Risoluzione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva 15 maggio 2009, n. 41 Prot. 25/I/0007171
“Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – tutori o amministratori di sostegno – fruizione dei permessi lavorativi ex art. 33 della L. n. 104/1992.”
La CISL ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa
Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art.
33, comma 7, della L. n. 104/1992 secondo il quale le disposizioni che disciplinano
la concessione dei permessi per assistenza ai disabili gravi “si applicano
anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità”.
Più in particolare si chiede della possibilità, da parte di “tutori
o amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità,
prive di genitori o parenti prossimi, i quali dimostrino di assistere con continuità
ed in via esclusiva la persona con disabilità anche per gli aspetti esistenziali
e della vita quotidiana”, di poter godere dei permessi attribuiti
dalla citata normativa.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle
Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
L’individuazione dei soggetti destinatari dei benefici di cui alla L.
n. 104/1992 o di benefici del tutto analoghi – ad es. congedo straordinario
di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.
151/2001 – non può prescindere dallo stretto dettato normativo.
È lo stesso Legislatore ad aver operato una scelta circa l’individuazione
di chi può godere dei permessi legati alla assistenza del disabile; scelta
che, da parte di questa Amministrazione e degli Istituti previdenziali, non
è mai stata ampliata soggettivamente ma, eventualmente, declinata sulla
base delle condizioni (ad es., da ultimo, “sistematicità ed
adeguatezza” dell’assistenza) che consentono il godimento dei
benefici. Ciò è peraltro avvalorato dal fatto che un ampliamento
in senso soggettivo della platea dei destinatari della normativa in questione
si è avuta esclusivamente sulla base di pronunce della Corte Costituzionale
(v. ad es. sent. n. 158/2007).
Ne consegue che la l’individuazione, fra i possibili beneficiari dei
permessi, degli “affidatari di persone handicappate in situazione di gravità”
va dunque interpretata in materia restrittiva, circoscrivendola a quella categoria
di soggetti che, peraltro, è destinataria anche di altri benefici disciplinati
dal D.Lgs. n. 151/2001, ossia ai “genitori affidatari”.
In relazione a quanto sopra si ritiene pertanto di dover escludere ogni indicazione
volta ad ampliare il novero dei soggetti che possono fruire dei permessi per
assistenza dei disabili gravi, ai sensi dell’art. 33 della L.
n. 104/1992, escludendo pertanto da tali benefici i “tutori o amministratori
di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità”.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
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