I permessi lavorativi e il certificato di handicap

La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).
Non basta quindi la certificazione di handicap (articolo 3, comma 1), ma è necessario che la Commissione abbia accertato la gravità.
Il certificato di handicap viene rilasciato da un'apposita Commissione operante presso ogni Azienda Usl e non va confuso con l'attestazione di invalidità (sia civile, che di servizio, del lavoro o di guerra).
Il certificato di handicap, quindi, non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l'invalidità totale.
Se non si è ancora in possesso della certificazione di handicap è ammessa un'eccezione: l'articolo 2, comma 2 del Decreto Legge 27 agosto 1993 n. 324 (convertito alla Legge 27 ottobre 1993, n. 423) prevede che qualora la Commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l'accertamento può essere effettuato provvisoriamente dal medico, in servizio presso l'Azienda Usl che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona handicappata.
L'accertamento produce effetti solo ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 33, sino all'emissione del verbale da parte della Commissione medica.

Sindrome di Down e invalidi di guerra
Un'altra eccezione riguarda le persone con sindrome di Down. La Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (articolo 94, comma 3) ammette che le persone con sindrome di Down possano essere dichiarate in situazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992), oltre che dalle Commissioni dell'Azienda Usl, anche dal proprio medico di famiglia o dal pediatra, previa richiesta corredata da presentazione del "cariotipo", cioè di quell'esame che descrive l'assetto cromosomico di una persona. Tale eccezione viene ammessa solo per le persone Down. Si tratta di un'opportunità interessante per le persone con sindrome di Down che non siano in possesso o non siano riuscite ad ottenere il riconoscimento dell'handicap grave.
Un'ultima eccezione riguarda i grandi invalidi di guerra. Costoro vengono considerati "in automatico" - come previsto dalla Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (articolo 38, comma 5) - persone con handicap con connotazione di gravità.
Questo vantaggio spetta ai soli grandi invalidi di guerra, cioè i titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, non già gli altri invalidi di guerra con minorazioni di rilevanza inferiore.
Un'annotazione particolare merita l'autocertificazione dell'handicap: questa opportunità consiste solo nella possibilità di dichiarare di essere già in possesso della certificazione di handicap, indicando la data dell'accertamento e la Commissione che ha effettuato la visita (Legge 448/1998, articolo 39).
L'efficacia di questa opzione è molto limitata: è più agevole fotocopiare il certificato originale.

Certificati a scadenza
Su di un ultimo aspetto attiriamo particolare attenzione. Annualmente gli Istituti previdenziali (INPS, INPDAP ecc.) chiedono agli interessati di confermare la permanenza del requisito di handicap grave. Può accadere però che, al momento di accertare l'handicap, la Commissione dell'Azienda Usl fissi una rivedibilità del cittadino, indicando una data di scadenza del verbale. È una facoltà lasciata ad ogni Commissione che in futuro dovrebbe essere più contenuta, ma che per il momento è abbastanza frequente.
Purtroppo, nella prassi attuale, al superamento della scadenza del verbale di handicap decadono anche i benefici relativi ai permessi lavorativi (e ai congedi retribuiti).
A complicare la situazione c'è un difforme comportamento da parte delle Commissioni. In alcune realtà sono le Commissioni a convocare a visita, in altre è il cittadino a doversene preoccupare.
Che fare dunque? Il nostro suggerimento è innanzitutto quello di muoversi per tempo (almeno tre mesi prima della scadenza) informandosi presso la propria Commissione su quale sia il comportamento attuato.
Se è la Commissione che convoca, insistere perché la visita venga fissata prima della scadenza del verbale. Se invece è il cittadino a dover presentare l'istanza, conviene richiedere subito la nuova visita di accertamento.
Se la visita non viene fissata entro 90 giorni o se, comunque, il verbale non viene trasmesso in tempo utile, ricorrere alla soluzione del medico specialista per il rilascio del certificato provvisorio.

Come richiedere il certificato di handicap
La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno), alla Commissione dell'Azienda Usl di residenza, compilando un modulo disponibile presso la segreteria della Commissione.
Possono richiedere l'accertamento di handicap anche gli invalidi di guerra, del lavoro o per servizio.
Alla domanda bisogna allegare una certificazione medica che riporti la diagnosi e la tipologia della menomazione ed è possibile allegare copia di altra documentazione clinica di cui il richiedente sia in possesso. Entro tre mesi dalla presentazione della domanda di accertamento la Commissione deve fissare la data di convocazione a visita. Contro i verbali emessi dalla Commissione medica è possibile presentare ricorso. Dal 2005 il ricorso può essere presentato esclusivamente di fronte ad un giudice.

 

Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale