Legge 6 agosto 2008 , n. 133
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria."
(Pubblicato in Supplemento Ordinario n. 196/L, alla Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195)
(omissis)
Art. 20.
Disposizioni in materia contributiva
1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si
interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge
o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico
di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al
versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite
alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate
per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici
e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo
la normativa vigente:
a) la contribuzione per maternità;
b) la contribuzione per malattia per gli operai.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la lettera a) del comma 2 dell'articolo
16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituita dalla seguente: «a)
al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni
che costituiscono imponibile contributivo.».
4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge
4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile
1936, n. 1155.
5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile
1957, n. 818, sono soppresse le parole: «dell'articolo 40, n. 2, del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e».
6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto
dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti
relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte
di una pluralità di domande o di azioni esecutive che frazionano un credito
relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute
per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione
e' disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie,
di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità
delle domande successive alla prima e' dichiarata dal giudice, anche d'ufficio,
in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la
nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione
di più azioni esecutive in violazione del comma 7.
9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata osservata,
anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio e l'efficacia
esecutiva dei titoli eventualmente già formatisi e fissa alle parti un
termine perentorio per la riunificazione a pena di improcedibilità della
domanda.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale
di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è
corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente,
in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. (1)
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola:
«regionali» sono soppresse le seguenti parole: «e provinciali».
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto
nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalità
telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle
variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni
dalla data dell'evento.
13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile
del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.
14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 è soppresso.
(1) Si veda su tale aspetto la Circolare INPS 2 dicembre 2008, n. 105
(omissis)
Art. 40.
Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è sostituito dal seguente: «Art. 5 (Tenuta dei libri e dei documenti do lavoro - 1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonchè il luogo ove sono reperibili i documenti.
2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari».
2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono soppresse le parole «I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro».
4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è sostituito dal seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonchè i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonchè la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico».
5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole «nonchè apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge».
6. Gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonchè a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 .
(omissis)
Art. 71.
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è
corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità
o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonchè
di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più
favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche
normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro
o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonchè
per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie
di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi
dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme
non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione
integrativa.
1- bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del
comparto sicurezza e difesa nonchè del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo
specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono
equiparati al trattamento economico fondamentale». (1)
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a
dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno
solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. (2)
3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia
del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle
esigenze funzionali e organizzative. [Le fasce orarie di reperibilità
del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di
controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00
di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. (Soppresso)]
(3)
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi
restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla
normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle
stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore
delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti,
i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa
in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza
dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia,
viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe
dovuto osservare nella giornata di assenza.
5. [Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate
alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi
per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di
maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo
di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto,
per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice
popolare, nonchè le assenze previste dall'articolo
4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53,
e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo
33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.
104. (Abrogato)] (4)
5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio
per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni
pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario
nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle
aziende sanitarie locali. (5)
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili
dai contratti o accordi collettivi.
(1) comma aggunto dall'articolo 17, comma 23 della Legge
3 agosto 2009, n. 102
(2) comma così modificato dall'articolo 17, comma 23 della Legge
3 agosto 2009, n. 102
(3) comma così modificato dall'articolo 17, comma 23 della Legge
3 agosto 2009, n. 102
(4) comma abrogato dall'articolo 17, comma 23 della Legge
3 agosto 2009, n. 102
(5) comma aggiunto dall'articolo 17, comma 23 della Legge
3 agosto 2009, n. 102
(omissis)
1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sono sostituite
dalle seguenti: «può essere concessa dall'amministrazione»;
b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sono sostituite
dalla seguente: «pregiudizio»;
c) al secondo periodo le parole da: «può con provvedimento motivato»
fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse;
d) all'ultimo periodo, le parole: «il Ministro della funzione pubblica
e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia
e delle finanze».
2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al
70»;
b) le parole da «può essere utilizzata» fino a «dei
commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «e' destinata,
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa,
ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni
che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di
riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione
stessa»;
c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttività
individuale e collettiva» sono soppresse.
Art. 80.
Piano straordinario di verifica delle invalidità civili
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio
2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di
verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità
civile.
2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si
applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare,
nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile,
la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici
stessi, l'INPS dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato,
a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica
senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di
notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso
in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni
circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della
provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece,
siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la
nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi,
pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi
di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione.
Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente
comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per
i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento
ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della
automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita
domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità
necessari per il godimento dei benefici economici.
4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici,
eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione
dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime
modalità di cui al comma 3.
5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo
della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati
a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale
delle procedure di rinnovo.
6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle
commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di
invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonchè
ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente
articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo.
7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di
attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo,
in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza
territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente
nonchè alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito
delle amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria
e la motorizzazione civile. (2)
(2) Si su tali aspetti la Circolare INPS 23 febbraio 2009, n. 26 e il Decreto ministeriale 29 gennaio 2009
Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Capo I
Misure fiscali perequazione tributaria
Art. 81.
Settori petrolifero e del gas
1.-15. (Soppressi).
16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento
dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul
reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e' applicata con una addizionale di
5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta
precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano
nei settori di seguito indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli,
gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto
e gas naturale;
c) produzione o commercializzazione di energia elettrica. Nel caso di soggetti
operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c),
la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività
riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo
dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti che
producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte
solare-fotovoltaica o eolica. 16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano
esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano
autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo
comma 16 e provvedono al relativo versamento.
16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità
di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano
autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo
comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma
16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per
la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte
sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista
dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla società
partecipata.
17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione
di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007.
18. E' fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma
16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza
della disposizione di cui al precedente periodo. L'Autorità per l'energia
elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento
relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16.
19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'art. 92 è aggiunto
il seguente:
«Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese).
- 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85,
comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata
o del «primo entrato primo uscito», anche se non adottati in bilancio,
dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione
degli studi di settore, esercenti le attività di:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli,
gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto
e di gas naturale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono
il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei
beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le
disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.».
20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della
prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986,
n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo
13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre
alla formazione del reddito in quanto escluso ed e' soggetto ad un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con
l'aliquota del 16 per cento.
22. L'imposta sostitutiva dovuta e' versata in un'unica soluzione contestualmente
al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione
dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente,
su opzione del contribuente può essere versata in tre rate di eguale
importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio
di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986
e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi
al tasso annuo semplice del 3 per cento.
23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente
riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione dell'articolo
92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo:
a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917, del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta
sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte
personali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano
la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente
al 16 per cento di tali svalutazioni e' computato in diminuzione delle rate
di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui
versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;
a-bis) se la quantità delle rimanenze finali e' inferiore a quella esistente
al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità
vendute e' ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In
tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva e' computato in diminuzione
delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile
a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul reddito;
b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle
rimanenze di cui all'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il diritto
alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono
sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del conferimento
le attività di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso metodo
di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva l'imposta
sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite
così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente;
fino a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal conferitario
in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono
alla formazione del reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio
in corso al 31 dicembre 2011.
24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di
cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo
92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente
al maggior valore delle rimanenze cedute così come risultante dall'ultima
riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5
per cento.
25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come
introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis
del codice civile.
26.-28. (Soppressi).
29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.
30. Il Fondo è alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo
83, comma 22;
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile
dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui
all'articolo 82, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi
inclusi in particolare le società e gli enti che operano nel comparto
energetico.
31. (Soppresso).
32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi
dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonchè il
costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli
di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è
concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di
maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta
acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere
a carico dello Stato.
33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze
e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati,
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:
a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio
di cui al comma 32, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti
pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti
dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti,
nonche' di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato
di effettivo bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e
di fruizione del beneficio di cui al comma 32.
33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra
le fasce più deboli della popolazione, possono essere avviate idonee
iniziative di comunicazione.
34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere
conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze
può avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane
S.p.a., di SOGEI S.p.a. o di CONSIP S.p.a..
35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui
questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:
a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformità alla disciplina
di cui al comma 33;
b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei
relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di
una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica,
che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta
e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri,
anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì
di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.
36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni
funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32
o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento
dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i
rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione
richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni
o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.
37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove
il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari
delle carte acquisti. 38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da
32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 29.
38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente
entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento
sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.
38-ter. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrata
a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative
previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dell'importo di 168 milioni
di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni
di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il
medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di
euro nel 2009.
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