Ausili e protesi: la detraibilità delle spese

E' prevista la possibilità di detrarre, in sede di denuncia dei redditi, il 19% delle spese sostenute per l'acquisto di alcune protesi e ausili.

Tra gli ausili detraibili rientrano:
le carrozzine per disabili;
apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
ausili per il sollevamento (sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, carrozzine montascale).

La detrazione si applica integralmente e cioè sempre nella misura del 19% ma senza che venga applicata la franchigia di 250.000 prevista per le spese sanitarie.

Per ottenere tale detrazione è necessario disporre della seguente documentazione:

  • prescrizione del medico curante (non necessariamente il medico di famiglia); in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
  • fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico; per essere fiscalmente a carico, il disabile non deve essere titolare di redditi propri superiori ai 5.500.000 milioni annui; si ricorda che le provvidenze assistenziali (es.: pensione sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento o di frequenza) non costituiscono reddito ai fini IRPeF.

Va poi dimostrato che il contribuente o il familiare a carico è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la seguente:

  • i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche;
  • i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale