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Gli invalidi civili, titolari di indennità di accompagnamento o di assegno mensile di assistenza (invalidi parziali), sono tenuti a presentare entro il 31 marzo di ogni anno, una specifica dichiarazione di responsabilità relativa al mantenimento dei requisiti previsti per le due provvidenze economiche (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 commi 248 e 249).
Più precisamente, gli invalidi civili, titolari di indennità di accompagnamento sono chiamati a dichiarare se siano stati ricoverati o meno a titolo gratuito, indicando anche l'eventuale periodo di ricovero.
Gli invalidi parziali, titolari di assegno mensile di assistenza, devono invece dichiarare se abbiano svolto o meno attività lavorativa (articolo 1, comma 35, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247). Il requisito di "non svolgere attività lavorativa" si ritiene soddisfatto quando l'interessato non supera il reddito annuale personale di 7500 euro per lavoro dipendente o 4500 euro per lavoro autonomo. Questi limiti reddituali (salvo che le Regioni non li abbiano elevati) sono anche quelli che, se superati, impediscono l'iscrizione alle liste di collocamento. Non viene, quindi, più richiesta l'espressa iscrizione alle liste di collocamento. (Messaggio INPS n. 5783 del 6 marzo 2008).
Non sono tenuti ad alcuna dichiarazione di responsabilità gli invalidi titolari di sola pensione (invalidi al 100%) o di indennità di frequenza, nonché i ciechi civili e i sordomuti per le rispettive provvidenze economiche.
Solitamente l'INPS provvede ad inviare, in tempo utile, presso il domicilio dell'interessato il modulo da compilare. Se questo non perviene è opportuno rivolgersi agli uffici periferici dell'INPS e richiedere un modulo in bianco.
Il modulo va compilato, firmato e restituito entro il 31 marzo di ogni anno, all'INPS, oppure al Comune, oppure all'Azienda Usl. Si suggerisce di preferire la consegna diretta all'INPS.
Il modulo va firmato dal diretto interessato. Nel caso sia interdetto, la firma è apposta dal tutore. Nel caso sia inabilitato, la firma è congiunta: interessato e curatore. Nel caso di minori, la firma è della persona che esercita la potestà genitoriale.
La normativa (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 comma 254) ammette una semplificazione per i disabili intellettivi o psichici: in sostituzione della dichiarazione può essere presentato un certificato medico.
Le persone che, invece, non siano in grado fisicamente di firmare, pur essendo in grado di esprimere la volontà, possono rilasciare la dichiarazione davanti ad un funzionario espressamente incaricato dell'Azienda Usl, del Comune, o della sede INPS che accerterà previamente l'identità del dichiarante.
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
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