Commissione di accertamento delle Aziende Usl: composizione e competenze

La valutazione delle minorazioni civili, dell'handicap (Legge 104/1992) e della disabilità (Legge 68/1999) ai fini del collocamento lavorativo mirato, è attribuita alle Commissioni operanti presso le Aziende Usl.

La composizione delle Commissioni è formalmente diversa a seconda del tipo di valutazione da effettuare.

Per le minorazioni civili (Legge 15 ottobre 1990, n. 295, articolo 1): le Commissioni sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono solitamente scelti tra i medici dipendenti o convenzionati dell'Azienda Usl territorialmente competente. Alle sedute delle Commissioni partecipa un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'ANFFAS, ogni qualvolta le Commissioni devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
Nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Commissioni sono monocratiche, cioè l'accertamento viene effettuato da un solo medico.

Per l'handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 4): le Commissioni sono le medesime previste per l'accertamento delle minorazioni civili, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

Per la disabilità (Legge 12 marzo 1999, n. 68, articolo 1 comma 4): le Commissioni sono le medesime previste per l'accertamento dell'handicap.

Competenze

Le più rilevanti competenze delle Commissioni delle Aziende Usl sono così sintetizzabili:

1) ricevere, attraverso la propria segreteria, le domande di accertamento delle minorazioni civili, dell'handicap e della disabilità relative ai cittadini residenti nel territorio di competenza.
2) fissare, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di accertamento, la data della visita medica (art. 3, Decreto del Presidente della Repubblica, 21 settembre 1994, n. 698).
3) convocare a visita per tempo le persone per le quali hanno precedentemente fissato una rivedibilità della certificazione di handicap o minorazione civile.
4) trasmettere i verbali di accertamento (minorazioni, handicap, disabilità) alla Commissione di verifica (INPS) e attenderne convalida per 60 giorni. Dopo tale data vige il principio del silenzio assenso, se la Commissione di verifica non ha sospeso la pratica per accertamenti ulteriori.
5) trasmettere copia del verbale definitivo all'interessato e all'ente preposto alla concessione delle eventuali provvidenze economiche (la funzione concessoria è attribuita a soggetti diversi a seconda delle Regioni).

Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale