Homepage > Pensioni e indennità > Minorazioni civili - provvidenze economiche > Ciechi civili - Indennità speciale
L'indennità speciale è stata istituita dall'articolo 3 della Legge 21 novembre 1988, n. 508.
L'indennità spetta ai ciechi parziali e viene erogata al solo titolo della minorazione cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato.
Condizioni:
Importo 2008: Euro 172,86 per 12 mensilità.
L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra.
L'indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
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