Il concetto di riconducibilità era già stato espresso dal regolamento precedente il Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 (art. 1 comma 5), ma sovente è stato scarsamente utilizzato o addirittura contestato in sede di autorizzazione alla fornitura, facendo prevalere, troppo spesso, il parere del funzionario amministrativo rispetto a quello dello specialista prescrittore. Nel nuovo testo in concetto è leggermente più chiaro.
Cosa significa riconducibilità? Se il disabile sceglie un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel Nomenclatore, ma riconducibile per omogeneità funzionale a quello prescritto, l'azienda Usl di competenza deve autorizzarne la fornitura, ovviamente sulla scorta del giudizio dello specialista prescrittore. Non si tratta, banalmente, di concedere un prodotto più costoso di quelli previsti dal Nomenclatore, ma piuttosto di autorizzare la fornitura di prodotti diversi da quelli descritti che però svolgono la medesima funzione.
E' dirimente, quindi, il concetto di omogeneità funzionale; facciamo un esempio: il Nomenclatore prevede la concessione di una motocarrozzetta con motore a scoppio a persone non deambulanti con una piena efficienza degli arti superiori; a questi stessi soggetti potrebbe essere concessa, essendo omogenea funzionalmente, la carrozzina a tre ruote (scooter) a trazione elettrica.
E' il caso di precisare che l'azienda Usl copre il costo del prodotto scelto solo fino alla tariffa prevista o al prezzo determinato per il dispositivo presente nel Nomenclatore e corrispondente (o meglio "simile") a quello erogato.
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
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