Regio Decreto Legge 14 aprile 1939, n. 636
“Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie
per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione
involontaria, e sostituzione dell’assicurazione per la maternità
con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità.”
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1939, n. 105, e convertito, con modificazioni, nella L. 6 luglio 1939, n. 1272. )
(omissis)
Si considera invalido l’assicurato la cui capacità di guadagno,
in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente,
a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo .
La pensione di invalidità è soppressa quando la capacità
di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti indicati al 1°
comma. Resta firma la disposizione del terzo comma dell’art. 61 del R.D.L.
4 ottobre 1935, n. 1827.
La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita ne
resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l’assicurato e il pensionato,
di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia,
siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti
di fine rapporto comunque denominati, e di reddito da lavoro o autonomo o professionale
o d’impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali,
superiore a tre volte l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l’importo
mensile in vigore al 10 gennaio di ciascun anno. Per i lavoratori autonomi agricoli,
il reddito dichiarato dal titolare dell’azienda ai fini dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva
percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione
alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da
ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso
titolare dell’azienda. I periodi di godimento della pensione sospesa,
scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati
agli effetti dei requisiti contributivi e assicurativi per l’autorizzazione
della prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti. La corresponsione della pensione di invalidità
sospesa ai sensi del presente comma è ripristinata per i periodi in cui
non si verificano le condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa
e comunque al raggiungimento dell’età prevista per il pensionamento
di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti.
Per l’accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati
debbono presentare all’Istituto nazionale della previdenza sociale, con
le modalità da questo indicate, la dichiarazione di cui all’articolo
24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati di
invalidità è tenuto a darne notizia all’Istituto nazionale
della previdenza sociale, indicando l’importo della retribuzione corrisposta,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, o, se assunti successivamente,
dalla data di assunzione.
In caso di mancata comunicazione o di comunicazione infedele di dati, il datore
di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di lire
un milione per ogni dipendente cui si riferisce l’inadempienza, salvo
che il fatto costituisca reato.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo il lavoratore è
tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la sua qualità di
pensionamento di invalidità. In caso di omissione, il lavoratore è
tenuto a versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale una somma
pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto
alla gestione pensionistica di pertinenza .
I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1° gennaio di ciascun anno
sono recuperati in sede di ripristino della prestazione. Il recupero avviene
anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.
(omissis)
Nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, sempreché per
quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione
e di contribuzione di cui all’articolo 9, n. 2, lettere a), e b), spetta
una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del
pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età
di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro
e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già
liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato a norma dell’articolo
12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge,
oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso
e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma
è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale
e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età,
qualora frequentino l’Università.
La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente
né inferiore al 60 per cento, né superiore all’intero ammontare
della pensione calcolata a norma dell’art. 12.
Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel
caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell’articolo
10.
Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo,
non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età
superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte
dell’assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche
dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti
che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte
del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore
ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché
i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si
considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima
del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell’articolo 39 del
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte
dell’assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età,
conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento
della predetta età.
La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli
e sorelle è dovuta nella misura del 15% per ciascuno.
Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può
essere complessivamente superiore all’intero importo della pensione calcolata
a norma dell’articolo 12 (1).
(1) Così modificato prima dall’art. 2, L. 4 aprile 1952, n.
218 e poi sostituito dall’art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903.
(omissis)
utenti online: 140
2009 - 2011 HandyLex.org - Tutti i diritti riservati - Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione.
HandyLex.org è un servizio dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare | XHTML 1.0 | CSS 2.0

