootecnico che per la tutela della popolazione umana dalle antropozoonosi e dalle tossinfezioni da alimenti di origine animale.
5. L'Istituto zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, garantisce ai Dipartimenti di prevenzione delle Unità locali socio-sanitarie anche con le sue sezioni provinciali, le prestazioni, la collaborazione tecnico scientifica e le attività di supporto strumentale e laboratoristico necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria. Per la sorveglianza epidemiologica si avvale del Centro regionale di epidemiologia veterinaria istituto ai sensi della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21.
6. Le competenze già attribuite ai Presidi veterinari multizonali dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni sono attribuite a servizi con funzioni multizonali. I rapporti tra Unità locale socio-sanitaria sede di servizio multizonale e le Unità locali socio-sanitarie interessate sono regolati da accordi di programma, anche in relazione ai contenuti del programma settoriale di cui al comma 1.
2. Costituiscono azioni strategiche di questo comparto e quindi obiettivi specifici da preseguire da parte delle Unità locali socio-sanitarie e oggetto di valutazione circa il loro conseguimento da parte delle Regione:
a) la collocazione nel distretto di tutte le attività dei servizi territoriali sanitari e sociali, sia specifiche che fra loro integrate. I distretti socio-sanitari sono sede di gestione e di coordinamento operativo e organizzativo dei servizi territoriali;
b) l'assicurazione da parte del distretto dei seguenti livelli di assistenza sanitaria previsti dal Piano sanitario nazionale, approvato con DPR 1 marzo 1994:
1) assistenza sanitaria di base;
2) assistenza specialistica semi residenziale e territoriale;
3) assistenza residenziale sanitaria a non autosufficienti e a lungodegenti stabilizzati;
c) la gestione da parte del distretto delle attività previste dal Piano sanitario nazionale approvato con DPR 1 marzo 1994, in materia di non autosufficienza, disabilità, tossicodipendenza, attività consultoriale familiare, o delegate dagli enti locali, nonché l'accoglimento della domanda del cittadino attraverso le proprie unità operative, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta e l'orientamento del cittadino stesso verso le proprie ed altre unità operative, nonché verso le strutture accreditate. Il distretto assicura attraverso il governo della spesa l'accesso alle prestazioni in materia di assistenza ospedaliera, specialistica, protesica e termale e l'adeguata informazione al cittadino stesso come previsto dall'articolo 11 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56. Per l'esercizio delle sue funzioni al distretto è attribuito un budget commisurato agli obiettivi di contenimento dei ricoveri e di sviluppo della medicina del territorio tenendo conto del ridimensionamento della rete ospedaliera;
d) la sperimentazione del budget dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta quale strumento per il monitoraggio delle prestazioni e la razionalizzazione della spesa;
e) l'estensione del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) almeno al 4 per cento della popolazione ultrasessantacinquenne, secondo gli standard organizzativi e metodologici stabiliti dalla normativa vigente destinando a tal fine una apposita quota del fondo sanitario regionale.
3. Fermo restando quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale n. 2034 del 10 maggio 1994, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, aggiorna la rilevazione del fabbisogno e determina i criteri di localizzazione delle residenze sanitarie assistenziali, con priorità per la riconversione ospedaliera di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 e per la riqualificazione delle strutture residenziali esistenti.
Art. 14 Dimensionamento della rete ospedaliera regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adegua le schede di dotazione ospedaliera di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 39, alle disposizioni di cui alla normativa statale, in rapporto agli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, secondo quanto stabilito dai successivi commi.
2. Le schede di cui al comma 1 definiscono la dotazione strutturale ospedaliera delle Unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere e indicano l'ammontare dei posti letto per aree omogenee e le unità operative autonome.
3. Le schede di cui al comma 1 individuano altresì la collocazione territoriale delle funzioni multizonali. I direttori generali delle Unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, alle quali sono demandate tali funzioni, concordano con le Unità locali socio-sanitarie interessate, le modalità di espletamento delle stesse, per le quali è assegnato uno specifico finanziamento commisurato ai maggiori oneri effettivamente sostenuti, fermo restando il pagamento a prestazione.
4. Le dotazione strutturali articolate per area funzionale omogenea, le unità operative autonome e le attività multizonali di cui ai commi 2 e 3, s'intendono vincolanti per le Unità locali socio-sanitarie e le aziende ospedaliere.
5. I direttori generali delle Unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, mediante il piano generale attuativo triennale e i piani annuali, assumono, sentiti il Sindaco o la rappresentanza della conferenza dei Sindaci, i provvedimenti di razionalizzazione delle funzioni ospedaliere, tenendo conto, nei limiti dell'accreditamento e del budget assegnato, delle strutture accreditate di cui alle schede indicate al comma 1.
6. I direttori generali possono altresì proporre alla Giunta regionale, nell'ambito del piano annuale di ciascuna Unità locale socio-sanitaria ed azienda ospedaliera, nuove disattivazioni contestualmente all'avvio di servizi alternativi al ricovero ospedaliero il quali l'assistenza domiciliare integrata e le residenze sanitarie assistenziali.
7. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, aggiorna annualmente le schede, tenuto conto delle proposte di cui al comma 6 formulate dai direttori generali.
Art. 15 Organizzazione del dipartimento ospedaliero.
1. Con riferimento all'articolo 24, comma 4, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 sono finalità del dipartimento:
a) la gestione e l'utilizzo in comune degli spazi, attrezzature, tecnologia, personale in particolare infermieristico, tecnico-sanitario, di riabilitazione e ausiliario;
b) la sperimentazione e l'adozione di tutte le modalità organizzative che, a parità di qualità nei risultati ottenuti rispetto alla salute dell'utente, permettono un soggiorno più breve dell'utente stesso in ospedale, con particolare riferimento al day hospital;
c) il miglioramento del livello di umanizzazione delle strutture interne del dipartimento;
d) lo sviluppo ed il coordinamento delle attività cliniche, di ricerca e di studio delle strutture del dipartimento;
e) il miglioramento dell'efficienza e l'integrazione delle attività delle strutture del dipartimento per raggiungere il miglior servizio al costo più contenuto.
2. Al dipartimento ospedaliero è proposto un dirigente, nominato dal direttore generale con provvedimento motivato su proposta del direttore sanitario, scelto tra i responsabili delle unità operative autonome ricomprese nel dipartimento stesso.
3. Al direttore del dipartimento strutturale competono, nell'ambito di una appropriata sede di coordinamento con i responsabili delle unità operative incluse nel dipartimento, ferma restando la loro piena autonomia professionale e clinica:
a) le decisioni in merito all'impiego del personale;
b) la gestione, entro il budget prefissato degli istituti economici contrattuali quali il lavoro straordinario, l'incentivazione per la produttività, la pronta disponibilità e la formazione permanente del personale;
c) l'individuazione e la proposta alla direzione dell'ospedale dei moduli organizzativi di cui all'articolo 15 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché il monitoraggio dell'andamento e dell'attività dei medesimi per il loro rinnovo;
d) le decisioni sulle questioni operative del dipartimento.
4. Al direttore di dipartimento funzionale compete il coordinamento di più unità operative che concorrono al raggiungimento di un obiettivo comune, e può disporre a tal fine di risorse specifiche.
Art. 16 Valutazione dell'attività ospedaliera.
1. In attuazione di quanto disposto dalle leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e 14 settembre 1994, n. 56, l'articolazione ospedaliera del sistema informativo deve essere in grado di rappresentare adeguatamente la casistica trattata dall'ospedale ed il correlato consumo di risorse, ciò al fine di:
a) realizzare interventi di verifica e revisione della qualità dell'assistenza (VRQ);
b) verificare e correggere l'assegnazione delle risorse in funzione delle caratteristiche della casistica trattata.
Art. 17 Assistenza specialistica ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale.
1. Il fabbisogno di prestazioni specialistiche è previsto dal direttore generale coadiuvato dal direttore sanitario dell'Unità locale socio-sanitaria, secondo quanto disposto dal comma 4, individuando la quota da erogarsi in sede ospedaliera e quella da erogarsi in sede territoriale, ed altresì la quota per la quale avvalersi delle istituzioni sanitarie accreditate e dei professionisti. Il direttore generale può avvalersi delle strutture ospedaliere accreditate di cui all'articolo 14 comma 5 per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali, secondo le medesime modalità alle quali sono assoggettate le strutture che forniscono esclusivamente prestazioni ambulatoriali.
2. L'organizzazione tecnico-professionale e la gestione dell'attività specialistica competono, al dirigente dell'ospedale per quanto riguarda il poliambulatorio ospedaliero e al responsabile di distretto per quanto riguarda l'attività svolta in ambito territoriale.
3. Le istituzioni convenzionate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerarsi accreditate.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana direttive per disciplinare i rapporti tra le unità locali socio-sanitarie ed i soggetti accreditati di cui ai commi 1 e 3.
5. L'intera attività specialistica deve essere gestita unitariamente, indipendentemente dalla pluralità delle strutture erogatrici.
a) tutela della salute delle persone anziane;
b) prevenzione e tutela dell'handicap;
c) tutela della salute mentale;
d) tutela materno-infantile;
e) prevenzione e cura delle tossicodipendenze.
2. In particolare, i provvedimenti attuativi dei progetti obiettivi di cui alla lettera c) ed e) del comma 1 prevedono l'istituzione del dipartimento per la salute mentale e del dipartimento delle dipendenze, entrambi di tipo funzionale per obiettivi, in armonia con quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, lettera a) della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56. I medesimi provvedimenti definiscono altresì le metodologie di intervento e specificano i criteri di organizzazione e localizzazione delle strutture dipartimentali. Tali dipartimenti sono funzionalmente inseriti in un distretto.
3. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede ad aggiornare i programmi di cui alla legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 in materia di:
a) prevenzione e cura delle malattie oncologiche;
b) trapianti e prelievi d'organo e di tessuto;
c) assistenza ai pazienti nefropatici cronici;
d) prevenzione e monitoraggio dell'AIDS e delle malattie infettive con priorità relativamente all'assistenza psicologica e domiciliare alle persone affette da infezione HIV;
e) prevenzione e cura delle coagulopatie congenite.
Art. 19 Formazione del personale.
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana direttive in tema di formazione ed aggiornamento degli operatori sanitari e sociali, individuando le figure professionali, le relative priorità formative, i criteri e le modalità di accesso al lavoro nei servizi.
2. Le direttive di cui al comma 1 riguardano le seguenti specifiche aree di intervento:
a) la formazione del personale dell'area sanitaria finalizzata all'accesso ai ruoli dirigenziali secondo il protocollo d'intesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56;
b) la formazione del personale amministrativo finalizzata all'accesso alle qualifiche dirigenziali e direttive nonché alla formazione permanente delle medesime;
c) la formazione del personale dell'area sociale con particolare riguardo ai profili di addetto all'assistenza e di educatore professionale-animatore nonché all'aggiornamento del personale in servizio.
Art. 20 Organizzazione regionale.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e successive modifiche ed integrazioni, la Regione riorganizza la struttura regionale per svolgere attività di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere e per fornire alle stesse il necessario supporto tecnico anche ai fini del controllo di gestione e della valutazione delle qualità delle prestazioni socio-sanitarie.
2. Per finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare:
a) da esecuzione a quanto disposto dall'articolo 48, commi 2 e 4, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55;
b) approva i programmi settoriali relativi alla realizzazione delle azioni strumentali di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24, avvalendosi per la loro realizzazione anche del supporto di istituti, enti o società pubblici e privati.
Art. 21 Sistema informativo socio-sanitario.
1. Sono finalità del sistema informativo socio-sanitario:
a) l'estensione della rete informativa e la sua interrelazione;
b) la qualificazione della base dei dati;
c) lo sviluppo di criteri e metodologie per il monitoraggio e la verifica dei risultati attesi dell'attività sanitaria;
d) l'ottimizzazione dell'accesso da parte degli utenti del Servizio socio-sanitario regionale.
2. Sono risultati attesi per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56:
a) il sotto-sistema informativo epidemiologico;
b) il sotto-sistema informativo di ospedale;
c) il sotto-sistema informativo per la prevenzione e la tutela della salute collettiva;
d) il sotto-sistema informativo territoriale socio-sanitario.
3. Sono indicazioni organizzative:
a) l'individuazione della struttura organizzativa regionale alla quale fanno capo la gestione e l'indirizzo evolutivo del sistema informativo sanitario;
b) la promozione di sviluppo in aree specifiche di interesse regionale, il coordinamento e l'organizzazione delle iniziative e dei sistemi informativi locali e l'organizzazione complessiva dell'attività del sistema informativo socio-sanitario;
c) l'indirizzo e la verifica dei flussi informativi con le Unità locali socio-sanitarie e le aziende ospedaliere e con i Ministeri della sanità e degli affari sociali;
d) la specializzazione all'interno del programma settoriale delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali necessarie.
Art. 22 Osservatorio epidemiologico.
1. E' finalità dell'osservatorio epidemiologico fornire le informazioni epidemiologiche necessarie al processo di programmazione e di valutazione dell'efficacia degli interventi socio-sanitari.
2. Sono risultati attesi la disponibilità di informazioni epidemiologiche necessarie a supportare ogni atto di programmazione e di controllo.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede a dettare i criteri relativi all'organizzazione dell'osservatorio epidemiologico.
4. Sono indicazioni per l'attuazione dell'osservatorio epidemiologico:
a) l'individuazione della struttura organizzativa regionale alla quale fanno capo la gestione e l'indirizzo evolutivo dell'osservatorio epidemiologico;
b) la specificazione all'interno del programma settoriale delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali necessarie.
Art. 23 Controllo di qualità.
1. Sono finalità del sistema di controllo di qualità:
a) sviluppare al livello delle Unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere l'audit interno;
b) sviluppare a livello regionale la verifica sistematica del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dalla programmazione.
2. E' risultato atteso la realizzazione di un costante monitoraggio della qualità dei servizi socio-sanitari dalla quale derivino puntuali valutazioni ai fini dell'accreditamento delle strutture erogatrici.
3. Sono indicazioni organizzative:
a) l'individuazione della struttura organizzativa regionale alla quale fanno capo la gestione e l'indirizzo evolutivo del controllo di qualità;
b) la promozione di sviluppi in aree specifiche di interesse regionale, il coordinamento e l'orientamento delle iniziative e delle attività locali e l'organizzazione complessiva dell'attività di controllo della qualità;
c) la specificazione all'interno del programma settoriale delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali necessarie.
Art. 24 - Accreditamento.
1. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la richiesta dell'accreditamento delle istituzioni sanitarie pubbliche e private, la concessione, l'eventuale verifica e gli accertamenti periodici.
2. La Giunta regionale approva, altresì, il sistema di remunerazione e prestazione che dovrà tener conto dei costi di produzione nonché, tra l'altro, dei seguenti criteri:
a) differente livello di organizzazione;
b) garanzia di continuità assistenziale distribuita nell'arco temporale convenuto;
c) progressiva riduzione tariffaria in caso di superamento della quota di prestazione convenuta per l'anno di riferimento.
Art. 25 Sperimentazioni organizzative.
1. La Regione effettua sperimentazioni organizzative, nella ricerca di più efficienti modelli di governo per l'uso delle risorse finalizzate a raggiungere gli obiettivi prefissati nell'organizzazione socio-sanitaria.
2. Con singoli provvedimenti, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina la materia oggetto della sperimentazione organizzativa, delimita gli ambiti e le aree territoriali interessate, fissa gli obiettivi da perseguire, l'assetto strutturale e tecnico funzionale dei servizi, la durata della sperimentazione e le modalità di verifica dei risultati.
2. Con provvedimento della Giunta regionale è ripartita la quota di riserva di cui all'articolo 26, comma 4, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, per il conseguimento del riequilibrio territoriale, da attuarsi nell'arco temporale di vigenza della presente legge, secondo assegnazioni rapportate al riequilibrio necessario.
3. Le eventuali quote della riserva di cui al comma 2 non assegnate entro il 30 settembre di ogni anno vanno ripartite proporzionalmente tra tutte le Unità locali socio-sanitarie.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, indica gli specifici obiettivi di intervento negli investimenti sanitari, sulla base delle politiche e degli indirizzi della presente legge ed emana gli indirizzi per orientare le scelte prioritarie delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende per l'effettuazione degli investimenti.
5. La Giunta regionale a seguito dell'apposizione del visto di congruità di cui all'articolo 39 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, sul bilancio economico preventivo ed il budget generale delle Unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere e sulla base degli indirizzi in materia socio-sanitaria, definisce l'ammontare complessivo regionale e l'ammontare degli indebitamenti che ciascuna Unità locale socio-sanitaria ed azienda ospedaliera può contrarre, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, dell'articolo 6, commi 2 e 3, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, per il finanziamento degli investimenti in sanità.
Art. 27 Criteri e procedure per la ripartizione del Fondo sociale regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo sociale regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base degli indirizzi esplicitati nei commi seguenti.
2. Il Fondo sociale regionale è ripartito come segue:
a) per il finanziamento di iniziative di interesse regionale;
b) a favore dei comuni per la gestione delle funzioni sociali subordinatamente alla stipula della convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge;
c) a favore delle Unità locali socio-sanitarie quale concorso per la gestione attività previste dal Piano sanitario nazionale approvato con DPR 1 maggio 1994, in materia di non autosufficienza, disabilità, tossicodipendenza, attività consultoriale familiare.
3. La Giunta regionale assegna risorse finalizzate del Fondo sociale regionale a favore dei comuni che delegano le Unità locali socio-sanitarie o stipulano accordi di programma per la gestione delle funzioni ad elevata integrazione socio-sanitaria.
4. I comuni partecipano, in aggiunta alle assegnazioni del Fondo sociale regionale, al finanziamento delle funzioni attribuite in gestione alle Unità locali socio-sanitarie attraverso l'erogazione di somme, determinate su base procapite, tenuto conto della tipologia dei servizi e degli utenti, definite dalla rappresentanza della Conferenza dei sindaci.
5. La Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità per determinare un concorso finanziario degli utenti dei servizi sociali ed a elevata integrazione socio-sanitaria.
Art. 28 Indirizzi e prescrizioni in materia di personale sanitario e sociale.
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali dei servizi sanitari delle Unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale in esubero, ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Nell'emanare i suddetti criteri e relativamente all'assetto organico del personale sociale delle Unità locali socio-sanitarie, di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, come modificata dalla legge regionale 11 marzo 1986, n.8, la Giunta regionale tiene conto dei seguenti parametri di riferimento:
a) organizzazione amministrativa dei servizi;
b) entità e tipologie dei servizi attivati;
c) entità e tipologie dei servizi da attivare;
d) entità e tipologie dei servizi gestiti in convenzione;
e) risorse finanziarie disponibili proprie e/o messe a disposizione da altri enti pubblici e privati.
3. Sono sottoposti al visto di conformità della Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui al comma 1, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, e seguenti atti delle Unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere:
a) ridefinizione complessiva delle dotazioni organiche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato ed integrato dal successivo decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e del Capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e le sue successive modifiche ed integrazioni;
b) aggiornamento biennale delle dotazioni organiche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4. All'interno delle dotazioni complessive il governo del personale spetta al direttore generale.
Art. 29 Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55.
1. L'articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 è così sostituito:
"Articolo 40 - Collegio dei revisori.
1. La designazione del componente del collegio dei revisori di competenza regionale è effettuata dalla Giunta regionale.
2. Al collegio dei revisori spettano funzioni di:
a) vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;
b) vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
c) esame e valutazione del bilancio di esercizio.".
Art. 30 Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è così sostituito:
"4. La Giunta regionale, avvalendosi delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni, delle comunità montane, delle province, le università, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori sanitari, le sezioni provinciali della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, gli organismi di volontariato, il privato sociale e le associazioni di autotutela dei diritti dei cittadini, adotta il piano socio sanitario regionale e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.".
2. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è abrogato.
Art. 31 Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.
1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è così sostituito:
"3. Le modifiche degli ambiti territoriali delle unità locali socio-sanitarie e l'individuazione delle aziende ospedaliere di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate con legge regionale sentiti gli enti locali interessati. Le modifiche hanno efficacia a partire dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore della legge regionale.".
Art. 32 Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è così sostituito:
"1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme delibera della Giunta regionale."
Art. 34 Nucleo tecnico.
1. Nelle more della riorganizzazione della regione in sede di recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è istituito un nucleo tecnico quale struttura organizzativa della regione, afferente alle strutture degli assessorati alla sanità ed ai servizi sociali, dotata di autonomia tecnica.
2. Sono finalità del nucleo:
a) fornire ausilio tecnico-professionale all'attività della Giunta regionale nell'ambito dell'accreditamento e del controllo di qualità;
b) supportare la realizzazione delle azioni strumentali della programmazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e delle attività di cui al Capo VI della presente legge.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, disciplina le modalità organizzative e le funzioni del nucleo, nonché le modalità di esercizio dell'azione di supporto prevista dalla lettera b) del comma 2.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, ad esclusione della spesa per il personale regionale, sono imputati al capitolo n. 60009 del bilancio di previsione - fondo sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione (legge 27 dicembre 1983, n. 730 e legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 - articolo 17) realizzazione progetti-obiettivo, programmi e azioni programmatiche.
Art. 35 Disposizioni transitorie e finali.
1. Le disposizioni del piano socio-sanitario regionale 1989/1991 di cui alla legge regionale 20 luglio 1989, n. 21, e del piano sociale regionale 1989/1991 di cui alla legge regionale 20 luglio 1989, n. 22, in quanto non in contrasto con le norme della legislazione regionale e nazionale vigente nonché con le norme della presente legge, mantengono la loro efficacia sino a quando non siano approvati gli specifici provvedimenti del piano socio-sanitario regionale 1996/1998 di cui all'articolo1, comma 2.
2. Per quanto concerne le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti, rimane confermato quanto previsto dalla legge regionale 15 novembre 1994, n. 65.
3. il terzo piano sangue e plasma regionale per il triennio 1994/1996, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento del 15 dicembre 1994, n. 1050, è adeguato alla normativa statale vigente con le modalità previste dall'articolo 14, comma 1.
Documento di indirizzo del consiglio regionale per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Veneto 1996-1998
Premessa
Questo documento contiene gli indirizzi espressi dal Consiglio regionale sui diversi ambiti della politica socio-sanitaria, che dovranno essere attuati mediante i successivi provvedimenti della Giunta regionale.
Sono qui pertanto individuate le priorità sulle quali va orientato il Servizio sanitario regionale durante il prossimo triennio.
1.1. Il contesto
Il terzo Piano socio-sanitario regionale (PSSR) veneto vede la luce in un inteso momento di trasformazione all'intero settore socio-sanitario, principalmente dovuto alla contrazione delle risorse finanziarie disponibili e al progressivo aumento della domanda di servizio legato all'invecchiamento della popolazione.
Ad un periodo di espansione dell'offerta caratterizzata da un impegno di programmazione rivolto a coordinare la crescita delle strutture e diversificare l'offerta di prestazioni, succede una fase che richiede il miglioramento dell'accessibilità dei servizi e la ridistribuzione delle risorse all'interno del settore.
Tutto ciò induce ad un globale ripensamento delle finalità della programmazione regionale, che deve puntare allo sviluppo qualitativo del Servizio sanitario regionale ed alla razionalizzazione dell'impiego delle risorse.
Sotto questa prospettiva la trasformazione in atto si presenta come una opportunità positiva da cogliere e una sfida da affrontare.
Sono infatti ormai mature le condizioni per concretizzare un modello globale di servizi socio-sanitari, come sistema di oggetti istituzionali e professionali, in un quadro integrato di responsabilità e di risorse.
Una prima esigenza è quindi quella di superare i concetti negativi di sanitario e di sociale, impropriamente associati e spesso confusi con servizi settoriali e poco orientati a collaborare in vista di obiettivi comuni.
L'idea positiva di sanitario e di sociale va invece proposta per tutti i servizi, quelli strettamente sanitari e quelli più propriamente sociali, con particolare riguardo ai servizi ad elevata integrazione socio-sanitaria. Questa nuova cultura si realizza quando:
a) tutti i servizi si prefiggono obiettivi di benessere e di salute in senso globale, andando oltre la dimensione curativa o di momentaneo superamento della condizione di bisogno;
b) la politica dei servizi per le persone marcia di pari passo con la politica economica, la politica del territorio, in una logica unitaria, volta a costruire un bene comune;
c) tutti i cittadini, compresi gli immigrati extracomunitari che dimorano sul territorio regionale anche se non appartenenti a stati per i quali sussista trattamento di reciprocità, hanno uguali opportunità di accesso alle attività ed alle prestazioni socio-sanitarie erogate dalle strutture pubbliche, private e del privato sociale accreditate, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 9/1990, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa;
d) i livelli minimi di servizi sono definiti e resi operanti come opportunità da garantire a tutti i cittadini;
e) le sedi in cui si effettuano le scelte di politica sanitaria e sociale coincidono con i luoghi in cui si evidenziano i bisogni ed in cui vive la comunità locale;
f) tutti i soggetti sociali, espressivi della comunità, possono concorrere al conseguimento di obiettivi comuni, partecipando alla lettura dei bisogni, alla definizione delle priorità e al controllo dei risultati.
1.2. Una nuova cultura gestionale
L'organizzazione vigente dei servizi socio-sanitari dovrà essere gradualmente rivista, per superare processi di rigida codificazione degli interventi e dei servizi che penalizzano soprattutto le persone più deboli.
Questo andamento, in una situazione congiunturale caratterizzata da forte contrazione della spesa, ha come conseguenza che la maggior parte dei bilanci degli Enti pubblici risulta vincolata da costi fissi, che rendono impraticabili forme di gestione economica per obiettivi. E' perciò neccessario svincolare una parte di tale risorse per impegnarle in iniziative diverse e alternative.
Questa idea deve trasformarsi in azione tenendo conto che la prima scelta in questa direzione consiste nel rivedere i meccanismi di finanziamento, fino ad ora utilizzati, al fine di superare sperequazioni ed automatismi, che ostacolano i neccessari cambiamenti.
1.3. Promuovere responsabilità e solidarietà
La Regione, con la legge regionale n. 56/1994 ha riorganizzato l'assetto gestionale dei servizi sanitari, introducendo nuove regole per il loro governo, responsabilizzando i centri direzionali e vincolando il loro funzionamento ad un sistema di programmazione flessibile, fondato su una valutazione sistematica del rapporto fra obiettivi, risultati e investimenti per conseguirli.
Per valorizzare questa nuova impostazione, la Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, formula criteri per la verifica delle capacità organizzative e gestionali dei direttori generali, nonché i criteri generali da seguire per le conferme o le nomine.
Inoltre la legge n. 142/1990 individua nel Comune il soggetto che rappresenta la comunità locale, in quanto soggetto primario, titolare della promozione del benessere dei cittadini. A partire da questo riferimento, il Piano intende riconoscere nella comunità locale non solo la destinataria degli interventi, ma anche la realtà capace di esprimere bisogni, di sviluppare risposte, di selezionare le priorità di intervento, rispettando le responsabilità attribuite dal legislatore ad ogni soggetto pubblico.
L'insieme dei diversi soggetti, istituzionali e non, nel rispetto delle specificità, ruoli e competenze di ognuno, è cointeressato e corresponsabile nell'attuazione del piano sulla base di accordi di programma che sono la condizione strumentale per meglio esprimere i doveri costituzionali di solidarietà sociale in modo collaborativo.
In questa logica la comunità locale è lo spazio privilegiato per la costruzione di salute. In essa è possibile realizzare l'incontro delle responsabilità per favorire integrazione tra diversi soggetti sociali, valorizzando al meglio le risorse disponibili e aggregando risorse aggiuntive.
Nello stesso tempo, l'adozione del Piano sanitario nazionale e di alcuni progetti obiettivo settoriali, a livello governativo, consente di avere già a monte una cornice programmatoria da cui partire per collocare, a livello regionale, obiettivi specifici, azioni e risorse.
Su queste basi, con questo Piano, la Regione intende avviare un processo programmatorio, articolato per fasi in cui, in una prima fase, la legge di Piano definisce:
a) gli assetti istituzionali;
b) gli obiettivi strategici;
c) le modalità di integrazione sociale e sanitaria, in ambiti territoriali omogenei;
d) le forme di finanziamento;
e) le modalità organizzative generali;
f) i progetti obiettivo e i piani settoriali.
In una seconda fase la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, nonché i soggetti interessati, e secondo quanto propone il presente Documento di Indirizzi, provvederanno ad adottare gli atti deliberativi attraverso i quali vengono approvati i provvedimenti esecutivi ad attuare i contenuti della legge di Piano.
Questa impostazione rende più snello il processo di programmazione, come già si è positivamente operato con la legge regionale n. 39/1993 sul riordino ospedaliero, fissando in legge obiettivi strategici, standard e vincoli fondamentali, azioni strumentali e procedure di attuazione e attribuendo al Consiglio regionale ovvero demandando alla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e i soggetti interessati, il successivo sviluppo delle materie di programmazione, in programmi di intervento di area specifica a tutela della salute (progetti obiettivo) o in piano settoriali, previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 56/1994.
Questa procedura consentirà in particolare di recepire in termini adeguati le differenti esigenze di programmazione del settore sociale, sanitario e ad elevata integrazione socio-sanitaria, sotto forma di standard organizzativi e funzionali.
Con la recente approvazione delle leggi regionali di organizzazione e di contabilità si sono poste le basi per sviluppare l'aziendalizzazione, cioè un sistema di aziende operanti su basi di autonomia e responsabilizzazione.
In questa logica i responsabili delle Aziende ULSS, delle Aziende ospedaliere e dei servizi sociali comunali devono avere dalla Regione e dai Comuni i riferimenti fondamentali per la propria azione, individuando i percorsi più idonei per conseguirli, nella consapevolezza che il raggiungimento dei risultati è il criterio per verificare sistematicamente l'efficacia degli investimenti.
Di conseguenza la programmazione socio-sanitaria non entra nel dettaglio dell'organizzazione dei servizi e delle loro prestazioni, ma fissa obiettivi e priorità di utilizzo delle risorse (in particolare quelle in conto capitale e per l'innovazione), definendo standard essenziali di funzionamento, responsabilità, indicatori e procedure di verifica, e nel contempo demandando al livello locale la ricerca delle migliori possibilità per raggiungere gli obiettivi nel rispetto del budget assegnato.
3. FINALITA ED OBIETTIVI DEL PIANO
Occorre operare una distinzione ed una specificazione tra finalità, obiettivi strategici ed obiettivi specifici, dedicando alla problematica una rilevante attenzione, sia sul piano tecnico che su quello politico, in quanto ciò che ci si propone di raggiungere deve essere preventivamente verificato sul piano della sua perseguibilità tecnica, della disponibilità di risorse commisurate, delle condizioni organizzative, delle possibilità di verifica puntuale successiva sul raggiungimento dei risultati attesi.
Delegificazione non significa infatti assenza o rinuncia alle regole, ma l'adozione consapevole e responsabile di strumenti diversi, più flessibili ed adeguati per definire le regole.
In primo luogo è possibile proporre la seguente distinzione e proposta di contenuti.
Per quanto concerne le FINALITA' si ritiene siano ancora sostanzialmente valide quelle stabilite dall'articolo 2 della legge regionale n. 21/1989 che sono riproposte nell'articolato di legge con qualche perfezionamento ed integrazione ed in particolare sono individuabili in:
a) promozione e tutela della salute individuale e collettiva fisica e psichica dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità mediante interventi finalizzati alla rimozione delle cause di nocività, di disagio e malattia, potenziando in particolare le attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e garantendo altresì la continuità terapeutica ed assistenziale;
b) erogazione di livelli uniformi di assistenza, che superino gli squilibri fra domanda e offerta di servizi socio-sanitari nelle diverse aree del territorio regionale;
c) realizzazione della piena integrazione programmatica ed operativa tra servizi sanitari e socio-assistenziali e tra le loro rispettive articolazioni interne entro ambiti territoriali omogenei;
d) raggiungimento di una più elevata efficacia e produttività del sistema di servizi socio-sanitari regionali, migliorando la qualità dei servizi resi e l'uso delle risorse;
e) promozione della partecipazione e sviluppo delle diverse forme di collaborazione ed accordo tra le istituzioni pubbliche e non, ivi compresa la sanità militare, e tra queste e l'Università, e il comparto privato;
f) valorizzazione della solidarietà organizzata e della famiglia come condizioni qualitative per una maggiore tutela della persona;
g) contrasto e riduzione delle condizioni di rischio e di emarginazione psicosociale nella popolazione;
h) umanizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e dei servizi residenziali per non autosufficienti, ivi comprese le case alloggio per malati di AIDS.
La verifica del loro perseguimento può e deve essere effettuata come complessiva valutazione del raggiungimento degli obiettivi strategici.
Per quanto attiene agli OBIETTIVI STRATEGICI SULLA DOMANDA E SULL'OFFERTA, si tratta di indicare traguardi misurabili anche se non espressi in termini quantitativi:
a) riduzione della mortalità e morbilità dovuta a malattie dell'apparato circolatorio e a neoplasie maligne;
b) riduzione della mortalità ed invalidità per incidenti sul lavoro;
c) la riduzione e la tendenziale eliminazioni delle morti e delle condizioni invalidanti conseguenti ad inadeguatezze del sistema di soccorso e a intempestiva o inadeguata organizzazione sanitaria;
d) riduzione della mortalità e della morbilità ed invalidità susseguenti a cause sociali e a condizioni di disagio ed emarginazione;
e) prevenzione e riduzione danno connesso all'uso di sostanze psicotrope, tabacco e alcool;
f) riduzione del tasso di ospedalizzazione al 160 per mille;
g) l'estensione in ogni zona del territorio regionale, dei valori più bassi dei tassi di nati-mortalità, di mortalità perinatale, di mortalità infantile e invalidità conseguenti anche a intempestivi o inadeguati interventi sanitari;
h) contrasto all'istituzionalizzazione impropria o precoce di anziani e persone non autosufficienti;
i) riduzione della morbilità e mortalità dovute a malattie infettive prevenibili;
l) controllo integrato delle zoonosi e raggiungimento della qualifica di regione ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica.
E' evidente che per ciascuno di questi vi debbono essere corrispondenti interventi sul versante dell'offerta, valutando se le risorse disponibili nella rete di servizi sono già sufficienti al loro raggiungimento e necessitano solo di riorganizzazione (esempio obiettivi dell'area materno infantile) oppure se vanno previste azioni e risorse specifiche e aggiuntive nelle strutture e nelle politiche proposte nei progetti obiettivo (esempio incremento dell'assistenza domiciliare integrata "ADI") e nei piani settoriali (esempio emergenze sanitarie).
In questa fattispecie, allora, l'obiettivo strategico sulla Domanda si traduce in OBIETTIVI SPECIFICI SULL'OFFERTA, specifici in quanto definiscono standard di risorse dedicate alla dotazione strutturale ed all'organico minimo, le modalità organizzative principali (esempio la unità valutativa-operativa nel progetto anziani), le condizioni organizzative che le ULSS debbono predisporre (esempio individuazione e formazione dei responsabili), gli indicatori di verifica (esempio numero anziani in ADI sulla popolazione anziani residente, o numero di malati di AIDS e malati oncologici in assistenza domiciliare o in ospedalizzazione domiciliare). Tali obiettivi specifici sono individuati in:
a) la piena attuazione della Carta dei Servizi;
b) responsabilizzazione nella gestione dei servizi sanitari e sociali, nell'impiego delle risorse e nel raggiungimento dei risultati;
c) perseguimento di livelli uniformi di assistenza sul territorio regionale e della qualità dei servizi anche attraverso la formazione mirata degli operatori;
d) completamento e potenziamento della rete dei servizi di emergenza sanitaria;
e) riduzione progressiva del disavanzo a carico del bilancio regionale mediante un contenimento della spesa per il livello assistenza ospedaliera, in coerenza con quanto previsto dalla attuazione della LR n. 39/1993;
f) redistribuzione della suddivisione della quota capitaria a favore della medicina preventiva e territoriale;
g) valorizzazione del distretto socio-sanitario come ambito privilegiato di integrazione operativa;
h) costruzione di un sistema di valutazione della qualità e dell'efficacia degli interventi;
i) applicazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute nel luogo di lavoro;
l) adeguamento alla normativa comunitaria della produzione, trasformazione, deposito e commercializzazione degli alimenti.
4. IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITA
4.1. Integrazione di titolarità e risorse
La realizzazione del Piano è strettamente correlata allo sviluppo di una nuova cultura delle responsabilità, nei diversi livelli istituzionali e sociali, consapevoli che solo un deciso incontro di responsabilità può produrre condivisione, collaborazione, integrazione fra diverse titolarità e risorse.
Pertanto, se si intende conferire al piano una forza attuativa che superi quella che può derivare dalla mera indicazione di obiettivi e di procedure, non si può prescindere dalla definizione di un sistema di responsabilità sul quale fondare le conseguenti scelte programmatorie.
D'altra parte, l'individuazione di criteri di fondo sui quali improntare un sistema di responsabilità deve tener conto dell'evoluzione che negli ultimi anni ha interessato il settore pubblico al suo interno e nei rapporti con quello privato.
Dal 1990 al 1994 hanno visto la luce una serie di leggi di riforma, che hanno profondamente inciso sulla configurazione giuridica degli assetti istituzionali e dei rapporti che intercorrono fra soggetti sociali.
Dalla legge di riforma delle autonomie locali alla legge sull'elezione diretta del Sindaco, dalla riforma delle ULSS alla razionalizzazione del sistema ospedaliero, dalla riforma del pubblico impiego alle leggi sulla cooperazione sociale e sul volontariato, emerge un quadro composito, nel quale si possono individuare alcuni valori comuni.
Fra questi valori comuni può essere evidenziato sia il riconoscimento di una complessità, che richiede particolare attenzione per differenziare i bisogni e valorizzare le risorse, sia il riconoscimento di un'accresciuta maturità dei soggetti sociali individuali e collettivi. Da tale riconoscimento discende l'opportunità di una più diffusa attribuzione di responsabilità, che è coerente con gli indirizzi legislativi sopra citati.
In particolare, il valore della responsabilità rappresenta una chiave interpretativa di rilievo politico, gestionale e professionale per cogliere il significato della programmazione socio-sanitaria regionale. In esso la responsabilità è intesa sia dal punto di vista della chiarezza dell'attribuzione, sia, soprattutto, da quello dell'allargamento del numero dei soggetti chiamati, a vario titolo, a collaborare per il conseguimento di suoi obiettivi.
Si può anzi affermare che, sotto taluni profili, sono mature le condizioni per superare la tradizionale distinzione fra soggetti pubblici e soggetti privati. In molte realtà locali si è infatti pervenuti ad un assetto socio-istituzionale, nel quale su tale dipartizione si è innestata una configurazione più complessa. In essa, a soggetti usualmente considerati privati, viene riconosciuta anche la possibilità di partecipare alla funzione tipicamente pubblica, di definizione degli obiettivi e dei contenuti della programmazione, oltre che alla realizzazione degli stessi.
In questo modo formazioni sociali, nelle quali i cittadini si aggregano ed operano, possono dare espressione ad una soggettività di rilievo pubblico, in quanto coinvolta nel più ampio sistema delle responsabilità sociali per la promozione e la tutela delle persone. Dalle associazioni di volontariato, dalle cooperative sociali, dalla famiglia stessa, e, in alcuni casi, anche dalle imprese, nasce un nuovo modo di intendere le responsabilità solidaristiche, che impone anche ai soggetti tradizionalmente definiti pubblici notevoli cambiamenti per meglio integrare soggettività e risorse.
Ciò non significa confusione di ruoli, ma partecipazione all'esercizio di funzioni pubbliche da parte di soggetti privati, ferma restando la titolarità della funzione in capo all'ente pubblico, e in particolare alla Regione e agli Enti locali, che, per dettato costituzionale e previsione legislativa, sono tenuti a decidere le priorità, ad approvare i contenuti della programmazione, a valutare i risultati, a garantire l'esigibilità dei diritti.
4.2. Soggetti istituzionali
Ogni soggetto istituzionale è titolare di funzioni che legittimano la sua esistenza, orientato la sua operatività e definiscono la natura dei rapporti che esso è chiamato a sostenere con altri soggetti, pubblici e privati. In forza di questa titolarità, gli competono funzioni di programmazione, gestione, controllo, valutazione, vigilanza e finanziamento delle attività.
L'esercizio della funzione trova di fatto espressione nell'offerta di servizio, che possono essere gestiti direttamente dall'ente o realizzati tramite rapporti collaborativi. In questi casi, la titolarità delle funzioni rimane comunque all'ente competente, anche se il suo esercizio può essere delegato ad altri.
La Regione, le Province, il Comune, le Aziende ULSS e le Aziende ospedaliere, le II. PP.A.B. sono i soggetti pubblici ai quali, a livello locale, sono attribuite le responsabilità di provvedere, attraverso la rilevazione dei bisogni e delle risorse del territorio, alla definizione degli obiettivi della programmazione e alla verifica del loro raggiungimento, in un quadro partecipativo, garantendo:
a) l'effettivo accesso alle prestazioni socio-sanitarie;
b) la partecipazione alla programmazione e alla valutazione dei servizi;
c) l'integrazione attiva fra soggetti, nel complesso sistema delle responsabilità.
L'articolo 3 della legge di riforma delle autonomie locali traccia un quadro sintetico ma compiuto del circuito programmatorio locale, nel quale il Comune - quale ente esponenziale del proprio territorio - collabora con la Regione nella definizione, nella specificazione e nella realizzazione della programmazione socio-economica e territoriale. Le Province esercitano le competenze assegnate dal DL 18.1.1993, convertito nella legge 18.3.1993, n. 67 in materia di interventi sociali ed educativi a favore dei ciechi, dei sordomuti e dei minori riconosciuti dalla sola madre, nonché le funzioni di coordinamento nei confronti dei Comuni previste dalla legge 8.6.1990, n. 142.
Accanto a questi soggetti istituzionali, anche gli altri enti pubblici, presenti nel territorio, sono partecipi della responsabilità relativa alla programmazione e all'attuazione del Piano. In particolare il riferimento va agli enti portatori di competenze più direttamente connesse ai settori sociali e sanitari: la Scuola, le articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro e del Ministero di Grazia e Giustizia, le Aziende Speciali degli Enti locali, gli IACP, ecc. Tutto ciò nel quadro degli istituti di partecipazione e delle garanzie di trasparenza e di funzionalità procedimentale contenuti nelle leggi 142/1990 e 241/1990 e di integrazione e razionalizzazione territoriale, già presenti nel DPR n. 616/1977 e nella legge n. 833/1978.
Con le riforme attuate dai Decreti Legislativi nn. 502 e 517 e dalla legge regionale n. 56/1994, le Usl, di cui alla legge n. 833/1978, sono state trasformate, assumendo personalità giuridica, e sono state trasferite dalla sfera di competenza comunale a quella regionale, diventando enti strumentali della Regione.
Nel contempo esse continuano ad essere portatrici di funzioni, nell'ambito dei servizi sociali, con rilevante contenuto sanitario, oltre che essere possibili destinatarie di deleghe gestionali da parte dei Comuni, offrendo così la duplice opportunità di: concorrere all'integrazione fra servizi sanitari e sociali e di rappresentare una dimensione territoriale adeguata per la gestione dei servizi stessi.
Il processo programmatorio regionale valorizzerà tra i soggetti istituzionali in modo particolare le II.PP.A.B. che hanno raggiunto nella Regione rilevanti livelli di qualità nella erogazione dei servizi. Tuttavia gli obiettivi di efficienza-efficacia peraltro applicati all'intero comparto sociale di aziendalizzazione nelle modalità gestionali, che si consegue attraverso anche l'adozione del controllo di gestione, la programmazione di bilancio per obiettivi, la valutazione dei carichi di lavoro.
La programmazione regionale dovrà altresì tendere a fissare le dotazioni massime dell'offerta favorendo i processi di riconversione ed ammodernamento delle strutture esistenti, nel rispetto delle direttive contenute nella delibera della Giunta regionale n. 2034 del 10.5.1994 che colloca le II.PP.A.B. fra i soggetti che partecipano alla predisposizione del piano di zona ed i servizi, dalle stesse erogati, elementi costitutivi della "rete" territoriale predisposta per la risposta ai bisogni.
4.3. Soggetti sociali
Il PSSR, nella prospettiva di sviluppare il sistema dei servizi alla persona, considera con particolare interesse gli enti morali, le organizzazioni di volontariato, le famiglie, le cooperative sociali, gli enti con finalità religiosa, le libere associazioni.
Questi soggetti concorrono, in forma autonoma e in forma collaborativa, alla realizzazione di un più compiuto sistema di servizi alle persone, nella logica di una comunità solidale, che produce le condizioni per il proprio sviluppo.
In questo quadro un ruolo particolarmente efficace viene esercitato dalla famiglia, intesa come sede primaria di solidarietà, di cura e di promozione umana. Le istituzioni e i servizi devono guardare ad essa come a un soggetto attivo e non solo come destinataria dei servizi, in una logica di piena valorizzazione delle sue funzioni sociali.
All'interno di questa logica, la distinzione fra pubblico e privato va integrata con quella fra istituzionale e sociale, comprendendo nel novero dei soggetti sociali quelli che, esercitano un ruolo pubblico, operano nel sistema dei servizi socio-sanitari e influiscono in misura significativa nella loro qualificazione. Nella categoria dei soggetti sociali vanno quindi comprese le organizzazioni prive di finalità di lucro, che operano nel sistema dei servizi socio-sanitari, quali cooperative sociali, fondazioni e associazioni riconosciute, associazioni di volontariato, famiglie.
Possono anche essere compresi quei soggetti che, pur avendo finalità di lucro, intendano collaborare con le istituzioni per realizzare gli obiettivi del Piano, contribuendo alla sua attuazione. Con una scelta coerente con i più recenti indirizzi legislativi, il Piano attribuisce a questi soggetti un ruolo strumentale nella partecipazione all'esercizio di funzioni tipiche dei soggetti istituzionali.
4.4. Rapporti tra istituzioni e formazioni sociali
Il rapporto collaborativo tra soggetti istituzionali e soggetti sociali deve rappresentare sempre più un dato costante e un modello di azione della pubblica amministrazione. E' pertanto necessario che ogni soggetto operi nella prospettiva di compartecipare: la progettualità comune, le risorse disponibili, le responsabilità in ordine ai risultati attesi.
Per muoversi in questa direzione occorre consolidare modelli operativi facilitanti la programmazione partecipata, la responsabilizzazione nella gestione, la valutazione degli interventi, nel rispetto delle diversità e delle competenze. Lo stesso privato con finalità commerciali, nella misura in cui concorre alla realizzazione di servizi di pubblico interesse, deve agire all'interno di questa logica.
Nei casi in cui il rapporto tra soggetti diversi configuri una delega a gestire servizi in attuazione di una funzione istituzionale, il rapporto convenzionale deve contenere elementi tali da garantire: livelli qualitativi di prestazione; efficienza operativa; continuità delle attività; idoneità e qualificazione professionale; rispetto dei diritti e della dignità delle persone; garanzia di accessibilità; modalità di verifica correnti e finali.
5. LA STRATEGIA DELL'INTEGRAZIONE
La strategia regionale dell'integrazione va intesa nella più ampia accezione di "integrazione delle politiche socio-sanitarie e di queste con quelle sociali" secondo gli obiettivi proposti dall'OMS.
In un sistema sanitario, già contrassegnato da elementi di frammentazione interna, occorre evitare che la necessaria introduzione di meccanismi di maggior separazione tra domanda ed offerta, di valorizzazione delle singole prestazioni, di responsabilizzazione economica delle singole strutture ed unità operative si traduca in ulteriori tendenze alla separazione.
Non solo, è ormai diffusa l'esigenza di compiere un salto di qualità all'integrazione tra politiche socio-sanitarie e politiche facenti capo ai Comuni, rifuggendo da una tendenza alla divaricazione tra Aziende ULSS e Comuni, pur all'interno delle compatibilità e distinzioni di ruoli fissate dai decreti legislativi n. 502/1992 e n. 517/1993.
Queste riguardano anche le modalità di integrazione tra Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere in quanto i presidi ospedalieri di Padova e Verona devono mantenere le connessioni organiche con l'intera rete ospedaliera veneta e rappresentano fulcri con funzioni regionali multizonali sia per la specialistica, la ricerca e la didattica. La convenzione Azienda-Università-Regione dovrà specificare queste competenze.
L'integrazione tra le strutture interne alla Azienda ULSS riguarda:
a) l'integrazione Dipartimento di Prevenzione/Distretto;
b) l'integrazione Dipartimento di Prevenzione/Ospedaliere: seguendo le linee tracciate dai programmi OMS;
c) l'integrazione Ospedale/Distretto, in particolare, collocando il distretto in un compiuto ruolo di orientamento della domanda e ridefinendo il rapporto medico di base/ospedale in funzione della continuità terapeutica.
Per raggiungere altresì l'integrazione nella sua più ampia accezione, ovvero per conseguire l'obiettivo strategico della gestione integrata dei servizi socio-sanitari il Piano introduce le due condizioni necessarie e fra loro complementari dell'unitarietà degli interventi in ambiti territoriali omogenei e della loro integrazione.
L'unitarietà degli interventi si consegue tramite determinazione della dimensione territoriale ottimale per la gestione dei servizi sociali, attraverso lo strumento della convenzione obbligatoria prevista all'articolo 24 della legge n. 142/1990, esercitando i poteri spettanti alla Regione ai sensi del DPR n. 616/1977 e dell'articolo 3 della legge n. 142/1990.
Al riguardo è opportuno considerare in modo differente la situazione dei comuni capoluogo di provincia, che hanno già una rete organica di servizi sociali, e dei comuni minori che, in relazione alle loro dimensioni, non hanno adeguati organici e professionalità per gestire in modo efficiente ed efficace gli stessi servizi.
L'ambito territoriale più adeguato per la gestione unitaria dei servizi sociali è coincidente con i distretti con riferimento alla nuova organizzazione delle ULSS di cui alla legge regionale n. 56/1994.
In tale ambito i comuni agiscono in modo convenzionato.
La durata della convenzione è coincidente con la durata del PSSR e comunque il termine di validità della convenzione obbligatoria è prorogata fino all'approvazione del successivo PSSR.
L'integrazione è perseguita tramite due strumenti opzionali: la delega di esercizio di funzioni all'ULSS o la stipula di accordi di programma tra comuni convenzionati ed Aziende ULSS.
Strumento privilegiato per conseguire l'integrazione istituzionale ed operativa è il Piano di zona dei servizi sociali, approvato dal Sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Azienda ULSS coincida con quello del Comune o della Conferenza dei Sindaci, così come previsto dall'articolo 8 della legge regionale n. 56/1994.
Il Piano di zona è strumento per:
a) l'analisi dell'evoluzione qualitativa e quantitativa dei bisogni;
b) lo sviluppo di forme di gestione dei servizi adeguate, flessibili e creative;
c) l'integrazione delle risorse pubbliche e private;
d) la creazione di nuove opportunità e la produzione di risorse aggiuntive;
e) la definizione delle prestazioni da erogare, rapportare alle responsabilità dei diversi soggetti e al quadro delle risorse rilevate.
Tale piano è elaborato dai Comuni su iniziativa del Sindaco o dal Presidente della Conferenza dei Sindaci ed è approvato dal Consiglio Comunale, in caso di ULSS monocomunale, o dalla Conferenza stessa con il coinvolgimento di tutti gli enti pubblici interessati ed i soggetti privati operanti nel sistema dei servizi sociali.
Lo stesso Sindaco o Conferenza dei Sindaci che approva il Piano di zona fornisce gli indirizzi programmatici per il Piano di Azienda ULSS: ciò consente l'esplicitazione delle problematiche relative all'integrazione tra le due programmazioni e, conseguentemente, il recepimento del Piano di Zona nel Piano generale dell'ULSS.
I contenuti dello stesso, infatti, costituiscono la base su cui viene stipulato l'accordo di programma tra Comuni ed ULSS, anche tenendo conto delle convenzioni già stipulate in ambito distrettuale tra Comuni.
Sarà poi l'ULSS che in sede di redazione del piano generale attuativo triennale recepirà i contenuti del piano di zona precisando, anche ai fini dell'individuazione degli oneri finanziari ed all'interno dei rispettivi livelli di assistenza, quali saranno gli interventi di propria competenza nei servizi ad elevata integrazione socio-sanitaria con particolare riferimento all'area degli anziani non autosufficienti e a quella del materno-infantile.
Il Direttore dei servizi sociali, sul piano tecnico-operativo, rappresenta la figura chiave di questo raccordo, non solo su entrambi i versanti delle due programmazioni ma anche sul terreno della loro concreta attuazione dal momento che il suo mandato consiste appunto nel garantire la saldatura tecnica sull'intera materia sociale tra ULSS e Comuni, nonché con il volontariato e le altre realtà istituzionali pubbliche e private operanti sul territorio.
In occasione dell'approvazione del bilancio di azienda, il Direttore generale, avvalendosi del Direttore dei servizi sociali, del Direttore sanitario, dei referenti di area di intervento specifica e i dirigenti dei distretti, e la rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, verificano lo stato di attuazione dell'accordo di programma e mettono in atto le eventuali azioni correttive annuali.
La sede ove hanno luogo tutte le attività dei servizi territoriali sanitari e di assistenza sociali e quindi l'integrazione operativa delle stesse, sulla base dei contenuti e delle modalità previste dall'accordo di programma, è il distretto, quale sede di gestione, coordinamento operativo ed organizzativo di tali servizi, giacché esso rappresenta l'ambito organizzativo, funzionale e territoriale ove si sviluppano le dinamiche di integrazione tra servizio e unità operative.
Dal distretto così caratterizzato dipendono tutti i servizi operanti nel territorio, con bacino di utenza distrettuale, siano essi di tipo semi-residenziale, ambulatoriale e domiciliare.
Per i servizi residenziali sanitari e sociali devono essere previste adeguate forme di collegamento e coordinamento con tutti servizi territoriali sulla base di protocolli operativi vincolanti per tutti i soggetti (pubblici e convenzionati) presenti in un determinato ambito territoriale.
A livello organizzativo metodologico l'integrazione è garantita dal responsabile di distretto, il quale fa riferimento ai referenti dei programmi di intervento di area specifica a tutela della salute individuati in:
a) materno-infantile ed età evolutiva;
b) anziani;
c) tossicodipendenze ed alcoolismo;
d) salute mentale;
e) handicap.
6. ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO PIANIFICAZIONE
La legge organizzativa n. 56/1994 ha già definito l'articolazione del processo di programmazione, individuando gli strumenti attuativi nel "piani generali triennali delle ULSS e aziende ospedaliere, nonché loro aggiornamenti annuali" e nei "singoli programmi di intervento e piani settoriali" (articolo 6) e stabilendo che il piano di ULSS "recepisce il piano di zona dei servizi sociali".
Il PSSR, dovrà specificare i contenuti, le modalità di realizzazione a livello locale e di verifica regionale. Un primo criterio deve essere individuato nei termini seguenti:
a) il Piano generale attuativo triennale dell'ULSS non dovrà avere le caratteristiche di analiticità e di esaustività che hanno contrassegnato i piani attuativi del secondo PSSR. Ciò sia in logica conseguenza con le modalità di impostazione e di delegificazione del nuovo PSSR, sia per le nuove caratteristiche di responsabilizzazione e di autonomia delle Aziende e del loro rapporto con la Regione, in particolare sul piano finanziario ai sensi della LR 55/1994.
Certamente il Piano attuativo continua a rappresentare lo strumento attraverso il quale l'Azienda esprime le coordinate su cui intende caratterizzare la propria azione sul medio-lungo periodo, recependo il PSSR e adattandolo alle peculiarità del proprio contesto locale. Tuttavia tale recepimento e specificazione non richiede un dettaglio da progetto esecutivo ma da progetto di massima, di indicazione strategica, in quanto l'effettiva realizzazione avviene sul versante del singolo esercizio di attività;
b) il Piano annuale, i programmi di intervento ed i piani settoriali rappresentano, infatti, gli strumenti principali di programmazione locale attuativa, in quanto sono strettamente raccordati con il bilancio delle Aziende, e concertati con la Regione.
E' in sede di definizione del budget annuale dell'Azienda che si verifica la concreta possibilità di realizzare - anche parzialmente - un obiettivo espresso dalla programmazione regionale e specificato in sede di piano triennale ed è in questa sede che la concertazione Regione/Aziende consente di effettuare quel raccordo tra programmazione e gestione che spesso, nel recente passato, non è intervenuto.
E' evidente che tale configurazione dei rapporti Regione/Aziende muta in modo apprezzabile l'oggetto e la modalità del processo: l'Azienda è più libera nella scelta del proprio percorso attuativo, mentre il controllo regionale interviene sulla verifica del rispetto del budget e sul raggiungimento dei risultati attesi, piuttosto che non sull'espressione formale di intenti programmatori;
c) relativamente al rapporto tra Piano dell'ULSS e Piano di zona dei servizi sociali si è detto che i contenuti del secondo costituiscono il fondamento su cui avviene la stipula dell'accordo di programma tra Comuni e Azienda ULSS i cui contenuti saranno poi recepiti dalla Azienda ULSS, in sede di redazione del piano generale attuativo triennale.
E' necessario qui sottolineare, comunque, che il Piano di Azienda ULSS riguarda tutti i servizi gestiti direttamente dalla stessa e quindi: quelli sanitari, quelli socio-sanitari, nonché quelli socio-assistenziali eventualmente delegati dai Comuni con il meccanismo delle convenzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 55/1994.
7. IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Il Dipartimento di prevenzione non si configura come semplice sommatoria delle funzioni precedentemente attribuite ai servizi di sanità pubblica, ma presuppone un processo di ricomposizione e riconvergenza dei vari servizi su obiettivi comuni: uomo-animale-ambiente.
Al Dipartimento quindi, afferisce tutto il complesso delle attività di prevenzione, sia quelle da espletarsi a livello centrale che quelle da erogare a livello di distretto. Tale scelta organizzativa, ampiamente motivata dall'esigenza di rispondere uniformemente alle prescrizioni legislative e di affrontare unitariamente le problematiche dei rischi per la salute che derivano dall'ambiente sia naturale che antropico, richiede di specificare le modalità con cui avviene il decentramento degli operatori sul territorio dei distretti dell'ULSS.
Il Dipartimento deve avere, un responsabile, di norma a tempo pieno, sovraordinato rispetto ai responsabili dei servizi, che si rapporta col direttore generale e non assume responsabilità di gestione diretta in materia di competenza dei singoli servizi.
In staff al responsabile del Dipartimento vanno strutturate competenze al fine di affrontare le seguenti funzioni specifiche, nell'ambito di competenza del dipartimento:
a) osservazione epidemiologica;
b) flussi informativi di sanità pubblica;
c) educazione sanitaria;
d) verifica e revisione di qualità sulle prestazioni erogate.
Costituiscono azioni strategiche e strumentali di questo comparto:
a) il consolidamento, miglioramento e potenziamento delle attività di prevenzione;
b) la sperimentazione della nuova struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione, con individuazione delle ULSS che svolgono attività multizonali;
c) la individuazione degli interventi di profilassi superati in conseguenza di una diversa situazione epidemiologica e delle aggiornate conoscenze scientifiche;
d) la individuazione di nuove attività di prevenzione per rispondere ai mutati e reali bisogni della collettività;
e) la definizione delle modalità di raccordo con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Padova.
Di quanto sopra si dovrà tener conto in sede di emanazione del programma settoriale di cui all'articolo 12, comma 1, della presente legge, avendo riguardo ai seguenti indirizzi:
a) per consolidare, migliorare e potenziare le attività di prevenzione, nell'arco del triennio di validità del piano, la frazione di quota capitaria ad esse destinata va progressivamente incrementata fino a raggiungere l'importo previsto dai livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale;
b) va tenuto conto che il passaggio delle competenze dai vecchi "settori" al Dipartimento di prevenzione non può essere un semplice cambiamento di denominazione; deve essere invece colta l'occasione per ridefinire le finalità e le modalità di intervento in materia di prevenzione. Inoltre, in ragione della ridotta dimensione di talune ULSS dovranno essere definiti i servizi del Dipartimento che dovranno svolgere funzioni multizonali. E' necessario pertanto procedere ad una sperimentazione, controllata dalla Regione, al fine di definire l'assetto organizzativo definitivo del dipartimento nell'arco del triennio.
In questo ambito va adottato come prioritario il sistema di qualità totale nei servizi del Dipartimento, nella previsione di diffondere a tutti i servizi dell'Azienda ULSS la cultura e la metodologia;
c) è necessario procedere ad un esame critico delle attività di profilassi in atto, sulla base anche dell'esperienza maturata, negli scorsi anni, nella nostra Regione. Va infatti considerato che numerosi provvedimenti di profilassi, costituendo una limitazione della libertà personale, sono autorizzati per evitare un rischio potenziale grave al singolo e/o alla collettività. In tal senso è necessario procedere ad un accurato calcolo del rapporto che intercorre tra il costo del provvedimento ed il beneficio che se ne ricava;
d) l'attività del Dipartimento deve essere orientata:
1) verso l'individuazione e la neutralizzazione di incidenti, infortuni e morti evitabili, anche se questo tipo di attività esula, in parte, da quelle tradizionalmente svolte;
2) verso l'adozione di modalità di autocontrollo negli stabilimenti di produzione, trasformazione e deposito di prodotti alimentari;
e) le attività di supporto strumentale e laboratoristico ai dipartimenti di prevenzione delle ULSS vanno assolutamente garantite dai presidi multizonali di prevenzione e dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Fino alla emanazione della legge regionale di istituzione dall'agenzia regionale di cui alla legge n. 61/1994, la gestione dei presidi multizonali di prevenzione, così come disciplinati dalla legge regionale n. 54/1982, è affidata, con proprio bilancio, all'ULSS capoluogo di provincia. Il personale assegnato ai presidi multizonali di prevenzione ed in servizio alla data del 31.8.93 deve essere utilizzato per i compiti e le funzioni previste dalla citata legge regionale n. 54/1982, a supporto dei Dipartimenti di prevenzione delle ULSS e degli Enti locali del competente territorio provinciale. Fino all'emanazione della citata legge istitutiva dell'Agenzia regionale e del necessario riordino dei controlli ambientali, il Dipartimento di prevenzione continuerà a svolgere le funzioni di igiene ambientale, necessarie al controllo e a supporto degli Enti locali titolari della funzione amministrativa. Nell'ambito della definizione delle funzioni amministrative in materia di igiene ambientale e sanitaria, ripartite tra Regione, Provincie, Comuni e ULSS, è necessaria procedere alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse dell'Azienda ULSS e degli Enti locali, definendo le funzioni in materia di vigilanza igenico-sanitaria di specifica competenza, in particolare attribuendo al Comune quelle di primo livello attinenti al regolamento comunale di igiene e quelle di secondo livello al Dipartimento di prevenzione, in un ambito di collaborazione continuativa;
f) l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, al fine di svolgere la sua funzione di supporto strumentale e laboratoristico in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, dovrà essere organizzato in modo da assicurare, anche con le sue sezioni provinciali, un adeguato servizio all'utenza, comprendente l'accettazione dei campioni, l'effettuazione del servizio diagnostico, la refertazione e la sorveglianza epidemiologica veterinaria.
Le attività di prevenzione collettiva e di tutela della salute della popolazione, nonché di salvaguardia del patrimonio zootecnico, sono svolte dal Dipartimento di prevenzione attraverso azioni svolte ad individuare e rimuovere le cause di rischio che originano dall'uomo, dall'animale e dall'ambiente.
Ferme restando le azioni e gli interventi di prevenzione di consolidata e comprovata efficacia, costituiscono in particolare obiettivi specifici da perseguire e migliorare nell'arco del triennio:
a) profilassi vaccinale obbligatoria e facoltativa;
b) profilassi internazionale;
c) tutela e controllo dell'acqua ad uso potabile;
d) tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, dando in particolare completa attuazione ai decreti legislativi di recepimento delle direttive CEE in materia;
e) profilassi veterinaria ai fini della tutela del patrimonio zootecnico dalla malattia infettive e diffusive e per la tutela della popolazione umana dalle antropozoonosi e per la salvaguardia dell'ambiente;
f) controllo in ambito urbano degli animali domestici e sinantropici;
g) lotta alla diffusione di zoonosi veicolate da vettori (insetti o animali nocivi) anche sulla scorta delle evidenze epidemiologiche emergenti;
h) vigilanza sanitaria sugli allevamenti, con particolare attenzione alla ricerca di residui e contaminanti nell'animale e nell'ambiente ed al controllo ed alla vigilanza sull'impiego del farmaco veterinario;
i) epidemiologia e prevenzione delle malattie cronico-degenerative di importanza sociale;
l) promozione di interventi educativi ad indirizzo nutrizionale, in particolare per le comunità servite da ristorazioni collettive;
m) controllo della presenza di salmonelle negli allevamenti avicoli;
n) individuazione e riduzione degli incidenti, infortuni e morti evitabili attraverso una specifica rilevazione epidemiologica e la predisposizioni di iniziative per promuovere e sviluppare comportamenti corretti;
o) coordinamento delle attività finalizzate alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle neoplasie;
p) promozione della conoscenza e della tutela della salute degli extracomunitari nel più ampio contesto del loro inserimento sociale;
q) promozione di interventi rivolti alla tutela della lavoratrice gravida allo scopo di assicurare condizioni lavorative idonee;
r) promozione nei giovani della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante la collaborazione con gli Istituti Tecnico professionali;
s) promozione di interventi atti ad una più efficace tutela del lavoro minorile;
t) assicurare agli SPISAL di risorse adeguate al fine della promozione della cultura della sicurezza nel mondo del lavoro anche attraverso lo sviluppo di momenti organizzativi, oltre che di vigilanza, anche di assistenza.
In merito ad alcuni dei suddetti obiettivi di consolidata efficacia e da sviluppare nel triennio, si ricorda:
a) il controllo delle malattie infettive nel quale va accentuata la strutturazione attuata in questi anni a costituire flussi speciali di informazione per restituire agli utenti finali le indicazioni raccolte allo scopo di permettere un continuo miglioramento della possibilità periferica di verificare i rapporti costo-benefici delle attività di profilassi;
b) le profilassi vaccinali per la quale si è attivato un piano di miglioramento vaccinale, tuttora in corso, che ha coinvolto nell'intera Regione sia i medici di ULSS sia i pediatri di libera scelta, permettendo di attivare una rete regionale di consulenze prevaccinali e di verifica delle reazioni avverse ai vaccini. Andrà accentuata l'attuale politica di incrementare l'espansione delle vaccinazioni facoltative e di lavorare in stretto contatto con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;
c) la profilassi vaccinale dei viaggiatori internazionali. Si tratta di un fenomeno in netta espansione in tutta la Regione che comporta la necessità di aggiornare e migliorare continuamente la qualità delle consulenze che i nostri servizi sono in grado di fornire;
d) le attività di controllo sull'acqua potabile, di consolidata efficacia, che vanno ampliate al di là del semplice controllo delle caratteristiche chimico microbiologiche delle acque condottate per essere estese al controllo periodico delle fonti di approvvigionamento privato e alle caratteristiche costruttive e alle modalità di approvvigionamento degli acquedotti.
Considerato che i presidi veterinari multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale n. 77/1980 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati soppressi e considerato le peculiarità delle relative competenze (profilassi antirabbica, disinfezione e disinfestazioni di interesse veterinario, raccolta e distruzione di animali morti) si ritiene opportuno che esse vengano attribuite a servizi con funzioni multizonali, da attivare attraverso accordi di programma tra le ULSS interessate, sulla base delle indicazioni contenute nel programma settoriale di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge.
8.1 Il Distretto socio-sanitario
Nel nuovo scenario organizzativo prefigurato dal D.Lgs. n. 502/1992 la collocazione del Distretto socio-sanitario costituisce uno degli aspetti più innovativi e qualificanti del servizio sanitario nazionale.
Il distretto deve rappresentare, per tutti i cittadini del proprio ambito territoriale, il centro di riferimento per l'accesso a tutti i servizi dell'Azienda Unità sanitaria locale e, nello stesso tempo; il polo unificante di tutti i servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali territoriali nel proseguimento dei progetti-obiettivo.
Dal distretto così caratterizzato dipendono tutti i servizi operanti sul territorio, con bacino di utenza distrettuale, siano essi di tipo semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare, i servizi residenziali socio-sanitari, per i quali vanno previste idonee modalità di coordinamento e collegamento con i servizi territoriali, sulla base di protocolli operativi vincolanti tutti i soggetti, pubblici e privati accreditati presenti in un determinato ambito territoriale.
Nel distretto hanno luogo tutte le attività dei servizi territoriali sanitari e sociali, sia specifiche che fra loro integrate. I distretti socio-sanitari sono sede di gestione e di coordinamento operativo e organizzativo dei servizi territoriali.
Il Distretto, così come emerge dal nuovo impianto organizzativo, ha dunque una duplice valenza, ben evidenziata dal Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1994-1996, che individua nel Distretto stesso l'articolazione organizzativo-funzionale dell'ULSS finalizzata a realizzare un elevato livello di integrazione tra i diversi servizi che erogano le prestazioni sanitarie e tra questi e i servizi socio-assistenziali in modo da consentire una risposta coordinata e continuativa dei bisogni socio-sanitari della popolazione.
La ridelimitazione territoriale delle ULSS rende l'istituzione dei distretti momento indispensabile per una razionale strutturazione del servizio.
L'integrazione tra servizi diversi quali il supporto fornito al medico di famiglia e al pediatra di libera scelta e la possibilità di nuove forme di assistenza integrativi rispetto all'attività ospedaliera possono consentire infatti una riduzione considerevole della domanda di ricoveri ospedalieri con conseguenti minori costi umani ed economici.
L'efficace integrazione tra le attività del distretto, del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta, dei poliambulatori e dell'ospedale garantisce infatti la continuità dell'assistenza, la tempestività dell'invio del paziente all'ospedale quando appropriato, ma soprattutto un efficace barriera al ricovero improprio, nocivo alla salute della persona e dispendioso sotto il profilo economico.
Perciò caratteristiche fondamentali del Distretto dovranno essere: la flessibilità organizzativa, metodi di lavoro indisciplinari finalizzati ad una utilizzazione ottimale delle risorse, orientamento delle attività per progetti e/o per problemi, valorizzazione della funzione dei medici di famiglia e raccordo dell'attività espletata da questi ultimi con quella delle altre strutture sanitarie e sociali al fine di garantire la continuità terapeutica, la razionalizzazione dell'accesso alle strutture ospedaliere e la responsabilizzazione nei riguardi della spesa.
Ciò significa che il Distretto eroga prestazioni di primo livello direttamente, attraverso i propri operatori e le proprie unità operative e provvede a garantire in forma integrata (tra sanità ed assistenza).
In questo quadro il Distretto dovrà essere in grado di assicurare:
1) al cittadino l'informazione sui servizi disponibili, garantendo la gestione coordinata dell'accesso ai servizi in tempi e modalità certe, sulla base delle prescrizioni ricevute dal medico di famiglia e dal pediatra di libera scelta attraverso:
a) la possibilità per l'utente di espletare le procedure amministrative a livello decentrato;
b) disponibilità decentrata di punti di prelievo per indagini chimico-cliniche;
c) disponibilità, presso la sede del distretto, di interfaccia con il Centro Unico Prestazioni (CUP);
2) al medico di medicina generale ed al pediatra di libera scelta i servizi di supporto e l'accesso alle agende di prenotazione dei servizi, favorendone la relazione con il proprio assistito e con il sistema dei servizi dell'ULSS;
3) il centro di raccolta delle informazioni su tutte le prestazioni erogate dotato di un sistema informativo che consenta di attribuire ogni prestazione da un lato alla quota capitaria del singolo cittadino e dall'altro lato al budget del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta;
La nuova prefigurazione del Distretto, il suo ruolo di accoglimento, analisi, valutazione ed orientamento della domanda e di organizzazione della risposta, all'interno delle compatibilità economiche dei livelli uniformi di assistenza impone, infatti, un nuovo rapporto tra Distretto e medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e l'assunzione di adeguati strumenti gestionali.
Il Distretto, infatti, non può non proporsi il governo della ospedalizzazione - che implica l'obiettivo del rientro allo standard di 160 ricoveri per mille abitanti, contestualmente ad uno sviluppo dei servizi territoriali, domiciliari e residenziali - così come non può sottrarsi ad una azione di costante monitoraggio del consumo di farmaci e di prestazioni specialistiche. Ed indubbiamente l'intervento sul complesso di queste problematiche passa per un ridefinizione del ruolo della medicina generale e della pediatria di libera scelta nel sistema sanitario nazionale.
Negli ultimi decenni la crescente specializzazione, spinta dallo sviluppo tecnologico e terapeutico, ha prodotto fenomeni di crescente frammentazione nell'offerta sanitaria e di moltiplicazione dei centri capaci di generare domanda di servizio e quindi di spesa sanitaria, riducendo progressivamente il ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, che spesso non riesce a mantenere una visione unitaria dei problemi e il controllo dei trattamenti prescritti del proprio paziente.
Viceversa, l'esigenza di rendere razionale ed unitario il processo di erogazione dei servizi e di contenere la quantità dei servizi erogabili a ciascun cittadino nei limiti di ciò che è necessario ed economicamente possibile richiede di focalizzare e riunificare nel medico e nel pediatra di famiglia le attività sanitarie.
Il processo di invecchiamento della popolazione, la crescente incidenza delle malattie croniche, la difficoltà crescente dell'ospedale di essere sede per la diagnosi ed il trattamento completo di tutto il corso delle malattie, spingono per una valorizzazione della medicina di comunità e per una responsabilizzazione del medico di base e del pediatra di libera scelta sul governo dell'intero processo di cura.
8.2 La Medicina Generale
In questo quadro, il ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta va sottolineato, quale figura di raccordo fra il cittadino e il sistema sanitario, di integratore funzionale fra la domanda di salute del cittadino e la prestazione di servizi.
L'attuale accordo nazionale (DPR 28 settembre 1990, n. 314) domanda al medico convenzionato compiti molto ampi, quali:
a) assistenza primaria ambulatoriale e domiciliare;
b) diagnosi e terapie delle malattie acute e croniche;
c) assistenza personale integrata;
d) educazione sanitaria e prevenzione individuale e familiare;
e) ricerca sia in campo clinico che epidemiologico (in raccordo con le strutture efferenti al sistema regionale di osservazione epidemiologica);
f) formazione e didattica.
Queste competenze saranno ulteriormente ampliate nella nuova convenzione in via di definizione.
Il medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta è quindi già individuato a tutti gli effetti il medico della persona, con una attività caratterizzata da una approccio globale al paziente dalla continuità della cura rispetto all'intervento specialistico che è invece caratterizzato da una visione episodica della malattia.
Tuttavia, per rendere praticabile questo ruolo, è necessario responsabilizzare il medico ed il pediatra di famiglia relativamente al consumo di risorse del paziente, conferendogli così vere possibilità decisionali e legando una parte consistente della retribuzione alla produttività.
La gestione della quota capitaria - introdotta dal D.Lgs. n. 502/1992 - n. 517/1993 richiede infatti che tutte le prestazioni erogate ad ogni cittadino siano attribuite all'ULSS e al Distretto di appartenenza. Inoltre le attività di controllo di qualità e di economicità richiedono che sia identificato in modo univoco il responsabile di ognuna delle prestazioni e che tutte le prescrizioni di ogni cittadino siano attribuite al "budget del medico e del pediatra di famiglia" prescelto.
Il nodo fondamentale da sciogliere nell'applicazione del D.Lgs. n. 502/1992 e n. 517/1993 risiede proprio nella definizione di un modello organizzativo in grado di integrare sistematicamente l'attività del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta nelle strategie dell'assistenza sanitaria di base rappresentata dal Distretto socio-sanitario di base, quale articolazione tecnico-funzionale dell'ULSS.
Solo attraverso una ridefinizione del ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta quale parte integrante dell'équipe distrettuale è infatti possibile proporsi di perseguire quel "sistema globale delle cure" indicato dall'OMS e che si fonda su una "cultura della salute" che supera il concetto di cura per includere sia gli aspetti clinico-tecnici che quelli socio-culturali ed economici della domanda di salute da parte dei cittadini.
8.3 La funzione distrettuale
Per quanto riguarda quindi l'assistenza territoriale, il PSSR individua le azioni strategiche di tale comparto e gli obiettivi specifici da perseguire da parte delle ULSS, in conformità al Piano Sanitario Nazionale ed alla configurazione del Distretto sanitario come descritto.
Esse sono:
a) erogazione da parte del distretto, mediante le sue unità operative, dei seguenti livelli di assistenza sanitaria previsti dal Piano Sanitario Nazionale:
1) assistenza sanitaria di base;
2) assistenza specialistica semiresidenziale e territoriale;
3) assistenza residenziale sanitaria a non autosufficienti e a lungodegenti stabilizzati;
b) gestione da parte del distretto delle attività delegate dagli enti locali;
c) accoglimento della domanda del cittadino attraverso le proprie unità operative, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta e l'orientamento del cittadino stesso verso le proprie ed altre unità operative, nonché verso le strutture accreditate. - Per l'esercizio delle sue funzioni il distretto dispone di un budget proprio e provvede altres&igrav

