Circolare Dipartimento della funzione pubblica – UPPA (Ufficio
Personale Pubblica Amministrazione) - Servizio programmazione assunzioni e reclutamento,
14 dicembre 2009 n. 6
“Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. Articolo 17, comma 7. Divieto
di nuove assunzioni.”
1. Premessa
Il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in
legge 3 agosto 2009, n. 102, reca misure importanti
volte a favorire la stabilità dei conti pubblici ed a realizzare gli
obiettivi di riduzione di spesa perseguiti dalla recente legislazione in materia
di finanza pubblica.
Un importante intervento è contenuto nell’art.
17, comma, 3 del d.l. 78/2009 ed è volto a conseguire, a decorrere
dall’anno 2009, gli obiettivi di risparmio di spesa previsti dall’art.
1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, pari a 415 milioni di euro.
Si tratta di risparmi che devono essere realizzati in applicazione della disciplina
contenuta nell’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
rivolta a enti ed organismi pubblici statali, nonché a strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa ed avente l’obiettivo
di riordinare, trasformare o sopprimere e mettere in liquidazione i suddetti
enti, entro il termine del 31 ottobre 2009, come differito dal comma 2 del citato
articolo 17.
L’obbligo di conseguire i predetti risparmi investe, oltre che gli enti
sopra richiamati, anche i corrispondenti Ministeri vigilanti, tenuto conto dei
rispettivi settori ed aree di intervento. La procedura prevista per dare applicazione
alla noma di legge è complessa ed articolata. E’ stata già
avviata dal Ministero dell’Economia e delle finanze con nota del 20 luglio
scorso, n. 79824.
Nelle more di definizione dell’intera procedura, che si conclude con il
conseguimento degli obiettivi di risparmio prescritti, l’art. 17, comma
7, del d.l. 78/2009 pone alle amministrazioni e agli enti interessati dall'attuazione
del comma 3 del citato articolo 17, il divieto di procedere a nuove assunzioni
di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già
autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Trattasi
di un divieto volto a rafforzare la norma che fissa gli obiettivi di risparmio
e ad indurre le amministrazioni interessate a realizzarli celermente per evitare
il protrarsi della misura restrittiva.
Il divieto vale tanto per le assunzioni ancora da autorizzare, quanto per quelle
autorizzate con apposito provvedimento secondo la normativa vigente (DPCM o
DPR) oppure autorizzate con legge speciale. Ne deriva che le amministrazioni
destinatarie non possono, a decorrere dal 1° luglio 2009, effettuare alcun
tipo di assunzione, fatto salvo quanto previsto dalla presente circolare.
Si aggiunge, altresì, che il divieto di assunzione, previsto dall’art.
17, comma 7, del d.l. 78/2009, comprende nella limitazione tanto le assunzioni
a tempo indeterminato quanto quelle a tempo determinato.
2. Amministrazioni destinatarie del blocco e deroghe
Come si evince dal dettato normativo (art. 17,
comma 7, del d.l. 78/2009) sono destinatari del blocco i seguenti soggetti:
- Ministeri, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Enti ed organismi pubblici statali;
- Strutture pubbliche statali.
Nell’ambito dei soggetti destinatari, come sopra elencati, sono poi indicate
dalla legge alcune deroghe specifiche che a volte interessano Amministrazioni
nominativamente individuate, altre volte categorie professionali riconducibili,
comunque, alle amministrazioni cui appartengono.
Ciò premesso, il divieto previsto dalla norma non si applica alle assunzione
che interessano:
- il personale diplomatico;
- i corpi di polizia;
- le amministrazioni preposte al controllo delle frontiere;
- le forze armate;
- il corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- le università;
- gli enti di ricerca;
- il personale di magistratura;
- il comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- l’Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa
vigente, per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 34-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Rimane, comunque, ferma, per i settori esclusi dal divieto, la disciplina limitativa
delle assunzioni come prevista dalla normativa vigente
3. Durata del blocco
Il blocco decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero
dal 1° luglio 2009, e termina con il concreto conseguimento degli obiettivi
di risparmio di cui all’art. 17, comma
3, del d.l. 78/2009. Il termine finale di detto blocco potrebbe essere diverso
per le Amministrazioni destinatarie, in quanto si definisce per ciascuna con
il corretto adempimento prescritto dalla normativa. In ogni caso il comma 8
dell’art. 17 prevede che le comunicazioni sulle economie conseguite debbano
avvenire entro il 30 novembre 2009. La conclusione del blocco sarà sancita
per ciascuna amministrazione solo dopo che il Ministero dell’economia
e delle finanze, d’intesa con lo scrivente Dipartimento, avranno verificato
il reale conseguimento degli obiettivi di risparmio ed i conseguenti adempimenti
sul piano organizzativo.
Si ricorda ancora una volta che il termine di adozione dei provvedimenti di
riordino è fissato al 31
ottobre 2009 (art. 2, comma 634, legge 244/2008 e successive modificazioni).
La complessità dell’intervento rende difficile prevedere i tempi
di conclusione della procedura e quindi la vigenza del divieto di assunzione
prescritto.
Rimangono, ovviamente, vigenti le disposizioni di cui all’art. 74 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, in legge
6 agosto 2008, n. 133 e le sanzioni di cui al comma 6 dello stesso articolo.
Ne deriva che le amministrazioni che non hanno adempiuto alla riduzione degli
assetti organizzativi prevista dall’art. 74 non potranno comunque assumere
neppure dopo il riordino ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio di
spesa di cui all’art. 2, comma 634, della legge 244/2007. Le misure di
razionalizzazione dell’organizzazione previste dalla disposizione da ultimo
richiamata non sono, infatti, da considerare alternative a quelle di cui al
citato articolo 74, bensì aggiuntive.
4. Ambito e contenuto del divieto di assumere
In merito all’ambito di intervento del divieto di assumere, si ritiene
siano esclusi dal divieto le categorie protette, nel limite
del completamento della quota d’obbligo. Trattasi di una categoria meritevole
di tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione che rimane
normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l’esigenza
di assicurare in maniera permanente l’inclusione al lavoro dei soggetti
beneficiari della normativa di riferimento. Si ricorda che la mancata copertura
della quota d’obbligo riservata alle categorie protette è espressamente
sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto
dall’art. 15, comma 3, della legge 12 marzo
1999, n. 68.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
F.to Renato BRUNETTA