Risoluzione Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 28 maggio 2009, n. 136/E
“Istanza di interpello – Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Interpretazione dell'art. 1, comma 37, legge 296/2006 – IVA agevolata al 4% disabili.”
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 comma 37 della L n. 296 del 2006 , è stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante chiede chiarimenti in merito alla eventuale restituzione della minore
IVA versata all'atto dell'acquisto di una autovettura beneficiando delle agevolazioni
riconosciute dalla normativa vigente a favore dei disabili. In particolare,
l'istante rappresenta che la propria madre, la quale aveva usufruito dell'aliquota
IVA ridotta al 4% sull'acquisto dell'autovettura in quanto disabile, è
deceduta ed egli intende ora procedere alla rivendita della medesima.
Poiché, tuttavia, non è ancora trascorso il periodo minimo di
24 mesi dall'acquisto, l'istante chiede se sia tenuto al versamento dell'IVA.
originariamente non versata, in caso di anticipata rivendita dell'autovettura,
ai sensi dell'art. 1, comma 37 della legge n. 296
del 2006 (pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria del 20% e l'aliquota
ridotta del 4%).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene di non dover procedere ad alcun versamento integrativo in
quanto, nel proprio caso, non sussiste un intento elusivo, poichè l'autovettura
in argomento viene rivenduta solo a causa dell'intervenuto decesso della madre
ed il contribuente è già proprietario di un'altra autovettura
personale.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La legge finanziaria per l'anno 2007, n. 296 del 27 dicembre 2006, all'art.
1, comma 37, ha introdotto una limitazione alle agevolazioni tributarie
previste per gli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti portatori
di handicap ai senti dell'art. 3 della legge 104 del 1992.
In particolare tale disposizione stabilisce che, "in caso di trasferimento
a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito
dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto,
è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni
e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione
non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute
al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui
realizzare nuovi e diversi adattamenti".
In base a tale disposizione in caso di rivendita anticipata del veicolo acquistato
con l'aliquota del 4 %, ai sensi del n. 31, della tab. A, parte II, allegata
al D.P.R. n. 633/1972, il disabile è tenuto a riversare la differenza
di imposta tra tale aliquota e quella ordinaria non corrisposta al momento dell'acquisto.
A tale riguardo, si ritiene necessario evidenziare la natura antielusiva di
tale provvedimento, teso ad arginare il fenomeno consistente nell'utilizzare
indebitamente il beneficio fiscale previsto in favore di soggetti disabili per
trasferirne i vantaggi ad altri soggetti privi dei requisiti richiesti dalla
norma agevolativa.
Nel caso sottoposto all'esame della scrivente, il contribuente riferisce di aver ricevuto in eredità un'autovettura, precedentemente acquistata dal "de cuius" con l'applicazione dell'IVA agevolata. Fa presente, quindi, che intende vendere il veicoloprima che siano trascorsi due anni dall'acquisto dello stesso da parte del de cuius.
In relazione alla fattispecie prospettata occorre rilevare che il primo trasferimento
della proprietà dell'autovettura in favore di un soggetto privo dei requisiti
richiesti per usufruire dell'agevolazione, avviene per effetto della successione
ereditaria. In tale ipotesi, in cui l'erede, mediante l'accettazione dell'eredità,
entra nel possesso del veicolo, non è ravvisabile la finalità
elusiva che il comma 37 intende contrastare, in quanto, la traslazione del bene
acquistato con le agevolazioni avviene per effetto di un evento che esula da
qualsiasi manifestazione di volontà da parte del dante causa.
La ratio antielusiva del comma 37 può trovare applicazione in relazione
a negozi giuridici inter vivos, siano essi di tipo sinallagmatico o a titolo
gratuito, che manifestino la volontà del soggetto che ha beneficiato
dell'IVA agevolata di trasferire la proprietà del bene a terzi, entro
un breve periodo dall'acquisto.
Tale circostanza lascia supporre, infatti, che l'acquisto del veicolo già
in origine non fosse preordinato alle necessità del disabile e giustifica
pertanto la decadenza dal beneficio fiscale disposta dal richiamato
art. 1, comma 37.
Ugualmente la successiva rivendita del veicolo da parte dell'erede, anche qualora
intervenga entro due anni dall'acquisto dello stesso da parte del de cuius,
non è riconducibile nell'ambito d'applicazione della richiamata norma
antielusiva in quanto la rivendita è effettuata da un soggetto diverso
dall'acquirente.
Non si concretizza pertanto la fattispecie elusiva ipotizzata dalla norma, costituita
dal fatto che l'acquisto agevolato è preordinato al successivo trasferimento
del bene in favore di un soggetto che non ha diritto ad usufruire del beneficio.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella
presente risoluzione vengano applicati con uniformità.