Homepage > Pensioni e indennità > Minorazioni civili - provvidenze economiche > Ciechi civili - Pensione ai ciechi assoluti
La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 6. E' concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.
La provvidenza era stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33, successivamente, l'articolo 5 della Legge 21 novembre 1988, n. 508 ha precisato che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l'indennità di accompagnamento.
Condizioni:
Importo 2010:
Carlo Giacobini
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Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
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