Legge regionale - Regione Veneto - 12 luglio 2007, n. 16
“Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche”
(Pubblicata in BUR n. 63/2007)
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto promuove iniziative ed interventi atti a garantire
la fruibilità degli edifici pubblici, privati e degli spazi aperti al
pubblico, quale condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la
partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone
con disabilità.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge s’intende per:
a) persona con disabilità: soggetto con disabilità fisica, sensoriale,
psicologico-cognitiva, permanenti o temporanee;
b) facilitatori della vita di relazione: le suppellettili, le attrezzature e
gli arredi che consentano alla persona con disabilità la pratica delle
funzioni quotidiane;
c) fruibilità: la possibilità, per le persone, di poter utilizzare
con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi,
attrezzature e svolgere attività in sicurezza ed in autonomia.
Art. 3 - Interventi.
1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite, in particolare,
attraverso:
a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione mirate
alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscono la integrazione
sociale delle persone con disabilità;
b) gli interventi finalizzati alla formazione e aggiornamento di tecnici edili,
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
c) la disciplina urbanistica ed edilizia, pubblica e privata;
d) gli interventi finanziari per garantire la fruibilità degli edifici
e spazi pubblici, degli edifici e spazi privati aperti al pubblico;
e) gli interventi finanziari per garantire la fruibilità degli edifici
privati;
f) gli interventi finanziari per l'acquisto di facilitatori della vita di relazione;
g) gli interventi finanziari per consentire l’accesso e l’uso dei
mezzi di trasporto pubblico locale da parte delle persone con disabilità;
h) gli interventi finanziari per l’adattamento di mezzi di locomozione
privati;
i) gli interventi finanziari per la redazione o revisione dei piani comunali
di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 32
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e successive modificazioni
e all'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
e successive modificazioni.
Art. 4 - Beneficiari.
1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:
a) gli enti pubblici;
b) le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;
c) i soggetti privati proprietari di spazi o edifici aperti al pubblico, ivi
comprese le imprese;
d) le persone con disabilità, coloro i quali li abbiano a carico, ai
sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e i soggetti che li assistono o li rappresentano secondo le norme
del codice civile.
Art. 5 - Competenze.
1. La Giunta regionale:
a) adotta il piano annuale di intervento per l’eliminazione delle barriere
architettoniche di cui all'articolo 17;
b) assegna alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo gli indirizzi
del piano annuale di intervento di cui all’articolo 17;
c) provvede al funzionamento del centro regionale di documentazione sulle barriere
architettoniche di cui all'articolo 18;
d) provvede alla realizzazione dei progetti speciali di cui all'articolo 19;
e) assegna ai comuni contributi per la redazione o revisione dei piani comunali
di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 8;
f) promuove l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 3.
2. Spettano, nel rispetto delle disposizioni poste dal piano annuale di intervento
di cui all’articolo 17:
a) alle province, le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari
previsti dalla presente legge a favore degli enti pubblici e delle aziende concessionarie
di servizi di trasporto pubblico locale;
b) ai comuni, le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari
previsti dalla presente legge a favore dei soggetti privati di cui alle lettere
c) e d) del comma 1 dell'articolo 4.
CAPO II - Disposizioni edilizie
Art. 6 - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero
alla ristrutturazione di edifici esistenti.
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione
di interi edifici, o parte di questi, sono redatti in osservanza delle prescrizioni
tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici e degli spazi pubblici
e privati, anche aperti al pubblico, stabilite con provvedimento della Giunta
regionale, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione
statale.
2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 non si applicano a singole parti
di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere
realizzate senza barriere architettoniche, né ai volumi tecnici il cui
accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
3. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge e dal provvedimento
di cui al comma 1, nonché nelle more dell’approvazione di quest’ultimo,
si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia
di barriere architettoniche.
4. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle norme dei regolamenti
degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici
contrastanti con esse.
Art. 7 - Interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere
architettoniche soggetti a denuncia di inizio di attività.
1. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
è ammessa la denuncia di inizio di attività, in alternativa al
permesso di costruire, per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino
la realizzazione di rampe ed ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino
la sagoma dell’edificio;
b) interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati all’eliminazione
delle barriere architettoniche, che portino ad un organismo in tutto o in parte
diverso dal precedente, modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti o delle
superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee
A, comportino mutamenti nella destinazione d’uso;
c) interventi consistenti in manufatti di eliminazione delle barriere architettoniche,
qualora interessino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale,
nonché immobili aventi valore storico - architettonico individuati dagli
strumenti urbanistici comunali, previo preventivo parere o autorizzazione richiesti
dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali
e del paesaggio” e dalle ulteriori disposizioni a tutela dei beni ambientali
e culturali previste dalla legislazione vigente.
2. La denuncia di inizio di attività di cui al comma 1 deve riferirsi
alla realizzazione d’interventi conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici vigenti e dev’essere corredata dalla documentazione di cui
al comma 5 dell’articolo 10.
3. La denuncia di inizio d’attività di cui al comma 1 è
disciplinata dall’articolo 23 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
e successive modificazioni.
4. Al titolo abilitativo edilizio formatosi all’esito della denuncia di
inizio di attività si applica, in ogni caso, il comma 6 dell’articolo
10.
Art. 8 - Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali desumibili dalla
legislazione statale vigente in materia, detta disposizioni per la redazione
e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui
all’articolo 32, comma 21, della legge n. 41/1986 e all'articolo 24, comma
9, della legge n. 104/1992.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai comuni
che redigono o revisionano i piani di cui al comma 1, nel limite del cinquanta
per cento della spesa sostenuta.
Art. 9 - Risorse per interventi destinati all’eliminazione delle
barriere architettoniche.
1. Per l’attuazione dei piani di cui all’articolo 8, i comuni riservano
alla realizzazione di interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche
almeno il dieci per cento dei proventi annuali derivanti dal contributo di costruzione
di cui al DPR n. 380/2001 e successive modificazioni e dalle sanzioni in materia
edilizia, paesaggistica ed urbanistica. La percentuale è ridotta al cinque
per cento nel caso di comuni con popolazione inferiore a 3.500 abitanti.
2. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo
di ogni anno, la rendicontazione relativa agli adempimenti di cui al comma 1.
Art. 10 - Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone
con disabilità.
1. La realizzazione di incrementi volumetrici o di superficie utile abitabile,
funzionali alla fruibilità di edifici abitati da soggetti riconosciuti
invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell’articolo 4 della
legge n. 104/1992, o riconosciuti con una invalidità civile superiore
al 75 per cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990 n. 295 “Modifiche
ed integrazioni all’articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito,
con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni,
in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti
(1) dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di
costo di costruzione in relazione all’intervento, in misura del cento
per cento.
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce i criteri per l’attuazione
della disposizione di cui al comma 1.
3. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici
o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi,
da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto
1967 n. 765” e successive modificazioni, sono consentiti, anche in deroga
agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per una sola
volta, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 150
metri cubi, (2) realizzati in aderenza agli edifici esistenti limitatamente
ad un singolo intervento per nucleo familiare.
4. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 3, le disposizioni a tutela
dei beni ambientali e culturali, la normativa vigente sulle distanze dalle strade,
sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti,
nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo
di nuova edificazione.
5. La domanda per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi deve essere corredata
da:
a) una certificazione medica rilasciata dall’azienda ULSS, attestante
la situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge
n. 104/1992, o equivalente certificazione medica ai sensi del comma 3 dell’articolo
94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289“Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2003),
già rilasciata o in attesa di rilascio, relativa alla persona ivi residente;
b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata
da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità
tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;
c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate
per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento, nel rispetto
della normativa vigente.
6. All'atto del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, sulle volumetrie realizzate
ai sensi del comma 3, è istituito a cura del titolare del permesso un
vincolo di durata decennale, da trascriversi presso la conservatoria dei registri
immobiliari, di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione
e non locazione a soggetti che non siano persone con disabilità.
(1) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 12 della legge regionale
8 luglio 2009, n. 14.
(1) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 12 della legge regionale
8 luglio 2009, n. 14.
CAPO III - Interventi finanziari per la fruibilità degli edifici pubblici e privati e degli spazi aperti al pubblico
Art. 11 - Edifici e spazi pubblici.
1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità
degli edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale
pubblica, con fondi regionali possono essere concessi contributi in percentuale
sulla spesa effettivamente sostenuta, secondo i criteri e le modalità
stabilite dal piano annuale di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 17.
2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in
base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.
Art. 12 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico.
1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità
degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, con fondi regionali possono
essere concessi contributi in misura non inferiore al cinque per cento e non
superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque
per un importo che non superi euro 12.000,00 per ogni singolo intervento.
2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in
base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.
Art. 13 - Edifici privati.
1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità
degli edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e
gli edifici di edilizia residenziale agevolata, con fondi regionali possono
essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non
superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque
per un importo che non superi euro 12.000,00 per ogni singolo intervento.
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, sino a completa concorrenza
della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo
ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13
“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati” e successive modificazioni.
Art. 14 - Facilitatori della vita di relazione.
1. Per l'acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione,
come definiti alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, con fondi regionali
possono essere concessi contributi ad enti e soggetti pubblici e privati in
misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al cinquanta per
cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non
superi euro 20.000,00 per ogni singolo intervento.
CAPO IV - Disposizioni e interventi finanziari per la facilitazione nel trasporto
Art. 15 - Accessibilità ai servizi di trasporto.
1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità
ed i criteri per l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale, onde
consentirne l'utilizzo anche da parte delle persone con disabilità.
2. Ai fini di consentire l’accesso e l’uso dei mezzi di trasporto
alle persone con disabilità, sono concessi contributi alle aziende concessionarie
di servizi di trasporto pubblico locale.
3. I contributi di cui al comma 2, da assegnare in misura non inferiore al quindici
per cento e non superiore al trenta per cento della spesa effettivamente sostenuta,
sono assegnati privilegiando le iniziative che consentono la continuità,
a bordo dei mezzi di trasporto, dei sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione
e l’orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti, installati o da installare
a terra presso i centri intermodali passeggeri, le autostazioni e le pensiline
di fermata.
Art. 16 - Adattamento di mezzi di locomozione privati.
1. Per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni
anatomiche e funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada” e successive modificazioni,
con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore
al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente
sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00.
2. Per l'adattamento di mezzi ai fini del trasporto di persone con disabilità
sprovvisti di patente, con fondi regionali possono essere concessi contributi
in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per
cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non
superi euro 12.000,00.
3. I contributi di cui ai commi 1 ed 2 sono cumulabili, sino alla completa concorrenza
della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo
ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 1, della
legge n. 104/1992.
CAPO V - Funzioni regionali
Art. 17 - Piano annuale di intervento per l’eliminazione delle
barriere architettoniche.
1. Entro il termine ordinatorio del 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale,
sentite le competenti commissioni consiliari, adotta il piano annuale di intervento
per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel quale sono definiti:
a) l'ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili;
b) i criteri per la ripartizione dei fondi regionali disponibili sugli appositi
capitoli di spesa del bilancio regionale;
c) le priorità di intervento;
d) i criteri e le modalità per la concessione ad enti e soggetti pubblici
e privati dei contributi di cui alla presente legge.
Art. 18 - Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche.
1. La Giunta regionale provvede ad istituire un centro regionale di documentazione
sulle barriere architettoniche con i seguenti compiti:
a) raccolta delle soluzioni edilizie e tecniche, adottate o adottabili, volte
a migliorare la fruibilità, da parte delle persone con disabilità,
degli edifici pubblici e privati;
b) catalogazione ed archiviazione della documentazione e dei dati di cui alla
lettera a) mediante tecnologie informatiche che ne consentano l'accesso e la
consultazione, anche in rete telematica, a enti, istituzioni, associazioni pubbliche
e private, nonché agli operatori e ad ogni soggetto interessato;
c) promozione di iniziative di formazione e aggiornamento finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi della presente legge;
d) promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e di informazione
dei soggetti interessati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della
presente legge.
2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il centro si avvale della
collaborazione delle aziende ULSS e degli istituti universitari del Veneto,
delle rappresentanze regionali degli ordini e collegi professionali, nonché
di ogni altro ente, istituzione, associazione, di natura sia pubblica che privata,
competente in materia.
3. La Giunta regionale provvede a incaricare dell'attività del centro
idonea struttura regionale, ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, ad affidarne
la gestione, mediante stipula di apposita convenzione, ad altro ente pubblico
individuato in base a criteri di efficacia ed efficienza ovvero soggetto privato
che esercita la propria attività senza scopo di lucro, individuato in
conformità alla normativa vigente.
Art. 19 - Progetti speciali.
1. La Giunta regionale promuove, anche con il concorso finanziario di altri
enti pubblici e privati, sentite le associazioni dei disabili, la realizzazione
di progetti speciali finalizzati a creare modelli di riferimento per soluzioni
di fruibilità da parte delle persone con disabilità relative ad
edifici e spazi pubblici.
2. La Giunta regionale sceglie i progetti da realizzare e determina, con il
piano di cui all'articolo 17, l'entità del contributo da concedere, avuto
riguardo alla rilevanza del progetto in relazione alle finalità di cui
al comma 1.
CAPO VI - Modalità di concessione ed erogazione dei contributi e competenze delle province e dei comuni
Art. 20 - Domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende
concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.
1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 11 e 14, gli enti pubblici
che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo
degli edifici e degli spazi interessati agli interventi presentano domanda alla
provincia nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
(BUR) del piano annuale di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 17, con
l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché
della relativa spesa.
2. Per ottenere i contributi di cui all’articolo 15 le aziende concessionarie
di servizi di trasporto pubblico locale presentano domanda alla provincia competente
per territorio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del
piano annuale di intervento di cui all’articolo 17, con l’indicazione
dell’intervento da realizzare, nonché della relativa spesa.
Art. 21 - Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati.
1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli enti ed i
soggetti privati che hanno la proprietà o la disponibilità per
un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati dagli interventi
presentano domanda al comune nel cui territorio l'immobile è ubicato,
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del piano annuale
di intervento di cui all’articolo 17, con l'indicazione delle opere da
realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.
2. Ai contributi di cui al comma 1 sono ammessi, oltre ai soggetti di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 4, anche i condomini degli immobili in
cui hanno la residenza le persone con disabilità.
3. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 16, i soggetti interessati
presentano domanda al sindaco del comune ove essi hanno la residenza, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del piano annuale di intervento
di cui all’articolo 17, con l'indicazione dei beni e dei servizi da acquistare,
nonché della relativa spesa.
Art. 22 - Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni.
1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza del termine
di cui agli articoli 20 e 21, le province ed i comuni, all’esito di apposita
istruttoria, comunicano alla Regione il loro fabbisogno complessivo, sulla base
delle domande presentate dagli enti e dai soggetti interessati e ritenute ammissibili.
2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui
al comma 1, la Giunta regionale assegna e trasferisce alle province ed ai comuni
i fondi disponibili, secondo i criteri e con le priorità stabiliti dal
piano annuale di intervento di cui all'articolo 17.
3. Le province ed i comuni, sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente
integrati con fondi propri, provvedono alla ripartizione dei contributi fra
i soggetti e gli enti che ne hanno titolo.
Art. 23 - Modalità di erogazione dei contributi.
1. L'erogazione del contributo è disposta dalla provincia o dal comune
competente dopo l'esecuzione delle opere e l'acquisto dei beni, sulla base della
documentazione prevista dal provvedimento di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 24, attestante le spese sostenute, salvo quanto previsto dal comma
2.
2. Possono essere erogate anticipazioni del cinquanta per cento dei contributi
spettanti, previa acquisizione di polizza fidejussoria di pari importo:
a) dalla provincia, agli enti pubblici e alle aziende concessionarie di servizi
di trasporto pubblico locale;
b) dal comune ai soggetti privati beneficiari.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini
stabiliti all'atto della concessione del contributo comporta la decadenza dai
benefici concessi.
4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa,
il contributo può essere ridotto proporzionalmente. Debbono in ogni caso
essere rispettati i limiti percentuali di cui agli articoli 11, 12, 13, 14,
15 e 16.
5. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino sostanzialmente
conformi alla documentazione presentata con le domande di cui agli articoli
20 e 21, è disposta la revoca del contributo.
6. Le somme non impiegate o recuperate, a seguito dei provvedimenti di cui ai
commi 3, 4 e 5, possono essere reimpiegate fino all'esaurimento delle graduatorie
degli aventi diritto e al raggiungimento dei limiti di cui agli articoli 11,
12, 13, 14, 15 e 16.
7. Le province ed i comuni trasmettono alla Regione il rendiconto dei contributi
erogati entro un anno dal trasferimento dei fondi, provvedendo alla restituzione
delle somme rimaste eventualmente inutilizzate.
8. Le province, qualora impieghino parte dei fondi regionali assegnati nella
realizzazione di opere e nell'acquisto di beni per l'eliminazione ed il superamento
delle barriere architettoniche in edifici o spazi di cui hanno la proprietà
o la disponibilità, sono tenute a presentare alla Regione, contestualmente
al rendiconto di cui al comma 7, la documentazione attestante le spese dalle
stesse effettuate.
9. Si fa luogo a liquidazione del contributo a favore di coloro che hanno a
carico le persone con disabilità ovvero che li assistono o li rappresentano,
nonché a favore dei condomini di cui al comma 2 dell'articolo 21, risultati
beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge a seguito di regolare
istanza, anche nel caso in cui la persona con disabilità sia deceduta
prima dell'emissione del relativo mandato. In detta ipotesi il beneficiario
deve produrre idonea documentazione attestante che i lavori o l’acquisto
di beni per l’eliminazione delle barriere architettoniche hanno avuto
luogo prima del decesso del beneficiario e che le relative spese sono state
sostenute con fondi propri.
Art. 24 - Ulteriori adempimenti della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
presente legge stabilisce, in relazione a quanto previsto nel capo III e nel
presente capo:
a) i requisiti dei soggetti ammessi a presentare istanza di contributo;
b) la documentazione da allegare alla richiesta di contributo e le relative
modalità di presentazione, in ragione di criteri di essenzialità;
c) i limiti di ammissibilità e la documentazione da allegare per la rendicontazione
della spesa tra cui le relative autorizzazioni edilizie.
CAPO VII - Disposizioni finali
Art. 25 - Rapporti finanziari.
1. Spettano ai comuni e alle province, entro il limite del cinque per cento
delle rispettive assegnazioni, le somme necessarie per sostenere gli oneri connessi
all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell’articolo 5.
Art. 26 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, quantificati
in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0152 “Sostegno a favore delle persone
disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale
2007-2009.
2. Agli oneri di parte investimento, derivanti dall’attuazione della presente
legge, quantificati in euro 4.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0154 “Interventi strutturali a
favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione
2007.
Art. 27 - Disposizioni transitorie.
1. Le disposizioni in materia di intervento finanziario della Regione di cui
ai capi III, IV, V e VI della presente legge si applicano a far data dalla prima
approvazione successiva all’entrata in vigore della presente legge, del
piano annuale di intervento previsto dall’articolo 17.
Art. 28 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 “Norme
per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita
di relazione” e successive modificazioni;
b) legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 “Deroghe alle volumetrie previste
dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle persone
handicappate gravi” e successive modificazioni.
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