Decreto Ministeriale - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- 29 luglio 2008 , n. 146
“Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.”
(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, n. 222)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto
con Il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia,
il Ministro della difesa, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e il Ministro per i rapporti con le regioni
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante
approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte
navigazione marittima);
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni
per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica
da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed in particolare l'articolo 65, secondo
cui il Ministero dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate,
adotta il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni recante norme
sulla navigazione da diporto;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive
per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla
navigazione delle unità da diporto;
Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1992, n. 566, recante regolamento
sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto; Visto
il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante regolamento di sicurezza
per la navigazione da diporto;
Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536, recante regolamento sul
comando e sulla condotta delle unità da diporto da parte di coloro che
sono in possesso di un titolo professionale marittimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante
regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante regolamento di
sicurezza per la navigazione da diporto;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121, recante regolamento sull'istituzione
e la disciplina dei titoli professionali del diporto;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi,
espresso nell'adunanza del 31 marzo 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota prot. n. 8513 del 24 luglio
2008;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
Le disposizioni del presente regolamento riguardano le procedure amministrative
inerenti alle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, d'ora in poi «Codice», la disciplina delle
patenti nautiche e la sicurezza della navigazione da diporto.
(omissis)
TITOLO II
Disciplina delle patenti nautiche
Capo I
Disposizioni generali
Art. 25.
Patenti di categoria A
1. Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti
e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:
a) entro dodici miglia dalla costa;
b) senza alcun limite dalla costa.
2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle
unità a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista.
3. A richiesta dell'interessato, le patenti di cui al comma 1 possono essere
rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore. Sono
considerate a motore quelle unità in cui il rapporto tra la superficie
velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente
in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa
e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli
o in kilowatt è inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.
Art. 26.
Patenti di categoria B
1. Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto.
2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare
e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24
metri a motore, a vela e a propulsione mista.
Art. 27.
Patenti di categoria C
1. Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità
da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo
almeno un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore
ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione
del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l'unità
sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta
in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota
automatico e l'arresto dei motori.
2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori
delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2.
3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina prevista per
le patenti di categoria A.
Art. 28.
Autorità competenti al rilascio delle patenti
1. Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche:
a) le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici
motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento
per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, per le patenti nautiche
che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;
b) le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi, per le patenti
nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa;
c) le capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi
da diporto.
2. Le patenti nautiche sono conformi al modello approvato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 29.
Esame per il conseguimento delle patenti nautiche
1. L'esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione
entro dodici miglia dalla costa è sostenuto dinanzi ad un esaminatore
nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del circondario marittimo,
scelto tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente
effettivo, tra gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie
di porto in congedo, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra
degli istituti nautici o professionali, tra il personale della gente di mare
in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione
di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio
2008 o a quello di ufficiale di navigazione del diporto, ovvero da un esaminatore
nominato, per la giurisdizione di competenza, dal Direttore della Direzione
generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, scelto
tra i medesimi soggetti, nonchè tra i funzionari, anche in posizione
di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitati
a norma della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni.
Per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela l'esaminatore
è assistito da un esperto velista designato dalla Federazione italiana
vela o dalla Lega navale italiana.
2. La commissione d'esame per il conseguimento della patente nautica che abilita
alla navigazione senza alcun limite dalla costa è nominata dal capo del
circondario marittimo ed è costituita:
a) dal presidente, scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a tenente
di vascello in servizio o in congedo dei Corpi di stato maggiore o delle capitanerie
di porto, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti
nautici o professionali ovvero tra coloro che sono in possesso dell'abilitazione
di comandante di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti 30
novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n.
13 del 16 gennaio 2008 o di comandante del diporto. In mancanza, le funzioni
di presidente sono svolte dal capo del circondario marittimo;
b) da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto in possesso del titolo
professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso
o abilitato alla condotta delle motovedette d'altura del Corpo delle capitanerie
di porto, ovvero da un comandante di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del
Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o da un capitano del diporto,
in qualità di membro;
c) da un esperto velista designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega
navale italiana, in qualità di membro, per lo svolgimento della prova
teorica e pratica di navigazione a vela.
3. La commissione d'esame per il conseguimento della patente per il comando
delle navi da diporto è nominata dal capo del compartimento marittimo
con le modalità indicate al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo.
4. Le funzioni di segretario delle sedute di esame sono svolte da un sottufficiale
del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento
delle patenti di categoria A, B e C sono adottati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 30
Estensione dell'abilitazione
1. Coloro che sono in possesso di una patente limitata alla navigazione a motore
possono estendere l'abilitazione posseduta anche alla navigazione a vela, sostenendo
solo la relativa prova pratica.
2. Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro dodici miglia
dalla costa possono conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza
dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico sulle materie non comprese
nel programma d'esame previsto per l'abilitazione posseduta.
Art. 31.
Esercitazioni pratiche
1. Coloro che hanno presentato domanda per l'ammissione agli esami per il conseguimento
della patente nautica sono autorizzati ad esercitarsi al comando o alla direzione
nautica delle unità da diporto, nei limiti dell'abilitazione richiesta,
purchè a bordo vi sia persona munita di patente nautica rilasciata da
almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato
aspira a conseguire.
2. Copia della domanda, completa di visto dell'autorità marittima o dell'ufficio
motorizzazione civile, costituisce, accompagnata da un documento di identità
personale, autorizzazione per esercitarsi a bordo delle unità da diporto.
Detto documento ha validità di tre mesi prorogabile per ulteriori tre
mesi.
3. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che siano trascorsi trenta
giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione a bordo
delle unità da diporto.
4. Il capo del circondario marittimo o l'autorità preposta alla disciplina
delle acque interne determinano con propria ordinanza, se ritenuto necessario,
i tempi e le modalità nonchè le misure di sicurezza per l'effettuazione
delle esercitazioni.
Art. 32.
Conseguimento delle patenti senza esami
1. Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in
servizio permanente, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in possesso
di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi
della Guardia di finanza, nonchè i sottufficiali delle Forze armate e
delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità
navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina
militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati
dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno
dodici mesi, possono conseguire, senza esami, le patenti di cui agli articoli
25 e 26 del presente regolamento.
2. Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario
di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta
dei mezzi nautici da parte della Marina militare, può conseguire, senza
esami, le patenti di cui all'articolo 25 del presente regolamento, secondo i
criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le stesse patenti possono essere conseguite senza esami dal personale militare
della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso
di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della
Guardia di finanza, secondo i criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
3. La facoltà di cui ai commi 1 e 2 è esercitata entro cinque
anni dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici,
psichici e morali di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento.
4. I requisiti per il personale indicati al comma 1 sono comprovati dall'estratto
matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di appartenenza. Per il
rimanente personale i requisiti sono attestati dal possesso dell'abilitazione.
5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per la navigazione entro
sei miglia dalla costa e le abilitazioni alla condotta dei mezzi nautici rilasciate
dai comandi della Guardia di finanza abilitano alla navigazione entro dodici
miglia dalla costa.
Art. 33.
Persone in possesso di titoli professionali
1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o del diporto
o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in corso
di validità possono comandare e condurre le unità da diporto,
nei limiti indicati nell'allegato III.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonchè coloro
che sono iscritti nel registro di cui all'articolo 90 del codice della navigazione,
muniti di libretto di navigazione in corso di validità ovvero di licenza
per pilota, possono conseguire senza esami le patenti nautiche, nei limiti e
con le modalità stabilite nell'allegato III.
Art. 34.
Comando di unità da diporto da parte di stranieri in acque territoriali
italiane
1. Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo
di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza
o, rispettivamente, di residenza, possono comandare, purchè a titolo
gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo
15 del codice e natanti da diporto di cui all'articolo 27 del codice entro i
limiti dell'abilitazione medesima. Il titolo o documento deve essere tenuto
a bordo.
2. Per gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero che comandano
imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l'obbligo di
patente nautica è regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell'unità.
3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea si prescinde dall'obbligo
del titolo per comandare le unità da diporto di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie
autorità da cui risulti che la legislazione, rispettivamente, del Paese
di provenienza del soggetto o dello Stato di bandiera dell'unità non
prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.
Capo II
Requisiti
Art. 35.
Requisiti per l'ammissione agli esami
1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle patenti di cui agli
articoli 25 e 27 del presente regolamento, gli interessati devono aver compiuto
il diciottesimo anno di età.
2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente
per navi da diporto di cui all'articolo 26 del presente regolamento, gli interessati
devono essere in possesso, da almeno un triennio, della patente di cui all'articolo
25, comma 1, lettera b) del presente regolamento.
3. Nella domanda di ammissione agli esami è dichiarata l'eventuale richiesta
di limitazione alle sole unità a motore.
Art. 36.
Giudizio di idoneità
1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche
o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, o siano dediti
all'uso di sostanze psicoattive non possono conseguire la patente nautica nè
la convalida della stessa.
2. Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche o funzionali
indicate nell'allegato I, paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente la
patente di categoria C.
3. Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla
base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria
locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale. Il giudizio può essere espresso, altresi', da un medico
responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico
appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un
medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei
sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all'estero,
da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza.
In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di
appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono
essere conservate per un anno.
4. Il giudizio di idoneità è demandato alla commissione medica
locale costituita in ogni provincia presso le aziende sanitarie locali del capoluogo
di provincia, in caso di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate
nell'allegato I, paragrafo 2, e in tutti i casi dubbi.
5. La commissione medica locale, in relazione alle malattie o minorazioni fisiche
riscontrate e alle eventuali protesi correttive, stabilisce, se ritenuto necessario,
termini di validità delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione
richiesta.
6. Il giudizio di idoneità è inoltre demandato alle commissioni
mediche locali, quando è disposto dall'autorità marittima o dal
prefetto.
7. L'accertamento di cui ai commi 3 e 4 deve risultare da certificazione di
data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda per sostenere
l'esame di abilitazione. Il certificato medico e quello rilasciato dalla commissione
medica locale sono conformi al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1.
8. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso
ricorso entro trenta giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
che decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle Ferrovie
dello Stato. Analogamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della
patente nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici.
9. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente
articolo sono a carico degli interessati.
Art. 37.
Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche
1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati
delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati
sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, nonchè coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva
non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza
alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano
riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975,
n. 685, e successive modificazioni, nonchè dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni o per reati
previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni nonchè
dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che
non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
3. Avverso il mancato rilascio ovvero in caso di revoca della patente nautica
per i motivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ammesso ricorso,
entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'autorità marittima o gli uffici motorizzazione civile del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti accertano i requisiti morali, richiedendo
il certificato del casellario giudiziale. Per i cittadini stranieri il certificato
del casellario giudiziale è sostituito da una dichiarazione dell'autorità
consolare.
Capo III
Convalida, revisione, sospensione e revoca delle patenti
Art. 38.
Termine di validità delle patenti
1. La patente nautica ha validità di dieci anni dalla data di rilascio
o di convalida. La durata è ridotta a cinque anni per coloro che al momento
del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di età.
2. La validità delle patenti di categoria C è limitata ad un periodo
più breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato
dalla commissione medica locale.
3. La richiesta di convalida della patente può essere effettuata anche
successivamente alla scadenza ed in tal caso il termine di validità decorre
dalla data di convalida.
4. Le patenti nautiche deteriorate o illeggibili sono sostituite.
Art. 39.
Revisione delle patenti nautiche
1. L'autorità che ha rilasciato la patente può disporre che siano
sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo
36 i titolari di patenti nautiche, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dell'idoneità
fisica e psichica prescritta per il tipo di patente posseduta. L'esito della
visita medica è comunicato all'autorità marittima o all'ufficio
motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che
ha rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione, di
revoca o per l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può disporre la
revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per
patenti rilasciate in determinati periodi.
Art. 40.
Sospensione delle patenti nautiche
1. La patente nautica è sospesa dall'autorità che ha provveduto
al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti
la temporanea perdita dell'idoneità fisica e psichica di cui all'articolo
36. In tal caso la patente è sospesa fino a quando l'interessato non
produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero
della idoneità psicofisica.
2. La patente può essere altresì sospesa in uno dei seguenti casi:
a) dall'autorità marittima o della navigazione interna del luogo dove
il fatto è stato commesso, in caso di assunzione del comando e della
condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l'effetto
di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;
b) dall'autorità marittima o della navigazione interna del luogo dove
il fatto è stato commesso, quando l'abilitato commetta atti di imprudenza
o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica o da produrre
danni;
c) dall'autorità che ha provveduto al rilascio, su richiesta del prefetto,
per motivi di pubblica sicurezza.
3. La durata della sospensione della patente non può superare il periodo
di sei mesi nei casi indicati al comma 2, lettere a) e c) e il periodo di tre
mesi nel caso indicato alla lettera b) del comma 2.
4. La patente nautica è inoltre sospesa quando sia iniziato procedimento
penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni
gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando
delle unità da diporto e delle navi o per i delitti contro l'incolumità
pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti
previsti dalla parte terza del codice della navigazione.
5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di Polizia giudiziaria
che ha accertato la violazione trasmette, entro dieci giorni e tramite il proprio
comando o ufficio, copia della comunicazione della notizia di reato, all'autorità
marittima del luogo dove il fatto è stato commesso ovvero al prefetto
se il fatto è avvenuto nelle acque interne. Le predette autorità
dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilità, la sospensione
provvisoria della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato
di consegnarla entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza.
6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni
personali colpose, la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. La sospensione
della patente è da un mese a sei mesi quando dal fatto derivi una lesione
personale colposa grave o gravissima. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione
della patente è disposta per un periodo da due mesi ad un anno. Copia
della sentenza, passata in giudicato, è trasmessa dalla cancelleria del
giudice che l'ha emessa, nel termine di quindici giorni, all'ufficio che ha
provveduto al rilascio della patente.
7. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui ai commi 2 e
4 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
8. I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla patente
e comunicati all'ufficio che ha provveduto al rilascio per l'annotazione nel
registro delle patenti nautiche.
Art. 41.
Revoca delle patenti
1. La patente nautica è revocata dall'autorità che l'ha rilasciata
nel caso in cui il titolare non sia più in possesso, con carattere permanente,
dell'idoneità fisica e psichica di cui all'articolo 36, ovvero non sia
più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 37.
2. Qualora la revoca della patente sia intervenuta per perdita dei requisiti
morali, l'interessato può conseguire una nuova abilitazione dopo aver
ottenuto il provvedimento di riabilitazione.
3. Qualora la revoca della patente di categoria A o B sia intervenuta per perdita
dell'idoneità neuro-motoria, l'interessato ha facoltà di conseguire
senza esami la patente di categoria C, previo accertamento del possesso dei
requisiti di idoneità di cui all'articolo 36.
(omissis)
Capo V
Disposizioni complementari
Art. 45.
Conversione e unificazione di patenti nautiche
1. Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi
dell'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 febbraio 1971, n.
50, abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle
a vela o a propulsione mista, con i limiti di navigazione indicati rispettivamente
all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento. Le abilitazioni
al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell'articolo 20,
comma 1, lettere c) e d), della legge 11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al
comando ed alla condotta delle sole unità a motore, con i limiti di navigazione
indicati rispettivamente all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del presente
regolamento.
2. L'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti provvede, in occasione della convalida,
alla sostituzione delle abilitazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Coloro che sono in possesso di piu' abilitazioni aventi gli stessi limiti
di navigazione e contenute in documenti separati, in occasione della convalida,
ne richiedono l'unificazione all'ufficio che ha rilasciato l'ultima abilitazione.
4. Coloro che hanno conseguito, in data anteriore al 24 aprile 1990, l'abilitazione
per la condotta di motoscafi ad uso privato, di cui all'articolo 16 del regio
decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932,
n. 1884, conseguono senza esami la patente limitata alle sole unità a
motore per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, purchè in
possesso dei requisiti psicofisici e morali di cui agli articoli 36 e 37 del
presente regolamento.
(omissis)
TITOLO IV
Disposizioni complementari e finali
(omissis)
Art. 94.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Allo svolgimento delle attività previste
agli articoli 20, 21, 23, 45, 46, 49 e 50 si provvede con le attuali risorse
umane, strumentali e finanziarie.
2. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 luglio 2008
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Alfano, Ministro della giustizia La Russa, Ministro della difesa Scajola,Ministro
dello sviluppo economico
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre
2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 8, foglio n. 353
REQUISITI DI IDONEITA’
PARAGRAFO 1
MALATTIE INVALIDANTI E CONDIZIONI DI COMPATIBILITA’ PER IL RILASCIO O
IL RINNOVO DELLE PATENTI NAUTICHE
Possono conseguire le patenti nautiche di qualsiasi categoria e la convalida delle stesse coloro che sono affetti dalle seguenti malattie e minorazioni, purché le condizioni presentate siano compatibili a giudizio della commissione medica locale con la sicurezza della navigazione:
A. Affezioni cardiovascolari:
La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti
da un’affezione cardiovascolare, purché risulti compatibile con
la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi ovvero quando trattasi di affezioni
cardiovascolari corrette da apposite protesi ovvero da apposito dispositivo
medicale di supporto impiantato (pacemaker, defibrillatore), il giudizio di
idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può
avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche.
La commissione medica locale tiene nel debito conto i rischi o i pericoli addizionali
connessi con le patenti che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla
costa o per navi da diporto.
B. Malattie respiratorie :
La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti
da malattie respiratorie con insufficienza funzionale, purché risulti
compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, il giudizio
di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può
avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche.
C. Diabete :
In presenza di complicanze diabetiche croniche visive, neurologiche, cardiovascolari
e renali, tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione, la patente nautica
non è rilasciata e convalidata ai soggetti diabetici.
Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche e/o un controllo
glicemico non ottimale, ritenute dalla commissione medica locale, sulla base
di documentazione specialistica, compatibili con la sicurezza della navigazione,
la validità della patente non può superare i due anni.
Per i soggetti diabetici con buono stato di controllo glicemico della malattia,
in assenza di complicazioni clinicamente evidenziabili, la validità della
patente può essere confermata o ridotta da parte dei medici individuati
dall’articolo 36, comma 3, del presente regolamento, sulla base di un’attestazione
di specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, che è
conservata agli atti.
In caso di dubbio sulla sussistenza di condizioni di idoneità compatibili
con la sicurezza della navigazione, il giudizio è demandato alla commissione
medica locale.
D. Malattie endocrine
In caso di patologie endocrine gravi, diverse dal diabete, in forme di entità
tale da non compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche
sono rilasciate e convalidate secondo il giudizio della commissione medica locale.
E. Epilessia.
La patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa è rilasciata
o convalidata ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno
due anni, indipendentemente dall’effettuazione di terapie antiepilettiche.
Tale condizione è verificata dalla commissione medica locale sulla base
di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico
di fiducia o da uno specialista appartenente a strutture pubbliche. La validità
della patente non può superare i due anni. La patente nautica per la
navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non è
rilasciata né convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto
in passato di manifestazioni epilettiche ripetute.
F. Malattie psichiche.
Salvo i casi che la commissione medica locale valuti compatibili con la sicurezza
della navigazione avvalendosi della consulenza specialistica presso strutture
pubbliche, la patente nautica non è rilasciata né convalidata
ai soggetti che siano affetti da disturbi psichichi primitivi o secondari in
atto. La commissione medica locale tiene in debito conto i rischi o i pericoli
addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite dalla
costa o per navi da diporto. La validità della patente non può
essere superiore a due anni.
G. Sostanze psicoattive.
La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti
che si trovano in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze
psicotrope, né a persone che comunque consumino abitualmente, ancorchè
in modo saltuario, sostanze capaci di compromettere la loro idoneità
al comando e alla condotta dell’unità. Nel caso in cui tale dipendenza
o uso sia passata e non più attuale, la commissione medica locale, dopo
aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell’interessato,
avvalendosi eventualmente della consulenza di uno specialista del settore appartenente
a struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla
convalida della patente. La commissione medica locale valuta con particolare
attenzione i rischi addizionali connessi con il rilascio e la convalida di patente
per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La
validità della patente non può essere superiore a due anni.
H. Malattie del sangue.
In caso di gravi malattie del sangue di entità tale da compromettere
la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non sono rilasciate né
convalidate, salvo diverso avviso della commissione medica locale, la quale
può avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture
pubbliche.
I. Malattie dell’apparato urogenitale.
La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti
che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono
effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa, la patente nautica
può essere rilasciata o convalidata quando l’insufficienza renale
risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La certificazione
relativa è rilasciata dalla commissione medica locale. La validità
della patente non può essere superiore a due anni.
Per i trapiantati renali con buona funzionalità dell’organo trapiantato,
documentata dal centro trapianti, la validità della patente non può
essere superiore a cinque anni.
PARAGRAFO 2
IDONEITÀ ALLA DIREZIONE NAUTICA
Coloro che sono affetti dalle patologie di seguito indicate possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C, abilitante alla sola direzione nautica di natanti o imbarcazioni da diporto.
A. Coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche
o funzionali invalidanti possono conseguire o ottenere la convalida della patente
nautica di categoria C. Sono invalidanti le alterazioni anatomiche o motorie,
considerate singolarmente e nel loro insieme, che risultino tali da menomare
la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire tutte le
manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie di unità
(vela o motore) alle quali la patente abilita.
In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore,
se la relativa funzione è vicariata con l'adozione di adeguati mezzi
protesici che assicurino, per l’arto superiore, funzioni di presa sufficiente,
ovvero, per l’arto inferiore, un soddisfacente funzionamento, l’interessato
può conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A o
B.
B. Possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria
C, se giudicati idonei dalla commissione medica locale eventualmente a seguito
di visita specialistica presso strutture pubbliche, i soggetti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso,
associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.
Ove le suddette malattie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti
sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, a
giudizio della commissione medica locale e a seguito di visita specialistica
presso strutture pubbliche, se ritenuta necessaria, possono essere rilasciate
o convalidate le patenti nautiche di categoria A o B, con validità non
superiore a due anni.
PARAGRAFO 3
REQUISITI VISIVI E UDITIVI
A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l’interessato
deve possedere, almeno in un occhio, un campo visivo normale, una sensibilità
cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali
(rosso, verde, blu), una sufficiente visione crepuscolare-notturna; per i soggetti
ultra sessantenni o diabetici o affetti da glaucoma o neurootticopatie o cheratopatie
o malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità
al contrasto spaziale, che deve risultare almeno in un occhio superiore al 70%
del normale con lettura di ottotipo di 3/10.
In caso di visione binoculare l’interessato deve possedere un’acutezza
visiva naturale non inferiore al limite di 3/10 nell’occhio migliore e
un visus corretto complessivo, quale somma monoculare dei due visus, non inferiore
a 10/10, raggiungibile con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore
diottrico o con correzione di occhiali con lenti sferiche e cilindriche positive
o negative di qualsiasi valore diottrico, purché in caso di visus corretto
per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall’altro, correggibile
rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione
tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie. Nel caso in cui la correzione
si renda necessaria per un solo occhio, essendo l’altro emmetropico, il
grado di rifrazione della lente non può essere superiore a tre diottrie
sia positive che negative. Quando alle lenti di base sferiche sia associata
una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere
effettuato tenendo conto anche del valore degli assi di astigmatismi. La differenza
negli assi ortogonali non deve superare, in valore assoluto, le due diottrie.
B. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus naturale di almeno 5/10 e un visus corretto non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto.
C. Il visus raggiunto dopo l’impianto di lenti artificiali endoculari,
in soggetti fachici o afachici, deve essere considerato in sede di visita come
visus naturale; la validità della patente non può eccedere i cinque
anni.
D. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l’interessato
possiede un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da scotoma
centrale e paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico.
E. In caso di trapianto corneale la validità della patente non può eccedere i 5 anni.
F. Qualora sia accertata l’esistenza di una malattia sistemica evolutiva o oculare evolutiva, in grado di aggravare o indurre danni funzionali dell’apparato visivo, la commissione medica locale può limitare la validità della patente sino a due anni.
G. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l’ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall’orecchio che sente di meno.
H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica.
(Altri allegati omessi)
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