La normativa vigente prevede anche una terza categoria che non può essere
obbligatoriamente adibita al lavoro notturno. Si tratta dei lavoratori che "abbiano
a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge
5 febbraio 1992, n. 104".
Circa la locuzione "a carico" il Ministero del lavoro, con
la Risoluzione n. 4 del 6 febbraio 2009,
ha fornito alcune precisazioni.
Il Ministero si rifà alle indicazioni della Legge 104/1992 (che pur non
tratta di lavoro notturno), sostenendo che la definizione "a carico"
vada ricollegata e resa omogenea a quanto disposto dalla quella norma a proposito
della concessione dei permessi lavorativi.
Pertanto il disabile va considerato “a proprio carico” anche si
fini dell’esenzione dal lavoro notturno quando il lavoratore presti a
questi effettiva assistenza.
Il Ministero riprende, a tal proposito, le indicazioni della Circolare
INPS 23 maggio 2007 n. 90, adottando il principio che "tale assistenza
non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri
della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze
della persona con disabilità in situazione di gravità."
Va ricordato che l’INPS non ha mai precisato i concetti di "sistematicità"
e “adeguatezza”, lasciano quindi ampio margine interpretativo alla
proprie Sedi periferiche e ai datori di lavoro.
Che cosa si intende per lavoro notturno? Per rispondere in modo aggiornato è necessario fare riferimento al Decreto Legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003 (in attuazione della Direttiva comunitaria n. 34 del 2000), disposizione molto importante perché fissa nuove regole per l'orario di lavoro nel settore pubblico e privato. Peraltro questo decreto conferma le limitazioni al lavoro notturno di cui abbiamo parlato sopra. È in questa norma che troviamo le definizioni che ci servono.
Viene considerato "periodo notturno" l'arco di tempo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (ad esempio i turni dalle 22 alle 6).
Viene considerato "lavoratore notturno" qualsiasi lavoratore che svolga almeno tre ore del proprio orario di lavoro giornaliero durante il periodo notturno. E questo vale in generale.
Inoltre può essere considerato lavoratore notturno anche chi svolge, nell'arco dell'anno, almeno una parte del proprio orario di lavoro durante il periodo notturno, secondo le norme definite dai singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno.
Nel caso ricorra una di queste fattispecie, il lavoratore che dimostri di avere a carico (con i problemi interpretativi che dicevamo) una persona con handicap non è obbligato a prestare lavoro notturno e l'azienda deve conseguentemente adeguare turni e orario dell'interessato.
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
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