I permessi lavorativi: gli aventi diritto

La norma originaria e principale in materia di permessi lavorativi retribuiti è la Legge quadro sull'handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104) che all'articolo 33 prevede agevolazioni lavorative per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità.
Principalmente ad occuparsi dei permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 sono stati gli enti previdenziali (INPS e INPDAP, solo per citare i principali) emanando circolari ora applicative ora esplicative. Non sempre le indicazioni fornite dai diversi enti sono fra loro omogenee. È quindi innanzitutto necessario riferirsi sempre alle indicazioni fornite dall'ente di riferimento.
Nella sostanza, un assicurato INPS non può far valere le disposizioni previste dall'INPDAP o da un altro ente previdenziale e viceversa. Al tempo stesso, per fare un esempio, il responsabile del personale di un ente pubblico non può applicare le disposizioni impartite dall'INPS (settore privato), ma deve rifarsi esclusivamente alle istruzioni del proprio ente previdenziale.
Ad occuparsi di queste materie sono intervenuti, in alcuni casi, anche il Consiglio di Stato e alcuni Ministeri (Welfare, Funzione Pubblica, Tesoro) con pareri, circolari e indicazioni di servizio. Su alcuni aspetti, poi, si sono pronunciati i singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. È ovvio, quindi, che il lavoratore finisca per essere disorientato o per incontrare difficoltà nell'ottenere risposte certe. E nonostante questa massa di provvedimenti, alcuni aspetti rimangono ancora controversi e insoluti.

Chi ne ha diritto.
È innanzitutto necessario comprendere chi siano gli "aventi diritto", cioè quali siano quei soggetti che possono richiedere l'accesso ai permessi. È da far notare subito che gli aventi diritto ai permessi lavorativi non sono gli stessi che possono anche richiedere i due anni di congedo retribuito. Per quella seconda agevolazione la normativa è infatti (per ora) molto più restrittiva.
Hanno diritto ai permessi lavorativi retribuiti, con diverse modalità, criteri e condizioni, la madre lavoratrice, o - in alternativa - il lavoratore padre, entro i primi tre anni di vita del bambino; la madre lavoratrice, o - in alternativa - il lavoratore padre, dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile e poi a seguire nella maggiore età; i parenti o gli affini che assistono la persona disabile. Il disabile deve essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992), rilasciato dalla Commissione dell'Azienda Usl. Non sono ammessi altri certificati di invalidità.
Hanno infine diritto ai permessi lavorativi i lavoratori disabili in possesso del certificato di handicap grave.
I permessi spettano anche nel caso in cui i genitori siano adottivi o affidatari, in quest'ultimo caso solo nell'ipotesi di disabili minorenni. L'affidamento infatti può riguardare soltanto soggetti minorenni (articolo 2, Legge 149/2001).

Primi tre anni di vita
Entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione dell'Azienda Usl prevista dalla Legge 104/1992, la lavoratrice madre, o - in alternativa - il padre lavoratore, ha diritto a prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla legge di tutela della maternità.
Il prolungamento dell'assenza facoltativa è coperto da contribuzione figurativa utile ai fini dell'anzianità di servizio. Inoltre, sotto il profilo retributivo, gode di un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
Se si sceglie di non fruire di questa opportunità è possibile usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato o in altro centro
Da questi benefici sono ancora escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici (Circolari INPS 24 marzo 1995, n. 80 punto 4 e 15 marzo 2001, n. 64 punto 2; Circolare INPDAP 27 novembre 2000, n. 49).
In caso di prestazione di lavoro inferiore alle sei ore giornaliere può essere concessa una sola ora di permesso.

Dopo i tre anni
Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la madre, o in alternativa il padre, ha diritto non più alle due ore di permesso, ma ai tre giorni di permesso mensile, che possono essere fruiti in via continuativa ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza.
La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno.
È importante sottolineare che la Legge 8 marzo 2000, n. 53 (articolo 20) ha precisato definitivamente che i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto. Ad esempio, quindi, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo.
Non spettano nel caso il richiedente sia impegnato in lavoro domestico o presso il proprio domicilio.

Maggiore età
Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre, o - in alternativa - il lavoratore padre, ha diritto ai tre giorni mensili a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva, cioè non siano presenti nel nucleo familiare altri soggetti in grado di prestare assistenza. La concessione dei permessi ovviamente non spetta nel caso in cui il disabile sia ricoverato a tempo pieno.
Sia INPS che INPDAP hanno ripreso nelle loro circolari queste indicazioni.
In particolare l'INPDAP, dopo una indicazione di segno contrario, ha corretto le proprie precedenti disposizioni precisando che, anche in caso di maggiore età, i permessi vengono concessi anche quando l'altro genitore non lavora a condizione che vi sia la convivenza (Circolare 25 ottobre 2002, n. 22).

Parenti e affini
L'articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i permessi di tre giorni possano essere concessi anche a familiari diversi dai genitori del disabile grave accertato tale con specifica certificazione di handicap (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) dall'apposita Commissione operante in ogni Azienda Usl.
È bene precisare che i permessi spettano ai parenti e agli affini entro il terzo grado di parentela e affinità. La condizione è comunque che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva, anche in assenza di convivenza, come precisato dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 (articolo 19).
È quasi superfluo precisare, anche se INPS e INPDAP lo hanno dovuto chiarire, che i permessi spettano anche al coniuge della persona con handicap pur non essendo né parente né affine. Anche in questo caso La concessione dei permessi non spetta nel caso in cui il disabile sia ricoverato a tempo pieno.
I permessi non spettano inoltre nel caso il richiedente sia impegnato in lavoro domestico o presso il proprio domicilio.

Parenti e affini: chi sono?
Chi sono i parenti e gli affini entro il terzo grado indicati dall'articolo 33 della Legge 104/1992? Il riferimento dobbiamo cercarlo nel Codice civile (articolo 74-78) che definiscono i concetti di parentela e affinità.
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.
Il meccanismo può apparire complesso. Facciamo quindi qualche esempio.
Sono parenti di primo grado i figli e genitori. Fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli) e nonni sono parenti di secondo grado. Zii e nipoti (figli di un fratello o una sorella) sono parenti di terzo grado.
I cugini sono parenti di quarto grado, quindi non possono accedere alla fruizione dei permessi lavorativi.
Sono affini di primo grado il suocero, genero e nuora. Sorella e fratello della moglie sono affini di secondo grado. La zia o lo zio della moglie sono affini di terzo grado. Il cugino della moglie o del marito è affine di quarto grado ed è quindi escluso dai benefici lavorativi.

Vedi anche:
I permessi lavorativi e i lavoratori con handicap
I permessi lavorativi e il certificato di handicap

 

Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale