I permessi lavorativi: la cumulabilità

Se un lavoratore deve assistere due familiari disabili ha diritto a raddoppiare i permessi lavorativi? Fino all’approvazione del Decreto Legislativo del 18 luglio 2011, n. 119 la fattispecie non era disciplinata dalla normativa: se n’era occupato il Consiglio di Stato nel 1995 e alcune circolari amministrative di INPS e INPDAP.

L’articolo 6 del Decreto 119/2011 – aggiungendo un comma all’articolo 33 della Legge 104/1992 - disciplina l’ipotesi della cumulabilità dei permessi in capo allo stesso lavoratore per l’assistenza a più familiari con grave disabilità.

Si possono cumulare i permessi solo a condizione che il “secondo” familiare da assistere sia il coniuge o un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Non è mai ammessa la cumulabilità nel caso in cui anche il “secondo” familiare da assistere sia un parente o un affine di terzo grado, nemmeno nel caso in cui il coniuge o il genitore sia deceduti o mancanti o invalidi o ultra65enni. Per comprendere meglio: i parenti di terzo grado sono gli zii e i bisnonni.

I lavoratori per i quali cambia il trattamento, rispetto alla normativa previgente, sono:

- quelli che assistono più parenti o affini tutti di terzo grado (es.: zii propri o del coniuge; nipoti in quanto figli di fratelli) che non avranno più diritto alla concessione del “secondo” permesso; per il “primo” restano ferme le condizioni di assenza, età, invalidità del coniuge/genitori della persona da assistere;

- quelli che assistono parenti o affini tutti di secondo grado, per i quali non sussistono le condizioni di assenza, età, invalidità del coniuge/genitori della persona da assistere; in questo caso non avranno più diritto alla concessione del “secondo” permesso, ma solo del “primo”.

Nulla cambia per i lavoratori che assistono un familiare di secondo grado e uno di terzo il cui coniuge o genitore siano ultra65enni, invalidi, mancanti o deceduti. Infatti il Decreto non abroga la disposizione che consente la concessione del “primo” permesso anche per il terzo grado di affinità o parentela, nel caso in cui manchi (o sia invalido o deceduto) il coniuge o il genitore.

Lavoratore che assiste un familiare che già fruisce dei permessi

Sulla possibilità di cumulare i permessi nel caso il disabile sia lavoratore e già ne fruisca in proprio si è espressa la Circolare INPS 18 febbraio 1999, n. 37, la quale ammette che i giorni di permesso possano essere riconosciuti al lavoratore non disabile, familiare convivente del lavoratore handicappato anche se quest’ultimo già fruisce dei permessi per se stesso.
Vengono tuttavia poste due condizioni. La prima è che il lavoratore disabile, pur beneficiando dei propri permessi, abbia un’effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore convivente (la necessità di assistenza deve essere valutata del medico della Sede INPS anche in relazione alla gravità dell’handicap).
La seconda condizione è che nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza.
I familiari non lavoratori studenti sono equiparati, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui alla Legge 104/1992, ai soggetti occupati in attività lavorativa anche nei periodi di inattività scolastica (per gli studenti universitari dopo il primo anno di iscrizione deve essere accertata non solo l’iscrizione all’università ma anche l’effettuazione di esami).
La Circolare INPS 128 dell’11 luglio 2003 ha confermato tali indicazioni precisando però che familiare e disabile devono utilizzare i permessi in modo contemporaneo, cioè negli stessi giorni.
L’INPDAP, ente previdenziale di riferimento per buona parte dei lavoratori del settore pubblico, non ha contemplato l’ipotesi, pertanto non la esclude né la condiziona.

Lavoratore disabile che assiste un familiare

Per quanto concerne, infine, la possibilità di cumulare i permessi lavorativi in capo al lavoratore disabile che a sua volta assiste un familiare con handicap grave, la risposta, anche in questo caso, è diversa a seconda degli istituti previdenziali di riferimento.
L’INPS inizialmente, con la Circolare 18 febbraio 1999, n. 37, escludeva che il lavoratore handicappato in situazione di gravità potesse fruire dei permessi concessi a titolo personale, e anche di quelli per assistere un familiare convivente a sua volta disabile grave.
Tuttavia, successivamente, ha ammesso (Circolare 29 aprile 2008, n. 53, punto 6) questa possibilità, precisando che non è nemmeno necessaria la preventiva valutazione da parte del medico INPS circa la capacità di garantire l’assistenza oggetto dei permessi.
L’INPDAP, al contrario, con Circolare 10 luglio 2000, n. 34 (punto 5.1), ammette la cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore nella sua duplice qualità di familiare di persona disabile grave e di portatore, lui stesso, di handicap grave. Il cumulo è consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza.

Cumulabilità fra permessi e congedi

Può accadere che un lavoratore per parte di un mese abbia fruito di una frazione del congedo retribuito previsto dall’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 151/2001.
Nella parte rimanente del mese avrà diritto ai permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della Legge 194/1992?
Per i dipendenti pubblici vige l’indicazione espressa dal Dipartimento Funzione Pubblica con Parere n. 1/2007. Rifacendosi alle indicazioni dello stesso articolo 42 del Decreto 151, il Dipartimento ritiene che «durante il periodo di congedo usufruito da un genitore, in modo continuativo o frazionato, sia l’uno che l’altro genitore non possono beneficiare nello stesso mese dei tre giorni di permesso o degli equivalenti permessi orari previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992».
L’INPS (Circolare 29 aprile 2008, n. 53) ammette la possibilità di cumulare nello stesso mese (ovviamente in giornate diverse) i permessi lavorativi con il congedo straordinario retribuito. I giorni spettanti di permesso sono riparametrati sui giorni effettivamente lavorati. Tale indicazione è contenuta nella Circolare 11 luglio 2003, n. 128 (punto 3): «in caso di assistenza a un portatore di handicap per periodi inferiori a un mese vanno proporzionalmente ridimensionati i 3 giorni di permesso ai sensi della legge 104 spettanti al richiedente».
La Circolare fornisce anche l’indicazione del calcolo da applicarsi: «quando l’assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto a nessuna giornata o frazione di essa. Anche per i periodi superiori a 10 giorni (es.: 19) ma inferiori a 20 spetterà un solo giorno di permesso».
Nel caso di fruizione di permessi ad ore ai sensi della Legge 104/92 (da parte del lavoratore handicappato o del genitore di un figlio portatore di handicap di età inferiore a 3 anni), non si procede al ridimensionamento suddetto, essendo il permesso ad ore legato alla singola giornata (ed al relativo orario) di fruizione del permesso.

 

Carlo Giacobini
Direttore responsabile di HandyLex.org
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