Il Regolamento al Codice della Strada prevede che il Sindaco, con propria ordinanza, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni disabilità, possa assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne. Da far notare che il Regolamento non prevede un'obbligatorietà di questi atti e, addirittura, ne limita la concessione alle zone ad alta densità di traffico.
Nello stesso articolo (381) del Regolamento è, inoltre, insita una potenziale e grave sperequazione; vi si precisa, infatti, chi beneficia della concessione "deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo".
Quel "di norma" si presta a due diverse interpretazioni: "di norma" può significare che sono possibili delle eccezioni, ma può anche voler intendere che la patente e la proprietà dell'auto sono condizioni essenziali. L'interpretazione prevalente presso molti Comuni è - purtroppo - quella più restrittiva.
Ciò comporta che tale beneficio non possa essere concesso, ad esempio, al non vedente, oppure al minore, oppure a chi è affetto da una disabilità tanto grave da non poter conseguire nemmeno una patente speciale e che verosimilmente avrebbe pari - se non maggiore - necessità di essere agevolato.
Su questo e su altri aspetti, è ancora atteso un parere dirimente da parte del Ministero competente.
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
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