Homepage > Pensioni e indennità > Minorazioni civili - definizioni, iter e accertamenti > Valutazione, accertamento, e verifica delle minorazioni civili
Le persone con disabilità possono ottenere alcuni benefici a condizione che abbiano ottenuto, a seconda dei casi, il riconoscimento del loro handicap o della loro invalidità, cecità civile o sordomutismo.
L'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit psichico o intellettivo, della vista o dell'udito. In linea generale l'invalidità civile viene definita in percentuale nel caso in cui l'interessato sia maggiorenne.
La cecità civile viene invece definita in modo descrittivo, ma comunque
codificato: cieco assoluto e cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo
in entrambi gli occhi.
Una disposizione recente (Legge 138/2001) ha indicato una nuova classificazione
delle disabilità visive: ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi, medio-gravi
e lievi. La nuova classificazione, comunque, è di natura tecnico-scientifica
e non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali
in campo assistenziale.
Viene infine considerata sorda pre-linguale la persona affetta da disabilità sensoriale dell'udito con sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
L'invalidità è riconosciuta da una Commissione operante presso
ogni Azienda Usl.
La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale
che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente
tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici
dipendenti o convenzionati della Usl territorialmente competente.
Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza,
rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili
(ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione
e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie
dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi
su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
Dal 1 gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale
componente effettivo.
La richiesta di riconoscimento di invalidità va presentata, dall'interessato
o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, o tutore) o a chi ne cura gli
interessi nel caso degli inabilitati (curatore), all’INPS territorialmente
competente. La presentazione della domanda, informatizzata dal gennaio 2010,
deve rispettare alcuni precisi passaggi.
1. Il certificato del medico curante. Per prima cosa bisogna
rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato
introduttivo.
Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il medico
attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici,
le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione
obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Deve, se presenti,
indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica
le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità.
Infine deve indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica
in atto.
Questo certificato va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente.
I medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono essere “accreditati”
presso il sistema richiedendo un PIN che li identificherà in ogni successiva
certificazione.
Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un codice
univoco che il medico consegna all’interessato. Il medico deve anche stampare
e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino
deve poi esibire al momento della visita.
La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare
nella domanda per l’abbinamento dei due documenti.
Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la
domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.
2. La presentazione della domanda all’INPS. La domanda
di accertamento può essere presentata solo per via telematica. Il Cittadino
può farlo autonomamente, dopo aver acquisito il PIN (un codice numerico
personalizzato), oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria,
patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.
Il PIN può essere richiesto direttamente dal sito
dell’Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti
saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice
sarà successivamente recapitata per posta ordinaria) oppure, in alternativa,
tramite il Contact Center INPS (numero 803164).
Nella fase della presentazione si abbina il certificato rilasciato dal medico
(presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.
Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento
richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni
relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.
Il Cittadino può indicare anche una casella di posta elettronica (che
se è certificata consente comunicazioni valide da un punto di vista burocratico)
per ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo riguarda.
Tutte le “fasi di avanzamento” possono essere consultate anche online
nel sito dell’INPS, sia dal Cittadino che dai soggetti abilitati grazie
al codice di ingresso (PIN).
Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il
protocollo della domanda.
La procedura informatica propone poi un’agenda di date disponibili per
l’accertamento presso la Commissione dell’Azienda USL.
Il Cittadino, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa
da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.
Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali:
- per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo
massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n.
80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende
a 15 giorni.
Se non è possibile, in tempo reale, fissare la visita entro l’arco
temporale massimo, a causa dell’indisponibilità di date nell’agenda,
la procedura può segnalare date successive al limite previsto, oppure
registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della
visita.
Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita è
visibile nella procedura informatica (visualizzato nel sito internet) e viene
comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo
e alla email eventualmente comunicata.
Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della prenotazione
(data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione
da portare all’atto della visita (documento di identità valido;
stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione
sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di impedimento
a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla
eventuale assenza alla visita.
Nella stessa lettera viene ricordato che:
- il Cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico
di fiducia;
- in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi
al sito dell’Inps e accedendo al Servizio online con il proprio codice
di identificazione personale (PIN);
- se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata
presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli
effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.
Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave
rischio per l’incolumità e la salute della persona) è possibile
richiedere la visita domiciliare.
Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico
abilitato a rilasciare il certificato introduttivo.
Il certificato medico di richiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5
giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
È poi il Presidente della Commissione dell’Azienda USL a valutare
il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare.
In caso di accoglimento, il Cittadino viene informato della data e dell’ora
stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data
di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con
le modalità già descritte (visualizzazione sul sito internet,
eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).
La visita avviene presso la Commissione della Azienda USL competente che, dal
1 gennaio 2010 è - in forza dell’articolo 20 della Legge 102/2009
- integrata con un medico dell’INPS.
La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato
medico. La persona può farsi assistere – a sue spese da un medico
propria fiducia.
Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito,
i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di
patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l’esclusione
di successive visite di revisione.
Sono abilitati all’accesso a questi dati solo alcuni medici e funzionari,
per contenere il rischio di abusi relativi alla riservatezza dei dati.
Tutta la documentazione sanitaria presentata nel corso della visita viene conservata
e acquisita agli atti dall’Azienda USL.
In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata.
Il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del
certificato da parte del medico curante.
Come già detto, le Commissioni ASL sono integrate con un medico dell’INPS
e questo può rappresentare un vantaggio in termini di tempi, oltre che
– sicuramente – di risparmi di gestione.
Infatti, se al termine della visita viene approvato all’unanimità,
il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS
viene considerato defintivo.
Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche (pensioni, indennità,
assegni), viene anche attivato il flusso amministrativo per la relativa concessione
ed erogazione e quindi inviato anche all’ente concessore e “messo
in lavorazione”.
Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime,
l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono
esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi
può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova
visita nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso
da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni
di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell’handicap,
da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992
e 68/1999).
La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista
della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate
da medici specialisti INPS o da medici già convenzionati con l’Istituto.
Il verbale definitivo viene inviato al Cittadino dall’INPS.
Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente
solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.
Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche,
il Cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio
reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole
o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).
Anche queste informazioni finiscono nella “banca dati” e completano
il profilo della persona ai fini dell’invalidità civile, handicap
e disabilità. E anche per queste procedure è bene farsi assistere
da un patronato sindacale, un’associazione o un soggetto abilitato.
Il procedimento si conclude con l’erogazione delle provvidenze economiche
nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti sanitari
e di diritto.
I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario
Centrale di Invalidità gestito dall’INPS.
I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all'Azienda Usl. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa.
Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, la Commissione Usl può, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l'esistenza delle infermità e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.
Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda
non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una
diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita
entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda;
se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.
Avverso i verbali emessi dalle Commissioni mediche (Usl o periferiche) è
possibile presentare ricorso, entro sei mesi dalla notifica del verbale, davanti
al giudice ordinario con l'assistenza di un legale.
Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale
o da associazioni di categoria.
Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile può presentare
richiesta di aggravamento seguendo il medesimo iter fin qui illustrato..
.Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione
preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive,
le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione
del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento
se già si è avviato un procedimento di ricorso.
L’indicazione riguarda tutti quei casi in cui nei verbali sia già
stata prevista una revisione successiva.
La Circolare INPS 131/2009 precisa che
“le prestazioni per le quali sono già indicate negli archivi
dell’Istituto le date di scadenza, verranno caricate in automatico nella
procedura INVCIV2010 e potranno quindi essere gestite interamente con il nuovo
iter procedurale. La programmazione dei calendari di visita dovrà ovviamente
essere effettuata dall’ASL. Atteso che dalle procedure di revisione sono
esclusi i soggetti di cui al DM 02/07/2007, il medico INPS che integra la Commissione
medica, avrà cura di esaminare gli atti contenuti nel fascicolo sanitario
della ASL relativamente ai soggetti portatori delle patologie ricomprese nel
citato DM, al fine di escludere ogni ulteriore accertamento.”
Si suggerisce a chi sia in possesso di un verbale (di invalidità o di handicap) a scadenza, di rivolgersi comunque alla propria Azienda USL per avere conferma della procedura adottata e dei tempi di attesa. Ricordiamo, infatti, che alla scadenza del verbale, decadono tutte le prestazioni economiche e i benefici (ad esempio, permessi e congedi lavorativi) precedentemente concessi.
Vedi anche:
Come leggere i verbali di invalidità e di handicap - un utile guida ai relativi benefici
L'accertamento dell'handicap
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
utenti online: 50
2009 - 2011 HandyLex.org - Tutti i diritti riservati - Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione.
HandyLex.org è un servizio dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare | XHTML 1.0 | CSS 2.0

