Nota Ministeriale - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, Nota 20 febbraio 2009, n.13 prot. n. 25/I/0002602
“Art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 - art. 33 comma 3, della L. n. 104/1992
- permessi orari per accompagnamento a visite mediche o terapie di soggetto
disabile in situazione di gravità ricoverato in casa di riposo.”
L'ANCI ha proposto istanza di interpello per conoscere il parere di questa
Direzione sulla portata applicativa dell'articolo 33 comma 3, della L. n. 104/1992
nel caso di richiesta dei permessi orari da parte di soggetto che assiste un
disabile in situazione di gravità già ricoverato.
In particolare l'interpellante chiede di conoscere se i permessi siano concedibili
nel caso in cui la casa di riposo ospitante non garantisca l'assistenza per
le visite specialistiche e terapie al di fuori della struttura e affidi nuovamente
il disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo
in cui lo stesso si trova all'esterno della casa di riposo.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle
Condizioni di Lavoro e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.
La norma di cui all'art. 33 comma 3, L. n. 104/1992
prevede per "la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre di minore con handicap in situazione di gravità, nonché
colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità,
parente o affine entro il terzo grado", la possibilità di fruire
di tre giorni di permesso mensile "a condizione che la persona con
handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno".
Il dettato normativo sembra dunque precludere la concessione dei permessi nel
caso di ricovero a tempo pieno del disabile da assistere.
Il caso sottoposto all'esame di questa Direzione riguarda, tuttavia, l'ipotesi
in cui il ricovero venga interrotto per garantire visite specialistiche o terapie
da effettuarsi all'esterno della casa di riposo ovvero, presso strutture adeguate
all'assistenza sanitaria o riabilitativa.
Tale ipotesi non può essere ricondotta alla previsione di cui all'art
33 citato. La circostanza, infatti, che il disabile debba recarsi al di fuori
della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente
il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile
all'assistenza del familiare il quale, ricorrendone dunque gli altri presupposti
di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi.
A tal fine, evidentemente, l'interessato sarà comunque tenuto alla presentazione
di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti
le visite o le terapie effettuate.
Quanto alla possibilità di fruizione oraria dei tre giorni interi di
permesso di cui all'art. 33 comma 3, L. n. 104/1992, si rinvia ai chiarimenti
già forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alle novità
introdotte dall'art. 71 del D.L. n. 112/2008
(conv. da L. n. 133/2008). (1)
(1) I chiarimenti cui la presente Nota si riferisce sono contenuti nella Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Trattamento Personale, 17 luglio 2008, n. 7 e nella Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Trattamento del Personale, 5 settembre 2008, n. 8
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