Esistono precise indicazioni normative per favorire l'esercizio del diritto di voto da parte delle persone con disabilità.
Farsi assistere
Secondo la normativa vigente sono da considerarsi "elettori fisicamente impediti", "i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità".
Le persone con queste disabilità, e non con altre, possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore. La Legge n. 17 del 5 febbraio 2003 ha precisato che non è necessario che l'elettore che risulta quale accompagnatore sia iscritto nelle liste elettorali dello stesso comune dell'assistito. L'unico requisito richiesto per l'accompagnatore dell'elettore disabile è quello della iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.
Qualora la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al presidente di seggio, deve essere richiesto uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall'Azienda Usl. Tale documento deve precisare che "l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore". Questi certificati devono essere rilasciati immediatamente, gratuitamente e in esenzione a qualsiasi diritto o applicazione di marche. Il certificato viene poi allegato agli atti della sezione elettorale.
Nel caso dell'elettore cieco può essere esibito, quale documento probatorio, il cosiddetto "libretto di pensione" dal quale si evince la cecità accertata.
È utile precisare che chi necessita di essere accompagnato solo fino alla cabina elettorale, ma poi è in grado di esercitare autonomamente il voto, non occorre che presenti alcun certificato.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è apportata un'apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
I comuni devono assicurare un servizio di trasporto pubblico in modo da garantire il raggiungimento del seggio elettorale.
Votare in un'altra sezione
Qualora la propria sezione elettorale sia inaccessibile, il disabile con difficoltà o impedimenti alla deambulazione può votare presso un'altra sezione, del proprio comune, priva di barriere architettoniche.
Nei comuni ripartiti in più collegi (senatoriali, collegi uninominali, collegi provinciali) o in occasione dell'elezione degli organi circoscrizionali, la sezione scelta per la votazione deve appartenere al medesimo collegio o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto. Per sapere se la sezione scelta corrisponde a questi requisiti è possibile rivolgersi all'Ufficio elettorale del Comune o al presidente della sezione stessa.
Per poter essere ammesso al voto, il disabile deve presentare, assieme al certificato elettorale, un'attestazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dalla propria Azienda Usl locale o copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
Nel caso non si disponga di alcuna certificazione oppure nell'ipotesi in cui dalla certificazione non sia possibile evincere con chiarezza che sussiste un'incapacità alla deambulazione, è possibile richiedere - senza alcun costo - una visita all'Azienda Usl di competenza.
Le Aziende Usl nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, devono garantire in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati e preposti per il rilascio di queste certificazioni.
Sarà cura del presidente di seggio iscrivere il disabile nella lista elettorale della sezione e di prenderne nota nel verbale.
L'accessibilità dei seggi elettorali
Le disposizioni vigenti forniscono indicazioni circa l'accessibilità dei seggi elettorali.
Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.
Deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri, o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.
I seggi debbono essere poi raggiungibili anche dall'esterno, dove deve essere segnalata l'accessibilità attraverso il simbolo della carrozzina, tramite percorsi accessibili.
I comuni devono provvedere al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e devono intervenire di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.
Su quest'ultimo aspetto la normativa non precisa se l'intervento debba per forza consistere nella rimozione delle barriere architettoniche o nella scelta di altra sede accessibile da adibire alle consultazioni elettorali.
Voto a domicilio per i disabili gravissimi
La Legge 22 del 27 gennaio 2006, successivamamente modificata dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46, prevede la possibilità di esercitare il diritto di voto presso il proprio domicilio per alcune categorie di persone affette da grave disabilità
Possono, ad oggi, votare al proprio domicilio:
1. gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento
dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei
servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè
siano “intrasportabili”. Il Legislatore sembra, quindi sottolineare,
che il voto a domicilio non possa essere richiesto solo perchè non c’è
alcun servizio di accompagnamento al seggio;
2. gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni
di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali
da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano; in
questo caso la sottolineatura è sulla dipendenza continuativa e quindi
sul rischio per l’incolumità personale del Cittadino.
Da sottolineare che, in nessun passaggio, il Legislatore richiede il possesso di certificati di handicap (art. 3, Legge 104/1992) o di invalidità. Ci si riferisce strettamente a infermità gravi e, quindi, a situazioni sanitarie anche non definitive.
La procedura
Il primo passaggio che l’elettore deve fare, nell’imminenza di qualsiasi
consultazione elettorale, è la richiesta della certificazione sanitaria
che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o “intrasportabilità”).
La certificazione la rilascia esclusivamente l’Azienda Usl
solo attraverso propri medici incaricati.
La certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45
giorni dalla data delle consultazioni elettorali. La domanda per la
visita, ovviamente, può essere presentata anche prima dei 45 giorni.
La certificazione, per i soli “intrasportabili”, deve avere una
prognosi non inferiore ai 60 giorni.
Come si può immaginare, le visite, in questi casi, non possono che essere
domiciliari e questo comporterà un impegno ed un’organizzazione
adeguata a carico delle Aziende Usl. Per questo motivo è difficilmente
ipotizzabile che, anche sperimentalmente, questa opportunità sia garantita
entro le prossime consultazioni elettorali di giugno.
Il secondo passaggio è di presentare la richiesta di
votazione presso la propria dimora, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali
si è iscritti.
Alla richiesta va allegata una dichiarazione in carta libera, attestante la
volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante
l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; oltre alla certificazione rilasciata
dal medico incaricato dell’Azienda Usl.
La domanda al sindaco va presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo
e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.
La norma non entra nel merito delle probabili situazioni in cui la persona disabile
grave non sia in grado di firmare e quindi di quale sia la procedura di raccolta
della sua volontà.
Di norma, in questi casi la volontà è raccolta da un pubblico
ufficiale (DPR 445/2000, art. 4) che annota le cause dell’impedimento
fisico alla firma; la nuova norma non lo rammenta, ma soprattutto non obbliga
i Comuni a svolgere anche queste pratiche a domicilio.
Il sindaco
A questo punto iniziano le competenze del sindaco che una volta ricevuta e verificata
la completezza della documentazione deve includere i nomi degli elettori ammessi
al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni e consegnarli in
occasione delle elezioni al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto
della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale
della sezione.
Il sindaco nel frattempo rilascia ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta
inclusione negli elenchi e pianifica il supporto tecnico e operativo a disposizione
degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
Nel caso in cui gli elettori si trovino presso una dimora ubicata in un comune
diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del
comune d’iscrizione, oltre agli adempimenti già visti, comunica
i relativi nominativi ai sindaci dei comuni dove dimorano i disabili e dove
quindi avverrà la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono
a predisporre gli elenchi e a consegnarli ai presidenti degli uffici elettorali
di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori.
Il voto
Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione,
dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione
dimora il disabile. Sono presenti uno degli scrutatori del seggio, designato
con sorteggio, e il segretario. Possono partecipare anche i rappresentanti di
lista che ne facciano richiesta. Il presidente deve assicurare la libertà
e la segretezza del voto.
Quali votazioni
In forza della Legge 22/2006, l’opportunità del voto a domicilio
è ammessa in occasione delle elezioni della Camera,
del Senato, dei membri del Parlamento europeo
e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa
statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei
consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali,
le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l’avente
diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente,
del comune o della provincia per cui è elettore.
Legge 7 maggio 2009 , n. 46
"Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione
al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile
l'allontanamento dall'abitazione."
Legge 27 gennaio 2006, n. 22
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio
2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del
voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio
e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime
elezioni politiche."
Legge 5 febbraio 2003, n. 17
"Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità"
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
[si veda in particolare il primo comma dell'articolo 29]
Legge 15 gennaio 1991, n. 15
"Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti"
Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
"Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati"
[si vedano in particolare gli articoli 55 e 56]
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
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