La Legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza, provvidenza economica che ha assunto la denominazione di "pensione" con l'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Va ricordato che l’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo».
La medesima disposizione, all’articolo 1 comma 2, ha modificato la precedente definizione di «sordomuto», sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».
La relativa pensione è concessa solo nel caso queste condizioni sanitarie vengano accertate e riconosciute dalle relative Commissioni di accertamento.
Oltre a queste condizioni sanitarie è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che l'interessato si trovi in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.
Condizioni:
Importo 2012: Euro 267,57 per 13 mensilità.
E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.
Carlo Giacobini
Direttore responsabile di HandyLex.org
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