Decreto ministeriale - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, 29 gennaio 2009
“Attuazione di un piano straordinario di verifica delle invalidità
civili.”
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2009, n. 52)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293 concernente
«Regolamento recante i criteri e le modalità per le verifiche di
cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988,
n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica
per l'anno 1988, nonchè delega al Governo per la revisione delle categorie
delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici»;
Visto l'art. 1, comma 9, della legge 15 ottobre 1990,
n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge
30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie
delle minorazioni e malattie invalidanti»;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991,
n. 387, concernente «Regolamento recante le norme di coordinamento per
l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295
in materia di accertamento dell'invalidità civile»;
Visto l'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 698, concernente «Regolamento recante norme sul riordinamento
dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla
concessione dei benefici economici»;
Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1996, n. 425, concernente la conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante
«Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica»;
Visto l'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
Visto l'art. 52 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;
Visto l'art. 42 della legge 24 novembre 2003, n.
326, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria»;
Visto l'art. 6, comma 3, della legge 9 marzo 2006,
n. 80, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e
funzionamento della pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 2007, recante «Attuazione dell'art. 10 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente il trasferimento di competenze
residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS»;
Visto il decreto interministeriale in data 2 agosto
2007, concernente l'individuazione delle patologie rispetto alle quali sono
escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti
per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi
376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed, in particolare,
l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali;
Visto l'art. 80 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Acquisito in data 18 dicembre 2008 il parere favorevole espresso dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano
A d o t t a
il seguente decreto:
1. In attuazione dell'art. 80 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n.133, sono stabiliti termini e modalità di realizzazione
di un piano straordinario per l'effettuazione di 200.000 accertamenti di verifica
da espletarsi nei confronti di titolari di benefici economici di invalidità
civile, cecità civile e sordità civile.
2. I controlli sono attuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e sono finalizzati a
verificare, per 200.000 soggetti, la permanenza dello stato invalidante nonchè
dei requisiti reddituali previsti dalla legge per poter fruire delle provvidenze
economiche di cui sono percettori.
3. La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti
per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità
civile e sordità civile viene accertata dalla Commissione medica superiore
ovvero, su delega di questa, dalle Commissioni mediche di verifica provinciali
di invalidità civile presso l'I.N.P.S. Le visite mediche verranno effettuate
presso il Centro medico legale I.N.P.S. della provincia di residenza dell'interessato.
Le verifiche dei requisiti reddituali vengono effettuate dall'I.N.P.S. attraverso
l'incrocio delle informazioni contenute negli archivi del Ministero dell'economia
e delle finanze secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente decreto.
4. L'I.N.P.S. informa i soggetti interessati, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento da recapitarsi con almeno trenta giorni di anticipo,
sulle modalità con cui si procederà all'accertamento di verifica,
facendo espresso riferimento alle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione
alla visita medica.
5. I controlli non riguardano le prestazioni assistenziali sostitutive riconosciute
agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni, rispettivamente
ai sensi dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n.
118 e dell'art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381.
6. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti
di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007,
inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento
dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati
da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione,
previo esame della documentazione agli atti.
1. In sede di verifica sono valutate le patologie riscontrate all'atto dell'accertamento,
tenendo conto anche di quelle insorte successivamente all'originaria concessione.
La valutazione medico legale sarà effettuata utilizzando i riferimenti
normativi vigenti all'atto della verifica. Le verifiche straordinarie non permettono
di riconoscere una condizione di invalidità superiore a quella in precedenza
determinata, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro
del tesoro 20 luglio 1989, n. 293.
2. Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale,
l'I.N.P.S. richiede alle Aziende sanitarie locali la documentazione sanitaria
relativa ai soggetti selezionati sulla base dei criteri di cui all'art. 3, con
cadenza periodica secondo criteri di gradualità che tengano conto del
flusso informativo complessivo.
Le Aziende sanitarie locali trasmettono alla Commissione medica superiore presso
il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente, entro
trenta giorni dalla data di richiesta, la documentazione in loro possesso.
3. Per consentire l'effettuazione delle verifiche di cui al presente decreto
secondo principi di economicità ed efficienza, l'I.N.P.S. promuove la
definizione di appositi accordi operativi tra le proprie articolazioni regionali
e le regioni, da concludersi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto. Con tali accordi vengono definite le modalità di
realizzazione degli accertamenti di verifica a livello regionale e di trasmissione
e consultazione della documentazione in possesso delle Aziende sanitarie locali
prevedendone, ove possibile, la trasmissione telematica. In assenza di tali
accordi ovvero nelle more della loro definizione, trova applicazione la procedura
di cui al comma 2.
4. In sede di verifica, ulteriori accertamenti specialistici potranno essere
richiesti solo se ritenuti indispensabili ai fini del giudizio finale e saranno
effettuati presso le strutture specialistiche interne dell'I.N.P.S.
5. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, qualora l'interessato
cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza
giustificato motivo, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti.
L'interessato è tenuto a fornire entro novanta giorni dalla data del
provvedimento di sospensione, idonee giustificazioni in ordine alla mancata
presentazione a visita, da valutarsi da parte della Commissione medica superiore
presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S.
territorialmente competente. In carenza di tale adempimento ovvero nel caso
in cui le giustificazioni fornite non siano ritenute valide, verrà assunto
il provvedimento di revoca della provvidenza economica con decorrenza dalla
data di sospensione. Qualora invece le giustificazioni siano ritenute valide,
sarà fissata una nuova data di visita medica; ove l'interessato non si
presenti neppure a questa visita, verrà adottato il provvedimento di
revoca con decorrenza dalla data di sospensione, qualora non ricorrano situazioni
di carattere eccezionale da valutarsi da parte della Commissione medica superiore
presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S.territorialmente competente.
6. Per i minori affetti da persistenti difficoltà a svolgere le funzioni
e i compiti propri dell'età nonchè per i soggetti ultrasettantenni
che, convocati a visita, non si presentino e comunichino di non potersi presentare,
la Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S.
territorialmente competente procede obbligatoriamente alla visita domiciliare.
La visita domiciliare è disposta altresì per i soggetti affetti
da patologie irreversibili tali da determinare la non trasportabilità,
i quali, convocati a visita, non si presentino e comunichino di non potersi
presentare. La non trasportabilità sarà valutata dalla Commissione
medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente
competente, sulla base della documentazione sanitaria esibita.
7. Per coloro che si trovino nell'impossibilità fisica di raggiungere
la sede di verifica e presentino idonea documentazione medica attestante la
non trasportabilità, viene disposta la visita domiciliare. La non trasportabilità
sarà valutata dalla Commissione medica superiore presso il Centro medico
legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente, sulla base della documentazione
sanitaria esibita.
8. Qualora l'interessato non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici,
eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la stessa si
concluderà sulla base degli elementi clinico-documentali acquisiti e
potrà comportare la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio
economico secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 2, del citato decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
9. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari prescritti per
il godimento dei benefici l'I.N.P.S. dispone, ai sensi dell'art. 5, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 698 e dell'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, da notificarsi
entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo
provvedimento formale di revoca da adottarsi entro i novanta giorni successivi,
produce effetti dalla data della verifica che ha accertato la insussistenza
dei requisiti sanitari.
10. Oltre che all'interessato l'I.N.P.S. comunicherà la revoca del beneficio
anche all'ente concessorio.
1. La programmazione delle attività di verifica di cui all'art. 1 del
presente decreto, è effettuata secondo criteri selettivi che tengano
conto: a) dell'incidenza territoriale, a livello sub-regionale, dei benefici
concessi in rapporto alla popolazione residente, secondo tassi standardizzati
per fasce d'età;
b) della recente dinamica territoriale degli andamenti nella concessione dei
benefici per data di decorrenza degli stessi;
c) del tipo di prestazione, della sua onerosità e dell'età dei
beneficiari;
d) della distribuzione temporale delle revisioni in base alle scadenze programmate;
e) delle evidenze risultanti dall'incrocio degli archivi informatici di cui
all'art. 4 del presente decreto.
2. I dati necessari per il piano di verifiche saranno elaborati dall'I.N.P.S.
sulla base delle risultanze degli archivi informatici in suo possesso.
3. Prima dell'avvio delle attività, l'I.N.P.S. trasmette al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia
e delle finanze uno schema di intervento, dal quale risultino le verifiche programmate
sulla base dei dati elaborati e la distribuzione territoriale delle stesse.
1. L'I.N.P.S. e la Motorizzazione civile, sulla base di accordi da definire
tra i due enti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, scambiano in via telematica le informazioni utili all'individuazione
dei soggetti titolari di provvidenze economiche di invalidità civile
e in possesso di patente di guida in corso di validità, al fine di accertare
eventuali incompatibilità, tenuto comunque conto delle patenti speciali
o che prevedano adattamenti ai dispositivi di guida.
2. Nel caso in cui dalla visita medica emergano elementi per ritenere che possa
essere venuta meno l'idoneità psico-fisica alla guida, l'I.N.P.S. comunica
alla Motorizzazione civile l'esito degli accertamenti per gli eventuali provvedimenti
di competenza.
1. Fermo restando che l'I.N.P.S. effettua annualmente l'acquisizione delle dichiarazioni
reddituali di tutti i titolari di prestazioni legate al reddito, i controlli
di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto sono finalizzati anche a verificare
la sussistenza dei requisiti reddituali relativamente agli anni 2005, 2006 e
2007 nei confronti dei beneficiari di pensioni o assegni di invalidità
civile.
2. Le verifiche dei requisiti reddituali, saranno attuate con modalità
telematiche, attraverso l'incrocio dei dati reddituali del Ministero dell'economia
e delle finanze con quelli contenuti nel Casellario centrale dei pensionati
gestito dall'I.N.P.S., istituito con decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85. Le modalità tecniche saranno oggetto di appositi accordi fra le
amministrazioni interessate, da definirsi entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
3. Qualora dagli accertamenti risulti che il titolare di pensione o di assegno
sia possessore di redditi superiori ai limiti annuali prescritti, l'erogazione
del beneficio economico verrà immediatamente sospesa e si procederà
alla revoca della provvidenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
con riferimento al quale i redditi accertati risultino superiori ai limiti di
legge. Resta salvo il diritto al ripristino della provvidenza sospesa, qualora
il superamento dei limiti reddituali rivesta carattere temporaneo.
1. Nel corso del periodo di attuazione del piano straordinario di verifica,
l'I.N.P.S. trasmette mensilmente al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni
da essi ricevute, la rendicontazione delle verifiche effettuate, dalla quale
risultino i risultati finanziari conseguiti. Al termine del piano straordinario,
l'I.N.P.S. trasmette altresì una relazione conclusiva contenente gli
esiti degli accertamenti e gli aspetti finanziari che ne derivano.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla Regione Valle
d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle verifiche
secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalla relative norme di attuazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 29 gennaio 2009
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
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