Homepage > Politiche, servizi e prestazioni sociali > Misure di sostegno al reddito > L'assegno sociale e la pensione sociale
L’assegno sociale è una prestazione assistenziale, cioè prescinde da qualsiasi versamento contributivo. L’assegno sociale e, prima della sua istituzione (1995), la pensione sociale, sono provvidenze per il sostegno alle persone anziane a basso reddito.
L’assegno sociale è stato istituito dalla Legge 335/1995 ed ha sostituito la precedente pensione sociale di cui comunque continuano a beneficiare le persone che l’abbiano ottenuta prima del 31 dicembre 1995. Per il 2008 l’assegno sociale è pari a euro 395,59, cui vanno aggiunte, se ricorrono particolari condizioni, alcune maggiorazioni sociali.
I requisiti
Il primo requisito è quello dell’età: l’assegno viene erogato solo dal compimento dei 65 anni di età.
Possono farne richiesta i residenti in Italia che siano:
L’assegno sociale non è reversibile, non spetta, cioè ai superstiti.
Sono poi previsti dei limiti reddituali di chi ne fa richiesta e del coniuge.
Se il richiedente non è coniugato il limite di reddito è pari allo stesso importo annuo dell’assegno sociale. Pertanto per il 2008 il limite reddituale è: 5.142,67 euro cioè 395,59 euro per 13 mensilità.
Se il richiedente è invece coniugato il limite di reddito è raddoppiato: 10285,34 euro cioè 5.142,67 euro per due. In tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi.
Se i redditi dell’interessato, quelli dell’eventuale coniuge oppure la somma di entrambi superano i limiti di legge, l’assegno sociale viene negato.
Se invece non dispone di alcun reddito personale né insieme all’eventuale coniuge, l’assegno sociale viene erogato in misura intera.
Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge, l’assegno viene erogato per un importo ridotto. In questo caso, sarà pagato un importo annuo pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito annuale.
Ad esempio: se una coppia di coniugi percepisce un reddito di 8000 euro, l’assegno annuale sarà ridotto a 2285,34 euro annui.
I redditi di riferimento
Ai fini della concessione dell’assegno mensile non vengono considerati solo i redditi imponibili ai fini IRPEF, ma anche altri. Più precisamente vengono considerati:
Non vengono invece considerati, ai fini della concessione dell’assegno sociale:
Assegno sociale e ricovero
Nel caso in cui la persona sia ricoverata in istituto con rette a carico dello Stato o di enti pubblici, l’assegno sociale viene ridotto. Se la retta è a totale carico dello Stato la riduzione è del 50% .
La riduzione è, invece del 25% quando la retta versata dall’interessato o dai familiari è di un importo inferiore alla metà dell’assegno sociale. Se invece la retta comporta una spesa superione al 50% dell’assegno stesso, questo non subisce diminuzioni.
Le maggiorazioni sociali
L’importo dell’assegno sociale può contare su una maggiorazione sociale in casi particolari.
A decorrere dal 1° gennaio 2002, è infatti stato stabilito un incremento della maggiorazione sociale per garantire un importo di pensione fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità. Per l’anno 2008 quella maggiorazione è elevata a 580,00 euro.
Per poter ottenere questa maggiorazione, i titolari di assegno sociale devono avere almeno 70 anni di età. Per i titolari di pensione di inabilità, gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili assoluti l’età per poter ottenere l’incremento della maggiorazione sociale si riduce a 60 anni.
La maggiorazione può essere concessa ai beneficiari di pensione e ai titolari di prestazioni assistenziali, che, se non coniugati, possiedano redditi personali inferiori a 7.540,00 euro oppure, se coniugati, possiedano redditi propri inferiori a 7.540,00 euro e redditi propri che, sommati a quelli del coniuge, siano inferiori a 12.682,67 euro.
I redditi da considerare sono gli stessi previsti per la concessione dell’assegno sociale.
La domanda
La domanda di assegno sociale e delle eventuali maggiorazione va presentata su un modulo disponibile presso le Sedi dell’INPS o presso i patronati sindacali.
Alla domanda devono essere allegate:
L’assegno decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.
I ricorsi
Nel caso in cui la domanda venga rigettata, è possibile presentare ricorso amministrativo, al Comitato provinciale dell’Inps.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale INPS, va presentato entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rigetto.
Si suggerisce, anche in questo caso, di appoggiarsi ai patronati sindacali.
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
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