Ciechi civili: la pensione per i ciechi assoluti

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 6. E' concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

La provvidenza era stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33, successivamente, l'articolo 5 della Legge 21 novembre 1988, n. 508 ha precisato che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l'indennità di accompagnamento.

Condizioni:

  • è concessa ai maggiorenni;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere stato riconosciuto cieco assoluto;
  • non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 15.154,24.

Importo 2010:

  • Euro 277,57 per 13 mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto.
  • Euro 256,67 per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche in parte, dello Stato (o di Ente pubblico).

Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale

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