La pensione ai superstiti viene erogata dopo il decesso del pensionato o dell’assicurato
che ancora lavori.
La pensione ai superstiti può essere di reversibilità,
nel caso il deceduto percepisse già la pensione di vecchiaia o di anzianità,
oppure indiretta, nel caso in cui il deceduto lavorasse ancora
e avesse versato un minimo di contributi.
Viene riconosciuta:
A quanto ammonta
Le quote dovute ai familiari vengono calcolate sulla pensione che sarebbe spettata
al lavoratore al momento del decesso, comprensiva – se la pensione risultante
è troppo bassa – dell'eventuale integrazione al trattamento minimo.
La pensione spetta in percentuale diversa, a seconda del grado di parentela
degli aventi diritto. Vediamo i casi più frequenti.
Nel caso manchi il coniuge, i familiari a carico al momento del decesso, hanno diritto ad aliquote diversificate; ad esempio:
Nel caso più soggetti abbiano diritto alla pensione, la somma delle diverse
aliquote non può superare comunque il 100% della pensione cui aveva diritto
l’assicurato al momento del decesso.
Se il superstite che percepisce la pensione possiede altri redditi, la pensione
viene ridotta percentualmente a seconda del reddito. Ad esempio: se il reddito
annuo è superiore a tre volte il trattamento minimo (per il 2009, 17.869,80
euro), l’ammontare della pensione viene ridotta del 25%. Se è superiore
a 4 volte il trattamento minimo viene diminuita del 40% e, se è superiore
di 5 volte, del 50%.
Cosa significa “a carico”
È importante sottolineare che, per le pensioni ai superstiti, il concetto
di “a carico” è diverso che in ambito strettamente fiscale
ai fini IRPEF secondo cui, per essere a carico, i familiari non devono disporre
di un reddito proprio superiore 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Nel caso della pensione ai superstiti la definizione è più ampia.
La normativa vigente prevede che “ai fini del diritto alla pensione
ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro
… si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi,
prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
(Riferimento: articolo 13 del Regio decreto
legge 14 aprile 1939, n. 636 come modificato dalla Legge 903 del 21 luglio
1965 art. 22 comma 7)
Il termine “sostentamento” implica sia la non autosufficienza
economica dell’interessato, sia il mantenimento da parte del lavoratore
o pensionato deceduto.
La “non autosufficienza economica” si verifica con modalità diverse; sono considerati non autosufficienti economicamente:
Il “mantenimento abituale” è desunto dai
comportamenti tenuti dal lavoratore o dal pensionato deceduto nei confronti
del familiare superstite.
Nel caso di figlio inabile le verifiche sono diverse a seconda che questi sia
convivente o non convivente. Nel primo caso è sufficiente lo stato di
autosufficienza economica, dando per scontato che il sostentamento fosse assicurato
dal lavoratore o pensionato deceduto. Nel secondo caso – non convivenza
- è necessario dimostrare anche il “mantenimento abituale”
ed in questo caso viene effettuato un esame comparativo dei redditi del lavoratore/pensionato
e del superstite per appurare se il primo concorreva effettivamente, in maniera
rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente.
L’inabilità e il lavoro
Ai fini della concessione della pensione ai superstiti, si considerano inabili
“le persone che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità
di svolgere qualsiasi attività lavorativa.” (art. 8, comma 1, Legge
222/1984).
Rispetto alla documentazione sanitaria, gli Enti previdenziali solitamente fanno
riferimento al certificato di invalidità al 100% con o senza indennità
di accompagnamento.
Fino all’approvazione della Legge
31/2008, la concessione della pensione ai superstiti era preclusa nel caso
l’inabile svolgesse una qualsiasi attività lavorativa, anche part-time,
al momento della scomparsa del genitore.
La Legge 31/2008 (articolo 46) ha introdotto
proprio in tal senso un’eccezione: l’attività lavorativa
svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario
non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali, o presso
datori di lavoro che assumono persone disabili con convenzioni di integrazione
lavorativa (articolo 11, legge 12 marzo 1999,
n. 68) non preclude l’erogazione della pensione di reversibilità.
La finalità terapeutica dell'attività lavorativa viene accertata
dall'ente erogatore della pensione ai superstiti (INPS, INPDAP ecc.).
L’INPS nella Circolare n. 15 del 6 febbraio
2009, precisa ulteriormente le indicazioni del Legislatore.
La prima verifica è relativa al datore di lavoro che deve:
L’orario settimanale del lavoratore che come previsto espressamente dalla Legge 31/2008 non può eccedere le 25 ore settimanali.
La seconda verifica riguarda l’accertamento della natura terapeutica
dell’attività lavorativa.
L’INPS ribadisce che l’attività svolta dal soggetto inabile
deve avere una funzione terapeutica e di inclusione sociale accertata dall’INPS
attraverso i suoi Centri medico Legali che dovranno considerare che “per
alcune persone affette da gravi disabilità, il concetto di lavoro assume
una diversa connotazione rispetto a quello di prestazione d’opera retribuita
atta a garantire un’esistenza libera e dignitosa ai sensi dell’art.
38 della Costituzione: per queste persone il lavoro assume invece una valenza
terapeutica ” e che l’attività lavorativa può favorire
lo sviluppo di alcune autonomie della persona (autonomie personali, autonomie
motorie, sviluppo della comunicazione, sviluppo delle competenze socio-adattative)
come previsto nei comuni programmi di riabilitazione.
Ultimo aggiornamento: 4 marzo 2009
Carlo Giacobini
Direttore responsabile HandyLex.org
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