Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3
“Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.”
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 gennaio 2007, n. 24.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, concernente
lo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;
Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno
espresso il parere nel termine di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 18
aprile 2005, n. 62;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
1° dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia,
il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della solidarietà
sociale;
Emana il seguente decreto legislativo:
1 Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito
denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», sono apportate
le seguenti modifiche:
a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9.
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 1. Lo straniero in
possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità,
che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo
annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di
un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma
3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero
che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati
dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può
chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo, per sè e per i familiari di cui all'articolo 29, comma
1. (1)
2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a
tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero
hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta;
c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status
di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale
richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961
sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni
consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione
di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con
organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può
essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza
dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali
condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice
di procedura penale, nonchè, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo
381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego
di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene
conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento
sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi
di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata
del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo
quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente
dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità
di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute
ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:
a) se è stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui
al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi
consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte
di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di
quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un
periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno ai
sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, può riacquistarlo, con le stesse
modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui
al comma 1, è ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione
è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione
del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare,
una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10,
si tiene conto anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno
sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato
e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio
nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo può:
a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare
liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6,
comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata
o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta
allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato
non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo
5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale,
di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale,
di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico,
compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva
residenza dello straniero sul territorio nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti
dalla vigente normativa.
13. È autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero
espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un
pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.»;
b) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro 1. Lo straniero,
titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato
da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può
chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a
tre mesi, al fine di:
a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato
o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni
di cui all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per l'immigrazione;
b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della
vigente normativa;
c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso
di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo
minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.
2. Allo straniero di cui al comma 1 è rilasciato un permesso di soggiorno
secondo le modalità previste dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione.
3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo
Stato membro di provenienza, è rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione
di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo
nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
29, comma 3.
4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3
si applica l'articolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo.
5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 è consentito l'ingresso nel territorio
nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva
residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui all'articolo
22.
6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato e, se rilasciato,
è revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza
dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali
condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice
di procedura penale, nonchè, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo
381 del medesimo codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'età
dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle
conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza
di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali
vincoli con il Paese di origine.
7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 è adottato il provvedimento
di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e l'allontanamento
è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato
il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per l'adozione del
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'espulsione è adottata sentito lo
Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e l'allontanamento è
effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea.
8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui all'articolo
9, è rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Dell'avvenuto rilascio è
informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo.».
(1) (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 29-30
luglio 2008, n. 306 , ha dichiarato l’illegittimità del presente
comma e dell’art. 80, comma 19, L. 23 dicembre 2000, n.
388, nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento,
di cui all'art. 1 della L. 11 febbraio 1980, n. 18,
possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché
essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti
per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del D.Lgs.
8 gennaio 2007, n. 3 per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo.
La stessa Corte, con sentenza 14-23 gennaio 2009, n.
11 ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente
comma e dell'art. 80, comma 19, L. 23 dicembre
2000, n. 388, nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità,
di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché
essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti
per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del D.Lgs.
n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo.
2. Disposizioni transitorie.
1. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
le parole: «, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di
cui all'articolo 9,» sono soppresse.
2. Agli stranieri già titolari di carta di soggiorno si applicano le
norme del presente decreto.
3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno
riferimento alla carta di soggiorno, il riferimento si intende al permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1.
4. Il Ministero dell'interno provvede all'individuazione del punto di contatto
e allo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri dell'Unione
europea in applicazione del presente decreto.
3. Norma finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 1 milione
di euro per l'anno 2006 ed in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2007, si provvede per l'anno 2006 mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione
di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate
nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato e per gli anni successivi
mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2. Il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e il Ministero della solidarietà sociale provvedono al monitoraggio degli
oneri, informando tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai fini della sollecita adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Gli eventuali decreti adottati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma , n.
2), della citata legge n. 468 del 1978, prima o nelle more dell'entrata in vigore
dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Gli uffici competenti provvedono all'applicazione del presente decreto, nell'ambito
dei propri compiti istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
4. Norma finale.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione del
presente decreto, nonchè alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni
contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394.
utenti online: 58
2009 - 2011 HandyLex.org - Tutti i diritti riservati - Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione.
HandyLex.org è un servizio dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare | XHTML 1.0 | CSS 2.0

