Messaggio INPS - Direzione Centrale Pensioni, Direzione Centrale Organizzazione,
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, 29 gennaio 2010 n. 2816
“Soggetti abilitati all'utilizzo della procedura InvCiv2010. Presentazione
delle domande.”
In attuazione dei principi contenuti nell’articolo 20 della legge 3 agosto
2009, n. 102, con circolare n. 131 del 28/12/2009, l’Istituto ha definito
gli aspetti organizzativi e procedurali relativi al riconoscimento dei benefici
in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità,
handicap e disabilità.
Per la gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie del nuovo processo
è stata realizzata un’apposita applicazione, disponibile sul sito
internet dell’Istituto.
In considerazione delle numerose richieste di chiarimento pervenute alle strutture
dell’Istituto, si conferma quanto indicato sia nella citata circolare
131, sia nel messaggio 30401 del 31/12/2008, in merito ai soggetti abilitati
all’utilizzo della procedura InvCiv2010.
La domanda può essere presentata oltre che dai cittadini in possesso
del Pin rilasciato dall’Istituto, dagli Enti di patronato e dalle Associazioni
di categoria dei disabili.
Con riferimento in particolare a dette associazioni, si ribadisce che le sole
abilitate all’utilizzo della procedura INVCIV 2010 sono:
l’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva
e/o Relazionale (Anffas); l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi
Civili (Anmic); l’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza
dei Sordi (Ens); l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uic).
Le stesse, munite di PIN, sono abilitate ad utilizzare la procedura per la compilazione
e trasmissione telematica delle domande nella fase dell’accertamento dei
requisiti sanitari in materia d’invalidità civile, cecità
civile, sordità, stato di handicap e disabilità.
Per quanto riguarda gli Enti di Patronato, questi sono gli unici organismi abilitati all’utilizzo della procedura INVCIV2010 per seguire l’intero procedimento fino all’eventuale erogazione della prestazione.
Pertanto, le associazioni di Patronato legalmente riconosciute, sono le uniche
strutture deputate a svolgere le eventuali attività a carattere previdenziale
connesse al riconoscimento dello stato di disabilità.
Con riferimento infine alle richieste pervenute da altri soggetti (avvocati,
assistenti sociali, associazioni di volontariato, ecc), volte ad ottenere credenziali
di accesso all’utilizzo della procedura, si fa presente che, allo stato,
non possono essere abilitati all’applicativo in questione, soggetti diversi
da quelli già indicati nella circolare n. 131/2009 e ribaditi nel presente
messaggio.
Il Direttore generale
Nori
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