Circolare INPS - Direzione Centrale Prestazioni - 2 dicembre 2008, n. 105
“Assegno sociale - nuovi requisiti introdotti dall’art.20 co.10 del DL 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133 (pubblicata su GU n.195 del 21.9.2008 - Supplemento Ordinario n.196)”
SOMMARIO: - premessa - quadro di riferimento - disposizioni operative - ambito
di applicazione - requisito della residenza stabile e continuativa
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 (Supplemento ordinario n.196)
è stata pubblicata la legge 6 agosto 2008, n.
133 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria.
L’art.20 co. 10 della citata legge
n.133/2008, ha stabilito che per gli aventi diritto all’assegno sociale,
disciplinato dall’articolo 3, comma 6, della L. 335/1995, a decorrere
dall’1.1.2009, sia necessario l’ulteriore requisito costituito dal
soggiorno legale, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Quadro di riferimento
Come è noto, ai sensi dell’articolo 3, comma 6 della legge 8.8.1995,
n. 335, hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani che abbiano
compiuto il sessantacinquesimo anno di età, risiedano effettivamente
e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti
previsti dalla stessa legge (circolari n. 303 del 14.12.1995 e n. 208 del 24
11.2006).
Sono equiparati ai cittadini italiani, nella fruizione dell’assegno sociale,
gli stranieri che si trovino nelle condizioni che di seguito si riepilogano:
- stranieri o apolidi ai quali è stata riconosciuta la qualifica di “rifugiato
politico” e lo “status di protezione sussidiaria” ed i rispettivi
coniugi ricongiunti (circolare n. 175 del 24.8.1983, artt. 2 e 22 d.lgs. 251/2007,
messaggio n. 4090 del 18.2.2008);
- stranieri extracomunitari o apolidi titolari di “carta di soggiorno”
(circolare n. 82 del 21.4.2000, messaggio n. 47 del 2.2.2001) o del “permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, permesso che ha sostituito
la “carta di soggiorno” stessa come disposto dal decreto legislativo
n. 3 dell’8.1.2007, che ha recepito la direttiva comunitaria 109/CE /2003
(messaggio n. 7742 del 23.3.2007);
- cittadini comunitari e i loro familiari a carico, che soggiornano in Italia
per un periodo superiore ai tre mesi, oltre il quale hanno l’obbligo di
iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza, ai sensi del decreto
n. 30/2007 (messaggio n. 4602 del 25.2.2008);
- cittadini della Repubblica di S. Marino residenti in Italia.
Disposizioni operative – ambito di applicazione.
Con decorrenza dall’1.1.2009, secondo quanto previsto dall’articolo
20, comma 10 della legge n. 133/2008, citato in premessa, l’assegno
sociale, in presenza degli altri requisiti richiesti, è corrisposto agli
aventi diritto, come in appresso individuati, a condizione che abbiano soggiornato
legalmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
La normativa suddetta attiene alle nuove prestazioni liquidate con decorrenza
a partire dall’1.1.2009.
Il possesso del requisito di almeno dieci anni di permanenza continuativa e
legale in Italia dovrà essere accertato indipendentemente dal periodo
dell’arco vitale in cui la stessa si è verificata. In particolare,
la nuova normativa interessa:
a) i cittadini italiani;
b) gli stranieri rifugiati politici o per i quali è stato riconosciuto
lo status di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti;
c) gli apolidi o gli stranieri extracomunitari, lavoratori e non lavoratori,
inclusi i familiari ricongiunti, in possesso della carta di soggiorno, divenuto
ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
d) i cittadini comunitari, lavoratori e non lavoratori, inclusi i familiari
ricongiunti, che siano iscritti all’anagrafe del comune di residenza secondo
quanto previsto dal d.lgs. 30/2007.
La verifica dell’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo
per almeno dieci anni riguarda i soggetti di cui ai punti da a) a d) che presentino
domanda dall’1.12.2008 per ottenere la prestazione assistenziale con decorrenza
dall’1.1.2009.
Il requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni si rileva
dal titolo, rilasciato dalla competente Autorità italiana, che i richiedenti
la prestazione hanno l’obbligo di presentare a corredo della relativa
istanza.
Per quanto riguarda i cittadini italiani, il requisito in questione potrà
essere desunto dal certificato di residenza ovvero, in caso di periodi di residenza
remoti, come di seguito meglio specificato, dal certificato storico di residenza
rilasciato dal Comune, ferma restando la possibilità per gli interessati
di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi di quanto previsto dal DPR
28 dicembre 2000, n.445 (circolare n.12 del 10 gennaio 2002).
Si rammenta in proposito che tutti i soggetti richiedenti la prestazione devono
risultare, al momento della domanda, residenti con stabilità e continuità
sul territorio.
Si precisa inoltre, che
1 – gli stranieri rifugiati politici o per i quali è stato riconosciuto
lo status di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti, devono
risultare, al momento della domanda, in possesso della documentazione relativa
alla qualifica di rifugiato politico o allo status di protezione sussidiaria;
2 - gli apolidi o gli stranieri extracomunitari, inclusi i familiari di cittadini
comunitari o italiani, devono risultare, al momento della domanda, titolari:
a) della carta di soggiorno rilasciata prima dell’entrata in vigore del
decreto legislativo n. 3 dell’8.1.2007 e valida fino alla scadenza o
b) del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo introdotta
dal citato d.lgs.3/2007.
3 - i cittadini comunitari devono risultare, al momento della domanda:
a) iscritti all’anagrafe del comune di residenza secondo quanto previsto
dal d.lgs.30/2007 ovvero
b) titolari di carta di soggiorno CE non ancora scaduta ed ottenuta in base
alle precedenti disposizioni normative (DPR n.54/2002).
Ai fini della dimostrazione della continuità del soggiorno legale con
riferimento a periodi pregressi, gli interessati, fermo restando il possesso
dei titoli sopra indicati all’atto della domanda, dovranno fornire ogni
ulteriore documentazione utile (ad es. copia dei permessi/titoli di soggiorno
ottenuti in precedenza; per gli italiani, il certificato storico di residenza).
Per il computo dei dieci anni di cui all’art. 20, co.10 legge 133/2008,
va tenuto conto della continuità delle date di rilascio dei diversi documenti
attestanti il soggiorno legale nel territorio (rispetto alla scadenza di quelli
eventualmente in precedenza posseduti), facendo riferimento a qualunque periodo
trascorso continuativamente e legalmente in Italia.
In ogni caso, le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede, salvo
diversa attestazione dell’Autorità competente, per l’individuazione
del periodo di soggiorno legale.
Ai fini della decorrenza del beneficio dell’assegno sociale per gli stranieri
rifugiati politici o per i quali è stato riconosciuto lo status di protezione
sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti deve tenersi conto, salvo diversa
attestazione dell’Autorità competente, della data di rilascio della
documentazione relativa alla qualifica di rifugiato politico o allo status di
protezione sussidiaria.
E’ rimessa alla valutazione delle sedi dell’Istituto l’inoltro
di richieste di accertamenti e/o verifiche alle Autorità competenti sulla
documentazione prodotta.
Le Sedi dovranno comunque prestare la massima attenzione nell’applicare
la normativa suesposta oltre che nella verifica di tutti gli altri requisiti
di legge per il riconoscimento del beneficio.
Requisito della residenza stabile e continuativa
Per tutti i richiedenti l’assegno sociale ed i titolari del medesimo,
si ritiene di dover ribadire che la residenza effettiva, stabile e continuativa,
al pari del requisito economico, della cittadinanza o, per i cittadini extracomunitari
o comunitari e per tutti gli stranieri, del possesso dell’idoneo titolo
di soggiorno, nonché, per i soggetti indicati nella presente circolare,
dell’ulteriore requisito di cui all’art.20,
co.10 della legge 133/2008, rappresenta
un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale e per il
mantenimento dello stesso.
Si confermano pertanto le disposizioni impartite dall’Istituto con il
messaggio 12886 del 4 giugno 2008 in ordine agli accertamenti da effettuare
a cura delle sedi ai fini della verifica della sussistenza e della permanenza
di tale requisito.
Il Direttore generale
Crecco
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