Circolare INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito - Direzione Centrale - Sistemi Informativi e Tecnologici, 16 marzo 2009, n. 41
“Estensione del diritto al congedo di cui all’ art. 42, comma
5, D.Lgs. 151/2001 al figlio convivente con la persona in situazione di disabilità
grave.”
SOMMARIO: La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, del D.L.gs 151/2001 nella parte in cui non prevede per il figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, il diritto a fruire del congedo indicato in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 19 del 26
gennaio 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 42, comma 5, del D.L.gs 26 marzo
2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui
non include, nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto,
il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della
persona in situazione di disabilità grave.
Secondo il dispositivo della sentenza, pertanto, il congedo di cui trattasi
può essere riconosciuto al figlio convivente del portatore di handicap
grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersene cura.
Ai fini dell’erogazione dell’indennità connessa alla fruizione
del congedo di cui trattasi, si forniscono le indicazioni che seguono.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Alla luce della sentenza in oggetto, hanno titolo a fruire del congedo in argomento
i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
a) coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente
con la stessa;
b) genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
c) fratelli o sorelle – alternativamente - conviventi
con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino
le seguenti due condizioni:
1) il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col
coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una
delle seguenti situazioni:
2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;
c) figlio convivente con la persona in situazione di disabilità
grave, in caso si verifichino le seguenti quattro condizioni:
1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col
coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una
delle seguenti situazioni:
2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente
inabili;
3) il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o
non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi,
ricorra una delle seguenti situazioni:
4) il portatore di disabilità grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:
MODULISTICA
Sono in corso di aggiornamento su “modulistica on line” i modelli
di domanda che terranno conto delle innovazioni introdotte dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 19/2009.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le sedi potranno riesaminare le richieste già pervenute relativamente
ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche
per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione
del diritto. L’indennità si prescrive nel termine di un anno (art.
2963 C.C.) decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile
a titolo di congedo
Il Direttore generale
Crecco
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