Risoluzione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, 6 febbraio 2009, n. 4
"Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 11, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 66/2003 lavoro notturno – soggetti che hanno “a proprio carico” un soggetto disabile ai sensi della L. n. 104/1992."
Prot. 25/I/0001710
Alla
Confindustria
v.le dell’Astronomia 30
00144 Roma
.
La Confindustria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di
questa Direzione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 11,
comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 66/2003, secondo il quale non sono obbligati
a prestare lavoro notturno, fra l’atro, “la lavoratrice o il lavoratore
che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni”. In particolare
si chiede un chiarimento sull’esatto significato da attribuire all’espressione
“a proprio carico” di cui alla norma citata, posto che non risultano
significativi precedenti giurisprudenziali in materia né specifiche indicazioni
interpretative da parte di questo Ministero.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela della
Condizioni di Lavoro, della Direzione generale per le Politiche Previdenziali
e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.
La normativa di cui alla L. n. 104/1992 è volta, in particolare attraverso
la fruizione dei permessi di cui all’art.
33, ad agevolare la cura del soggetto che si trovi in stato di disabilità
ai sensi della stessa Legge e la disposizione in oggetto, seppur contenuta nel
diverso contesto D.Lgs. n. 66/2003, va interpretata secondo la medesima ratio.
Più in particolare i benefici in questione, ivi compresi quelli concernenti
l’astensione dal lavoro notturno, vanno collegati ad una effettiva assistenza
da parte della lavoratrice e del lavoratore al soggetto disabile.
Da ciò deriva dunque la necessità di verificare se, al di là
di ogni interpretazione letterale della disposizione normativa e, nello specifico,
della locuzione “a proprio carico”, sussista tale effettività
della assistenza prestata al disabile, disamina che non può prescindere
dai più recenti chiarimenti giurisprudenziali ben sintetizzati dall’INPS
con circ. n. 90/2007.
Ciò premesso, si ritiene che l’individuazione del soggetto ammesso
al beneficio di cui all’art. 11, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 66/2003
vada ancorata ai già noti criteri della “sistematicità ed
adeguatezza” e, quindi, solo il soggetto che risulti già godere
dei benefici della L. n. 104/1992 – o possederne i requisiti per goderne
– secondo gli attuali criteri normativi e giurisprudenziali richiamati
potrà richiedere l’esonero dalla prestazione dal lavoro notturno.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
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