Gratuità dei parcheggi nelle zone blu
Nel 2006 la Direzione generale per la motorizzazione (Dipartimento per i trasporti
terrestri) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una
nota (6 febbraio 2006, Prot n. 107) in cui ha affrontato, la questione della
gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento quando
sono occupati da veicoli al servizio delle persone invalide detentrici di speciale
contrassegno.
Nella Nota citata il Ministero dichiarava che “Non vi è dubbio,
a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa
oraria a chi, trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato, ne
occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno
le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione,
da parte dell'Ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati".
Pertanto, secondo il Ministero, il parcheggio in posteggi, normalmente a pagamento,
delimitati da segnaletica blu deve essere gratuita.
L’annullamento della Nota Ministeriale
In molte città le Amministrazioni Comunali, con specifici accordi, hanno
attribuito a Società terze (spesso municipalizzate), la gestione delle
aree di parcheggio e la riscossione del pagamento per i parcheggi delimitati
da linea blu (oltre a tutta la gestione del sistema dei parcometri e dei cosiddetti
“gratta e parcheggia”).
Una di queste aziende, ritenendo illegittima la Nota del Ministero, ha presentato
ricorso presso il TAR del Lazio chiedendone l’annullamento.
Con Sentenza n. 6044 del 25 maggio 2006, il TAR del Lazio (Sezione III ter)
ha annullato la Nota del Ministero.
Dopo quella Sentenza, ai Cittadini non rimangono strumenti normativi per invocare
la gratuità incondizionata dei parcheggi regolamentati e a pagamento.
Possono richiedere la gratuità della sosta, sempre se dispongono del
“contrassegno invalidi”, solo nelle aree custodite, ma, se i posti
riservati sono occupati da altri titolari di contrassegno, il pagamento è
dovuto.
La Sentenza del TAR del Lazio, paradossalmente, interessa marginalmente i Comuni
che vogliano favorire la sosta delle persone con disabilità nel territorio
di competenza, prevedendo la gratuità dei parcheggi – normalmente
a pagamento – lungo le carreggiate o nelle aree di sosta incustodite gestite
dal proprio personale o dalla polizia municipale.
I problemi si pongono nel momento in cui la gestione di parcheggi – tutti,
non solo quelli in struttura e custoditi – è stata affidata in
convenzione ad aziende terze che possono pretendere, in forza della sentenza
del TAR, un’esatta previsione dei posti da riservare gratuitamente.
In questo caso è la convenzione per la concessione che stabilisce le
regole. Di fatto devono essere rispettate le indicazioni dell’articolo
11 del DPR 503/1996 nella parte in cui prevede che almeno un parcheggio ogni
50 (o frazione) sia riservato e gratuito. La convenzione può imporre
un numero maggiore, ma non un numero minore, perché costituirebbe una
violazione di legge.
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale